Trib. Bari. L’intermediario deve consegnare al consumatore i documenti relativi all’investimento. Da Avv. M. Melpignano (Adusbef Bari)

in Sentenze e testi di legge
Risparmio tradito: Bond Cerruti: l’intermediario deve consegnare al consumatore i documenti relativi all’investimento. “SUSSISTE IL DIRITTO ALLA CONSEGNA RIGUARDO AI DOCUMENTI DI CUI, ALLA STREGUA DEGLI ELEMENTI OFFERTI DAL RICORRENTE E SULLA BASE DEGLI STESSI RILIEVI SVOLTI DALLA BANCA, APPARE CERTA LA ESISTENZA” Il Tribunale di Bari torna sul tema dell’obbligo di consegna all’investitore della documentazione contrattuale relativa agli investimenti finanziari. In precedenza, pronunciatosi in materia di bond Argentina, il Tribunale di Bari con la sentenza n. 2315 del 17/11/2000, aveva condannato un istituto di credito a consegnare al risparmiatore copia del documento comprovante il rifiuto a fornire notizie circa l’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari; copia del documento sulla rendicontazione del capitale lordo erogato e del capitale liquidato sulle singole operazioni. Nel caso qui prospettato, invece, il Tribunale di Bari ha ordinato alla banca di consegnare al risparmiatore a) i contratti di intermediazione e di amministrazione e custodia, relativi ai titoli Cerruti F.2004; b) il documento sui rischi Generali degli investimenti: c) gli estratti conto completi relativi all'acquisto e alla gestione dei titoli stessi: Se per un verso dunque, si amplia la gamma della documentazione contrattuale di cui la giurisprudenza ritiene doversi ordinare la consegna, per ben altri motivi si segnala pronuncia del dott. Di Lalla del Tribunale di Bari. Infatti la strada individuata in un primo tempo per ottenere la consegna della documentazione relativa ad investimenti finanziari era stata quella del decreto ingiuntivo per consegna (si veda in proposito la primogenitura sempre del Tribunale di Bari con il noto decreto “apripista” N° 782/02). Con l’entrata in vigore del d.lgs.n. 5/03 e’ stato ritenuto applicabile alle controversie “de quo” il c.d. “rito societario”, trattandosi di fattispecie ricadenti nella previsione di cui all’art. 1 lett. D) d. Lgs. N. 5/03. Il provvedimento segnalato, dunque, a quanto risulta, inaugura l’utilizzabilità del procedimento di cui all’art. 19 d.lgs. N. 5/2003, per ottenere la condanna della banca alla consegna della documentazione relativa ad investimenti finanziari. AVV. MASSIMO MELPIGNANO – FORO DI BARI [email protected] www.studiomelpignano.it
TRIBUNALE DI BARI Il Presidente di Sezione, letti gli atti; ritenuto che sussista il diritto alla consegna riguardo ai documenti di cui, alla stregua degli elementi offerti dal ricorrente e sulla base degli stessi rilievi svolti dalla banca, appare certa la esistenza. ed in particolare: a) i contratti di intermediazione e di amministrazione e custodia, relativi ai titoli Cerruti F.2004; b) il documento sui rischi Generali degli investimenti: c) gli estratti conto completi relativi all'acquisto e alla gestione dei titoli stessi: considerato che la banca ha negato la formazione e quindi la esistenza degli altri documenti riguardo ai rapporti intervenuti con il ricorrente; rilevato che risulta intervenuta la richiesta stragiudiziale ai sensi dell'art. 28 delibera Consob 11522/98; visto l'art. 19 decr. Legisl. N. 5/2003 a PQM ingiunge alla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena di consegnare immediatamente al ricorrente i documenti indicati in premessa, nonché di pagare in favore dello stesso le spese del procedimento liquidate in curo (omissis) oltre accessori. Bari, 4 aprile 2006. Il Presidente di Sezione Dott. Luigi di Lalla Depositato in Cancelleria oggi 4/04/2006 (il cancellerie dott.ssa Maria Rosaria Silvestri)

20/07/2006

Documento n.6208

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