Legge 63/2003- Conversione del decreto "salvacompagnie"

in Sentenze e testi di legge
Legge 7 aprile 2003, n. 63 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003

Legge di conversione Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Legge di conversione Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003 (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1. 1. Il secondo comma dell?articolo 113 del codice di procedura civile e? sostituito dal seguente: "Il giudice di pace decide secondo equita? le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita? di cui all?articolo 1342 del codice civile.". Art. 1-bis. 1. Le disposizioni di cui all?articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003. Art. 1-ter. 1. Al comma 4 dell?articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell?articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: "1.033" e? sostituita dalla seguente: "1.100". 2. Alle minori entrate derivanti dall?attuazione del presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell?ambito dell?unita? previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per l?anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l?accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara? presentato alle Camere per la conversione in legge.

14/04/2003

Documento n.3213

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