T.U.B. Modifiche: dlg n° 342/99

in Sentenze e testi di legge
LE MODIFICHE AL T.U. BANCARIO Pubblichiamo il decreto legislativo del 4.8.99, n.342 pubblicato sulla G.U. n.233 del 4.10.99 contenente modifiche al d.l.g. 1.9.93, n.385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia Art.1 Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: composizione 1. Nel comma 1 dell'art. 2 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con d.l.g.1-9-93, n.385, di seguito denominato T.U.", le parole: "dal ministro del bilancio e della programmazione economica" sono soppresse. Art.2 Raccolta del risparmio da parte di società cooperative. 1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'art.11 T.U. è inserita la seguente: "c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni". 2.Dopo la lettera f) del comma 4 dell'art.11 T.U. è aggiunta la seguente "g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n.130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge". 3.Nel primo periodo del comma 4-bis dell'art.11 T.U. dopo le parole: "nelle lettere" sono inserite le parole: "c-bis) ". 4. Nel comma 5 dell'at.11 T.U. dopo le parole "lettere c) ", sono inserite le parole "c-bis) ". Art.3 Autorizzazione dell'attività bancaria Dopo il comma 2 dell'art.14 T.U. è inserito il seguente: "2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività". Art.4 Ammissione a socio di banca popolare. 1. Nel comma 5 dell'art.30 T.U. le parole "di accoglimento o" sono soppresse. Art.5 Ammissione a socio di banca di credito cooperativo 1. Il comma 5 dell'art.34 T.U. è abrogato. 2. Il comma 6 dell'art.34 T.U. è sostituito dal seguente: " 6. Si applica l'art.30, comma 5.". Art.6 Credito fondiario: estinzione anticipata 1. Il comma 1 dell'art.40 T.U. è sostituito dal seguente: " 1 - I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal Cicr al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni. ". 2. La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 40 T.U., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo. Art.7 Garanzie relative al credito agrario e peschereccio 1. L'art.44 T.U. è sostituito dal seguente: " Art.44- (Garanzie) - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art.46. 2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: a) frutti prendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita de beni indicati nelle lettere a) e b). 3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'art.2778 del codice civile. 4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi, di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita.Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'art. 1515 del codice civile. 5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario". Art.8 Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi 1. Il comma 1 dell'art.46 T.U. è sostituito dal seguente: " 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; c. c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d. d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. ". 2. Il comma 3 dell'art. 46 T.U. è sostituito dal seguente: " 3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art.1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.". 3. Dopo il comma 5 dell'art. 46 T.U. è aggiunto il seguente: "6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà". Art.9 Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici. 1. L'art. 47 T.U. è sostituito dal seguente: "Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). 1) Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. 2) L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche. 3) I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.". 2. La stipulazione dei contratti, prevista dall'art.47, comma 2, come modificato dal presente decreto legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e attualmente assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1° luglio 2000. Art.10 Credito su pegno 1. L'art.48 T.U. è sostituito dal seguente: "Art.48 (Credito su pegno). 1-Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n.745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n.1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d' Italia.". 2. La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già abilitati all'esercizio dell'attività di credito su pegno. Art.11 Sostituzione della rubrica dell'art.52 T.U. 1. La rubrica dell'art.52 T.U. è sostituita dalla seguente: "Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti". Art.12 Cessione di rapporti giuridici 1. La rubrica dell'art. 58 T.U. è sostituita dalla seguente: "Cessione di rapporti giuridici". 2. Il comma 3 dell'art. 58 T.U. è sostituito dal seguente: "3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti". 3. Dopo il coma 6 dell'art. 58 T.U. è aggiunto il seguente: "7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art.65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art.107.". Art.13 Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle società finanziarie capogruppo 1. Nel comma 1 dell'art.63 T.U. le parole: "capo III" sono sostituite dalle parole "capi III e IV". Art.14 Vigilanza ispettiva 1. Il comma 3 dell'art.68T.U. è sostituito dal seguente: "3.La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. ". ART. 15 Requisiti di onorabilità degli organi dell'amministrazione straordinaria 1. Dopo il comma 5 dell'art. 71 T.U. è aggiunto il seguente: "6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'art. 26". ART. 16 Gestione provvisoria 1. L'art. 76 T.U. è sostituito dal seguente: "Art. 76 (Gestione provvisoria). 