STATUTO ADUSBEF APS

in Trasparenza

STATUTO ADUSBEF APS

(ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZIBANCARI E FINANZIARI)

 

 

Art. 1 – Denominazione sociale, Definizione e Oggetto

L'ADUSBEF APS (ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI) - (in breve ADUSBEF APS) - è una associazione riconosciuta di promozione sociale  di cittadini, utenti e consumatori che agisce ed opera nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia ed è liberamente costituita, autonoma, a base democratica e partecipativa.

L’Associazione ADUSBEF APS persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo per oggetto la seguente attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del d. Lgs. 117/2017:

  1. w) la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali  e politici, nonché dei diritti dei consumatori e  degli  utenti delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 della D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale di  cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L’Associazione opera sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti in genere.

L'Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti.

L'Associazione, in particolare, promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo - preventivo, contrattuale giudiziale - e risarcitorio, dei fondamentali diritti:

* di natura economico - patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, trasparenza, alla libera concorrenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi e per la prevenzione e tutela dal fenomeno sociale dell'usura, anche attraverso strumenti di tutela collettiva (c.d. class action), ai servizi essenziali forniti dalla Pubblica amministrazione come diritti basilari del cittadino;

* di natura informativo - divulgativa, quali il diritto a una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;

* di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, della salubrità dell’ambiente e delle fonti di approvvigionamento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla qualità totale dei prodotti alimentari ed alla loro tracciabilità e rintracciabilità, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, trasparenza, correttezza, imparzialità ed efficienza, anche con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e trasparenza, performance e modelli di comportamento, anche ai sensi del D. Lgs. 231/01, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, alle attività sportive, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico e sanitario, dei trasporti, delle telecomunicazione e servizi, del controllo delle attività tutte aventi effetti sull’ambiente terrestre (cielo, mare, terra, sottosuolo-suolo-soprasuolo e spazi sovrastanti), in materia urbanistica ed edilizia e, in generale, il diritto alla libera, sicura e costituzionalmente protetta vita associata dell’uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nei quali questa si articola.

Art. 2 – Sede e Durata

ADUSBEF APS ha la sede legale centrale in Roma alla via Bachelet n. 12, ed è costituita quale organizzazione a base territoriale, con sedi locali regionali (delegazioni regionali), e sedi locali provinciali e comunali (delegazioni provinciali e comunali).

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 – Attività

L'Associazione persegue lo scopo esclusivo della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti attraverso:

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

cura edizioni di stampe periodiche e non;

 promozione di studi ed iniziative giuridiche di orientamento della pubblica opinione, tese all'attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, postali, assicurativi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori ed utenti in genere;

 diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi ed in ordine alla misura e variazione dei tassi di interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere, così promuovendo una 'domanda di trasparenza' dell'ordinamento settoriale del credito e dei servizi di pubblica utilità;

 organizzazione in forme comunitarie dei consumatori e degli utenti, al fine di favorire una contrattazione collettiva delle condizioni minime garantite di qualità e di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi bancari, finanziari, assicurativi e postali;

 organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale, onde stimolare l'esigenza di trasparenza, anche per il tramite della utilizzazione sinergica dei mezzi di comunicazione di massa, e soprattutto attraverso lo sviluppo di forme di editoria, volte alla costituzione e alla diffusione dell'organo di stampa dell'Associazione;

 svolgimento, nell'ambito della legislazione vigente, inerente l'oggetto e l'attività sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento dell'oggetto;

 assistenza diretta dei consumatori e degli utenti nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, pubblici e privati, anche in forza della legittimazione ad agire di cui all'art.3, L. 30/07/1998 n.281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti), onde assicurare ad essi la effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi individuali e collettivi, e di ottenere inoltre declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa;

 promozione di iniziative per la indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie, e la cooperazione con altre associazioni e soggetti per la promozione di analoghe iniziative;

 promozione di ogni azione utile ad impedire, la utilizzazione di risorse energetiche con modalità tali da ledere la natura, l'ambiente e la salute collettiva;

promozione dell'accesso dei cittadini anche non abbienti al diritto ed alla giustizia;

attuazione di tutte le iniziative sociali, politiche e giudiziarie utili al raggiungimento dello scopo statutario.

