Legge 197/1991. Antiriciclaggio

in Sentenze e testi di legge
Legge 5 luglio 1991, n. 197 (in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 157). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l?uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l?utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. (ANTIRICICLAGGIO) Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l?uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l?utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 143 All?art. 1: il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. É vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all?art. 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter>>; dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: <<1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall?intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell?accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell?accettazione di cui al comma 1-bis produce l?effetto di cui al primo comma dell?art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall?art. 1210 dello stesso codice>>; il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l?indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l?utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio>>; dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: <<2-bis. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere superiore a lire venti milioni>>; il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati>>; i commi 5, 6 e 8 sono soppressi. L?art. 2 è sostituito dal seguente: <>. All?art. 3: al comma 1, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <>; al comma 2, primo periodo, le parole da: <> fino a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; il comma 7 è sostituito dal seguente: <<7. É fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3>>. All?art. 4: al comma 1, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell?interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell?industria, del commercio e dell?artigianato, sentite la Banca d?Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all?art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito>>; al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: <>; al comma 3, lettera b), le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; al comma 3, lettera c), la parola: <> è sostituita dalla seguente: <>; e le parole: <> sono soppresse. All?art. 5: al comma 1, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. La violazione dell?obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell?importo dell?operazione>>; al comma 4, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. Salvo che il fatto costituisca reato, l?omissione delle segnalazioni previste dall?art. 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell?operazione>>; al comma 6, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; al comma 7, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; il comma 10 è sostituito dal seguente: <<10. Il Ministro del tesoro si avvale dell?Ufficio italiano dei cambi, che agisce d?intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l?osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente Capo, nonchè, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l?adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all?art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina altresì con proprio decreto le modalità con le quali l?Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell?ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l?operatività di ciascun intermediario abilitato, che l?Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso diretto, dall?archivio di cui all?art. 2, comma 1. L?Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie rilevanti per l?eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, ne dà notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative segnalazioni alle autorità competenti per gli ulteriori accertamenti. Al controllo dell?osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza>>. All?art. 6: la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario)>>; il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. L?esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all?art. 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell?Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell?iscrizione alla Banca d?Italia e alla CONSOB>>; al comma 2, le parole da: <> fino a: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; e le parole da: <> fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: <>; dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: <<2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l?attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni>>; al comma 3, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; il comma 4 è sostituito dai seguenti: <<4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto nell?albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti. 4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis esercenti l?attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all?Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8>>; il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all?anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis depositano presso l?Ufficio italiano dei cambi l?elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l?esercizio di funzioni equivalenti, con l?indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell?ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni dall?assunzione della carica. L?omissione è punita con l?arresto fino a tre mesi o con l?ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa>>; al comma 6, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; il comma 7 è soppresso; il comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. Il venir meno di una delle condizioni per l?iscrizione comporta la cancellazione dall?elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d?Italia o della CONSOB>>; i commi 11 e 12 sono soppressi. L?art. 7 è sostituito dal seguente: <>. All?art. 8: alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: <>; il comma 2 è sostituito dai seguenti: <<2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dell?art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 2-bis. La decadenza delle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall?organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L?omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 2-ter. Le disposizioni del presente Capo non si applicano qualora l?attività esercitata dagli intermediari di cui all?art. 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali>>. All?art. 9: sono premesse le parole: <>; e la rubrica è sostituita dalla seguente: <>; i commi 1, 2 e 3 sono soppressi; al comma 4, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <>. L?art. 10 è sostituito dal seguente: <>. All?art. 11, al comma 1, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. All?art. 12: la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante)>>; al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: <>. L?art. 13 è sostituito dal seguente: <>.

18/01/2004

Documento n.3712

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