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'art. 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano la gestione provvisoria della banca con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6; 72, commi 3, 4, 7 e 9; 73, commi 1 e 2; 74 e 75, comma 1. 3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'art. 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'art. 71, comma 5. 4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità previste dall'art. 73 comma 1". ART. 17 Accertamento del passivo: Rettifica di citazione 1. Nei commi 2 e 6 dell'art. 86 T.U. le parole: "dlgs di recepimento della direttiva 93/22/Cee" sono sostituite dalle parole "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". ART. 18 Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica dell'art. 58 T.U. 1. Nel comma 2 dell'art. 90 T.U, dopo le parole: "non sia una banca" sono aggiunte le parole: "o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo". ART. 19 Restituzioni e riparti 1. Il comma 1 dell'art. 91 T.U. è sostituito dal seguente: "1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al dlgs 24/2/1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'art. 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare.". 2. Nel comma 2 dell'art. 91 T.U. le parole "dlgs di recepimento della direttiva 93/22/Cee" sono sostituite dalle parole: "dlgs 24/2/1998, n. 58". ART. 20 Elenco generale:- coordinamento con dlgs 26.8.98, n. 319 1. Nel comma 1 dell'art. 106 T.U. le parole: "dal ministro del tesoro, che si avvale dell'Uic" sono sostituite dalle parole "dall'Uic". 2. Il comma 5 dell'art. 106 T.U. è sostituito dal seguente: " 5. L'Uic indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob". 3. Il comma 6 dell'art. 106 T.U. è sostituito dal. seguente: " 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'Uic può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. ". ART. 21 Elenco speciale 1. Dopo il comma 6 dell'art. 107 T.U. è aggiunto il seguente: " 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47". ART. 22 Cancellazione dall'elenco generale: coordinamento con dlgs n. 319/98 1. Il comma 1 dell'art. 111 T.U. è sostituito dal seguente: " 1. Il ministro dei tesoro, su proposta dell'Uic, dispone la cancellazione dall'elenco generale: a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2; b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.". 2. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 111 T.U. è soppresso. ART. 23 Pubblicità delle condizioni contrattuali 1. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 116 T.u. le parole: "sentite la Banca d'Italia e la Consob" sono soppresse. ART. 24 Comunicazioni periodiche alla clientela 1. Nel comma 3 dell'art. 119 T.u. dopo le parole: "gli estratti conto" sono inserite le parole "e le altre comunicazioni periodiche alla clientela". 2. Il comma 4 dell'art. 119 T.u. è sostituito dal seguente: " 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ". ART. 25 Modalità di calcolo degli interessi 1. La rubrica dell'art. 120 T.u. è sostituita dalla seguente: " Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi ". 2. Dopo il comma 1 dell'art. 120 T.u. è aggiunto il seguente: " 2. Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". 3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente. ART. 26 Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali 1. Nell'art.. 127 T.u., dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Le deliberazioni dì competenza del Cicr previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'Uic per i soggetti operanti nel settore finanziario, iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art, 106.". ART. 27 Controlli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali 1. L'art. 128 T.u. è sostituito dal seguente: " Art. 128 (Controlli) 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107. 2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'art.106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'Uic che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità. 3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3. 4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il Cicr indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli artt. 144, commi 3 e 4, e 145 comma 3. 5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità. il ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'Uic o delle altre autorità indicate dal Cicr ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a 30 giorni.". ART. 28 Abusiva attività finanziaria 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 132 T.u. è soppresso. ART. 29 Abusivismo bancario e finanziario: denunzia al pubblico ministero 1. Dopo l'art. 132 T.u. è inserito il seguente: "Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero) 1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria o attività finanziaria in violazione degli artt. 