L’attività di ADUSBEF consiste, pertanto, nella costante tutela, informazione, promozione, rappresentanza, difesa dei diritti dei consumatori attraverso ogni forma di assistenza, in particolare:

degli utenti e/o consumatori dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e, in generale, per la salvaguardia dei diritti e degli interessi individuali, collettivi e diffusi dei consumatori e degli utenti in genere.

ADUSBEF, nelle forme sopra descritte, tutela i cittadini/utenti/consumatori quando i loro diritti ed interessi sono pregiudicati da illeciti, civili e penali, amministrativi e tributari contro: la personalità dello Stato; la Pubblica amministrazione; l’amministrazione della giustizia; l’ordine pubblico anche economico; l’incolumità e la fede pubblica; l’economia, l’industria e il commercio; l’attività sportiva e ludica, la moralità pubblica e il buon costume; il sentimento degli animali; contro il patrimonio e contro la privacy e la riservatezza, contro l’ambiente e la salute pubblica, la trasparenza, correttezza, imparzialità ed efficienza della PA, anche con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e trasparenza, performance nonché degli Enti e delle società in riferimento agli obblighi derivanti dai modelli di comportamento ai sensi del D.Lgs 231/01, nonché, infine, il diritto alla libera, sicura e costituzionalmente protetta vita associata dell’uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nei quali questa si articola.

Art. 4. - Attività accessorie

L’Associazione potrà realizzare attività diverse da quelle indicate nel precedente articolo nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall’articolo 6 del D. Lgs 117/2017, determinate dal Comitato Direttivo.

Art. 5 - Soci

Gli associati, denominati anche soci, possono essere tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le quali dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato,

fermo restando, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 35 del D. Lgs. 117/2017, che il numero degli Associati non deve  essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi dell’attività di cui all'articolo 5 sopra indicata, e che l’Associazione deve avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La qualità di socio si acquista mediante domanda diretta alla Sede nazionale diretta al suo domicilio e/o al domicilio della delegazione regionale o locale competente per territorio, ed è attribuita mediante deliberazione dell’Organo di amministrazione con voto insindacabile.

L'adesione all'Associazione è annuale, automaticamente rinnovata in assenza di recesso (richiedibile in qualunque momento a mezzo di richiesta scritta) o altre cause di esclusione di cui all'art. 9, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Possono inoltre far parte di ADUSBEF le associazioni nazionali ed internazionali che abbiano come finalità istituzionale la difesa dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori, o che perseguono scopi comunque similari a quelli propri dell'Associazione, ed il cui statuto preveda espressamente l'assenza dei fini di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni offerte dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro diritti ed obblighi, l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

I soci si distinguono in: soci fondatori, ovvero coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo; soci onorari, ovvero coloro che sono proclamati tali dall'Assemblea degli aderenti su proposta dell’Organo di amministrazione, e sono scelti tra coloro che si siano meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità dell'Associazione; soci ordinari, ovvero coloro che richiedano e siano ammessi all'Associazione per deliberazione dell’Organo di amministrazione.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione e dei relativi Organi, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato.

La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 -  Cariche Sociali

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci; i soci ordinari possono accedervi purché siano stati ammessi da almeno due anni.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento dell'accettazione da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario.

I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte della maggioranza degli altri componenti dell'organo.

Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ad eccezione del rimborso spese sostenute e documentate,

Art. 7– Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che comunque le pervengono, per effetto di acquisti, donazioni, legati, successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’ente.

Sussistendo le condizioni di legge, l’Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 8 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite dall'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dei soci, dai corrispettivi resi ai soci o ai terzi e da qualsiasi diverso titolo, purché quest'ultimo non sia in contrasto con le vigenti norme di legge ed accettate con deliberazione dell’Organo di amministrazione.

Art. 9 – Esclusione e recesso dei soci

Il socio può recedere in ogni momento mediante richiesta scritta inoltrata al Presidente a mezzo del servizio postale.

I soci possono anche essere esclusi di diritto per il mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare viene determinato dall'Assemblea.

L’Organo di amministrazione può deliberare l'esclusione dei soci ordinari per i seguenti motivi:

indegnità morale;

condanna penale per delitti di notevole rilevanza sociale;

inosservanza dello Statuto;

inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali;

assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell'Associazione.