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'Uic possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 Codice civile.". ART. 30 Abuso di denominazione bancaria: depenalizzazione 1. Nel comma 3 dell'art. 133 T.u. la parola: "multa" è sostituita dalle parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" e la parola: "pena" è sostituita dalla parola: "sanzione". ART. 31 Aggiotaggio bancario: rettifica di citazione 1.Nel coma 1 dell'art. 138 T.u. le parole: "l'art. 5 della legge 17/5/1991, n. 157" sono sostituite dalle parole: "l'art. 181 del dlgs 24/2/1998, n. 58". ART. 32 Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari: adeguamento dell'importo delle sanzioni Il comma 1 dell'art. 140 T.u. è sostituito dal seguente: " 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli artt. 20, commi 1, 3, primo periodo e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110 commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni". ART. 33 Sanzioni amministrative pecuniarie: estensione dell'ambito soggettivo di applicazione 1. Dopo il comma 4 dell'art. 144 T.u. è aggiunto il seguente: "5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa da rapporto di lavoro subordinato". ART. 34 Procedura sanzionatoria 1. L'Art. 145 T.u. è sostituito dal seguente: " Art.145 (Procedura sanzionatoria) 1 Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'Uic, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro 30 giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni. 2) Il ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'Uic, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. 3) Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'art.8. 4) Contro il decreto del ministro del tesoro è ammessa opposizione alla Corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di appello entro 30 giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla Corte d'appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni. 5) L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. 6) La Corte d'appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti. 7) La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8) Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'art.8. 9) Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal d.p.r. 23/9/1973, n.602, come modificato dal dlgs 26/2/1999, n.46. 10) Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili. 11) Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art.16 della legge 24/11/1981, n.689 ". ART. 35 Soggetti operanti nel settore finanziario 1. Il comma 4 dell'art.155 T.u. è sostituito dal seguente: " 4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, ed esercenti le attività indicate nell'art.29, comma 1, della legge 5/10/1991, n.317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art.106, comma 1. A essi non si applicano il titolo V del presente dlgs e gli artt.2, 3 e 4 del dl 3/5/1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5/7/1991, n.197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari.". 2. Dopo il comma 4 dell'art. 155 T.u. sono aggiunti i seguenti commi: " 5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art.106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 106, comma 6, 108 e 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Uic, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il ministro del tesoro detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art.4, comma 2, del dl 3/5/1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5/7/1991, n.197. 6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal Cicr. ". ART. 36 Modifica di disposizioni legislative 1. Dopo il comma 3 dell'art.156 T.u. sono aggiunti i seguenti: "4. L'art. 213 r.d. 6/5/1940, n.635, è sostituito dal seguente: "Art.213 - Gli oggetti non riscattati entro 30 giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli artt.529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.". 5. Il comma 3 dell'art.4 del d.p.r. 31/3/1988, n.148, è sostituito dal seguente: " 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.". 6.L'art. 58 della legge 23/12/1998, n.448, è sostituito dal seguente: "Art. 58 (Obbligazioni delle società cooperative). 1. Le società cooperative emittenti obbligazioni " ai sensi dell'art.11 del dlgs 1/9/1993, n.385, sono sottoposte alle disposizioni degli artt.2411 e seguenti del cc e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall'art.15, comma 2, della legge 31/1/1992, n.59, nonché a quanto previsto dagli artt. 114 e115 del dlgs 24/2/1998, n.58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.". 7.Nel comma 1 dell'art. 3 della legge 26/11/1993, n.489, le parole: "sentita la Banca d'Italia" sono soppresse". ART. 37 Norme abrogate Dopo il comma 3 dell'art. 161 T.u. è inserito il seguente: " 3-bis. Sono abrogati i commi 4,5 e 6 dell'art.4 del d.p.r. 31/3/1988, n.148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art.155, comma 5, del presente decreto legislativo.". ART. 38 Termini per le norme di attuazione I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

20/10/1999

Documento n.3102

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