L'Assemblea può deliberare l'esclusione dei soci onorari per i motivi di cui al precedente comma. I soci fondatori non possono essere esclusi dall'Associazione se non dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, per gli stessi motivi di cui al terzo comma del presente articolo. Avverso i provvedimenti di esclusione il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 10 – Organizzazione Nazionale

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea;

  1. b) il Comitato Direttivo;
  2. c) il Presidente;
  3. d) la Segreteria Nazionale;
  4. e) il Collegio dei Probiviri;
  5. f) Presidente Onorario – diviene Presidente onorario a vita colui che ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Associazione per almeno 3 mandati completi ed assume contestualmente carica di membro del consiglio direttivo con diritto di voto se eletto consigliere.
  6. g) l’Organo di Controllo
  7. h) Revisore legale dei Conti

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ovvero dalla Segreteria Nazionale, su deliberazione dell’organo di amministrazione, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

La convocazione avviene mediante inviti (contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda  convocazione e l’ordine del giorno) personali scritti recapitati ai soci, anche per posta elettronica o tramite pubblicazione sulla home page del sito www.adusbef.it almeno 30 giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante pubblicazione sull'organo di stampa dell'Associazione entro lo stesso termine.

L'Assemblea si aduna in prima e seconda convocazione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea:

elegge ogni tre anni il Comitato Direttivo;

elegge ogni tre anni il Presidente;

elegge ogni tre anni la Segreteria Nazionale;

elegge ogni tre anni il Collegio dei Probiviri

approva la relazione del Presidente;

delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

delibera le modifiche statutarie;

delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, non potendo validamente deliberare su altri;

approva il bilancio d’esercizio;

nomina l’organo di amministrazione, secondo le modalità previste dall’articolo 26 del D. Lgs. 117/2017;

nomina l’organo di controllo (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017;

nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (solo al superamento dei limiti di legge previsti)  nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017

delibera lo scioglimento dell'Associazione.

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l’approvazione del bilancio i componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci, purché in regola col pagamento della quota annuale di iscrizione.

I soci assenti possono delegare altro socio a rappresentarli nelle votazioni assembleari, purché la delega sia conferita per iscritto e ciascun socio presente non venga delegato da più di due soci assenti.

Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo per alzata di mano, tranne quelle concernenti i provvedimenti di esclusione, che vanno effettuate a scrutinio segreto.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

L’assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo.

Art. 12 – Comitato direttivo

Il Comitato Direttivo che si configura quale Organo di Amministrazione dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre fino a un massimo di quindici, secondo la deliberazione assembleare di nomina, in conformità a quanto disposto dall’articolo 26, 1° comma, CTS; tra i membri sono compresi il Presidente e la Segreteria nazionale.

I membri devono essere soci e sono rieleggibili, potendo essere revocati prima della scadenza del mandato dall'Assemblea soltanto per giusta causa.

Il Comitato Direttivo:

 emana le norme regolamentari sulla formazione e sui procedimenti elettorali per la costituzione degli organi sociali;

designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi nei quali questa fosse chiamata ad indicare membri;

 adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea.

  1. d) assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;
  2. e) convoca l’Assemblea degli Associati;
  3. f) provvede in merito all’ammissione e all’esclusione degli associati;
  4. g) redige il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
  5. h) predispone ed emana regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
  6. i) compie tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
  7. j) determina le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
  8. k) sottopone all’assemblea proposte e mozioni;
  9. l) consente la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
  10. m) conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
  11. n) promuove e organizza gli eventi associativi;
  12. o) compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri organi.

Il Comitato può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Comitato si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno (48) quarantotto ore.

Alle riunioni hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.

Il Comitato è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Comitato delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. a) che sia consentita al Presidente del Comitato l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Comitato.

Art. 13 – Organo di Controllo

  1. A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

  1. B) Composizione

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2399 codice civile.

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Revisore Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 15 - Esercizio finanziario e bilancio sociale

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ‘ai sensi di legge, il Comitato deve sottoporre all’assemblea degli associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Comitato.

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Comitato deve:

pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Comitato, all’Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;

predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione di Promozione Sociale o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Art. 16 – Segreteria nazionale

La Segreteria Nazionale dura in carica tre anni ed è composta da due membri eletti dall'Assemblea nonché dal Presidente che ne è membro di diritto e la presiede.

I tre membri eletti della Segreteria Nazionale sono:

il Segretario Generale, che coordina l'attività associativa dei vari organi sociali, mantenendo i necessari collegamenti funzionari politici ed operativi;

il Segretario Tesoriere, che provvede alla cura delle incombenze amministrative dell'Associazione su mandato dell’organo di amministrazione; conserva la cassa.

La Segreteria Nazionale, collegialmente, attua inoltre ogni mandato affidatole dal Comitato Direttivo e dall’organo di amministrazione.

La Segreteria Nazionale è convocata almeno una volta al trimestre.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile, non è revocabile se non dall'Assemblea per giusta causa.

Il Presidente:

rappresenta legalmente l'associazione con firma libera;

presiede l'Assemblea, il Comitato Direttivo e la Segreteria Nazionale;

rappresenta in giudizio l'associazione;

può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari ed effettuarvi versamenti; i prelievi da essi potranno essere da lui effettuati solo a firma congiunta con uno dei membri della Segreteria Nazionale;

adempie ad ogni funzione delegatagli dal Comitato Direttivo, dall’organo di amministrazione e ad ogni mandato affidatogli dall'Assemblea, nonché ad ogni attribuzione prevista dallo statuto.

Art. 18 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci; i membri sono rieleggibili e non revocabili.

Il Collegio elegge il suo Presidente alla prima adunanza, all'uopo convocata dall'eletto più anziano in età.

Il Collegio dei Probiviri:

decide sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti di esclusione;

decide sui ricorsi presentati contro decisioni che rigettino domande di iscrizione;

decide sulle controversie di natura non patrimoniale tra i soci e l'associazione e tra i soci e gli organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso del socio o dell'organo sociale interessati.

Le decisioni del Collegio sono insuscettibili di impugnazione o gravame e precludono l'azionabilità

in via giudiziaria dei diritti o interessi da esse disposti.

Il Collegio ha in attribuzione esclusiva la decisione delle controversie di cui al presente articolo, non potendo i soci azionarle in sede giudiziaria ovvero in diversa sede stragiudiziaria: il che comporta l'immediata esclusione di diritto dall'Associazione.

Art. 19 – Organizzazione Locale

Il Comitato Direttivo può autorizzare la costituzione di sedi locali (Delegazioni Regionali, Delegazioni Provinciali, Delegazioni Comunali), aventi autonomia organizzativa, gestionale e funzionale.

Alle delegazioni regionali dell'Associazione è preposto un responsabile (Coordinatore regionale, nominato dalla segreteria Nazionale e dal Presidente).

Il Coordinatore regionale rappresenta l'Associazione, congiuntamente al Presidente, dinanzi alle autorità locali ed agli organi giurisdizionali.

Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, il Coordinatore regionale ha facoltà di organizzare, di concerto con la Segreteria Nazionale, le strutture territoriali locali di competenza, anche mediante la designazione dei responsabili e preposti alle delegazioni provinciali e comunali.

Il Coordinatore regionale svolge in ogni caso funzioni di coordinamento delle attività delle Delegazioni provinciali e comunali di competenza, e relaziona periodicamente al Presidente ed alla Segreteria Nazionale in merito all'andamento complessivo delle attività organizzative e istituzionali nella rispettiva regione.

I responsabili delle delegazioni provinciali e comunali relazionano periodicamente il Coordinatore regionale, secondo modalità da stabilirsi d'intesa con il medesimo, in ordine all'andamento complessivo delle attività sociali entro la circoscrizione territoriale di competenza.

In caso di grave ed anomalo funzionamento dell'andamento democratico e/o di atti lesivi dell'immagine della associazione, il Presidente e la Segreteria Nazionale possono sciogliere le delegazioni regionali, provinciali e comunali, nominando un commissario anche straordinario.

Art. 20 - Collegamenti Internazionali

L'Adusbef, con deliberazione del Presidente e della Segreteria Nazionale, può collaborare con enti ed organismi stranieri ovvero internazionali per il raggiungimento dell'oggetto.

Art. 21 – Personale retribuito

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, e fermi restando i limiti di cui all’articolo 36 CTS.

I rapporti tra l’associazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Art. 22 - Volontari

L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell’opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Comitato Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 23 – Scioglimento, cessazione ed estinzione

Nell'ipotesi di scioglimento, cessazione ed estinzione l'Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio a favore di altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità di assistenza e/o beneficienza, previa acquisizione del parere da parte dell’ufficio di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 117/2017.

 

 

 

29/12/2022

Documento n.15544

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