Garanteprivacy. Elenchi telefonici:Violati i diritti di un abbonato che non voleva comparire

in Sentenze e testi di legge
N. 215 del 31 maggio - 6 giugno 2004 • Elenchi telefonici e privacy • Innovazioni tecnologiche e privacy. Convegno del Garante • Biometria: quali benefici per i cittadini Elenchi telefonici e privacy Violati i diritti di un abbonato che non voleva comparire: spese del ricorso e risarcimento danni per il gestore telefonico Chiede un numero di telefono riservato, per motivi di sicurezza personale, e si ritrova invece sull’elenco degli abbonati, sia cartaceo, sia on line. Ora il gestore telefonico dovrà rifondere le spese del procedimento direttamente all’abbonato costretto a rivolgersi al Garante per tutelare la sua riservatezza. L’abbonato inoltre può chiedere il risarcimento del danno anche non patrimoniale, al giudice civile. La vicenda riguarda l’intestatario di una utenza telefonica riservata il quale dopo aver verificato che il suo numero compariva sull’elenco telefonico cartaceo e on line ne ha chiesto la cancellazione al servizio clienti della società. Nonostante le assicurazioni ricevute, poiché il numero continuava a comparire sull’elenco on line, dopo una nuova richiesta di cancellazione rimasta senza risposta, ha presentato ricorso al Garante. Il gestore, che in un primo momento aveva ritenuto corretto il proprio operato, a seguito di ulteriori contestazioni dell’abbonato aveva poi dichiarato all’Ufficio del Garante di aver effettuato nuove ricerche dalle quali era emerso che effettivamente la richiesta dell’abbonato relativa ad un’utenza riservata, era stata disattesa per un disguido nella fase di inserimento manuale dei dati del cliente nei sistemi commerciali aziendali. La società telefonica assicurava, comunque, di aver provveduto al cambio del numero telefonico riservato, di aver cancellato il nominativo dagli elenchi e di aver intanto riconosciuto al cliente un indennizzo pari a quattro mensilità del canone come previsto dal contratto. Il Garante ha accertato che l’inclusione negli elenchi cartacei e on line di dati che dovevano rimanere riservati per espressa richiesta del cliente, ha comportato, a causa di una chiara negligenza, una violazione dei diritti dell’interessato. L’abbonato ha quindi il diritto, ove ricorrano i presupposti, di chiedere il risarcimento del danno al giudice civile e in quella sede spetterà alla società telefonica dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitarlo. Alla società che ha provveduto alla cancellazione del nominativo solo dopo la presentazione del ricorso sono state addebitate le spese del procedimento. Dichiarata invece inammissibile la specifica richiesta del cliente di avere copia del contratto poiché una tale richiesta non rientra tra quelle proponibili ai sensi della legge sulla privacy. Innovazioni tecnologiche e privacy Il Garante organizza un convegno per discutere di nuovi diritti e sviluppo tecnologico Si parlerà di sicurezza informatica e nuove reti di comunicazione elettronica, di tecniche Rfid (le cosiddette "etichette intelligenti") e applicazioni biometriche, di nuovi diritti ed efficienza socio-economica, di tutela della persona e sviluppo tecnologico, nel convegno organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali intitolato "Innovazioni tecnologiche e privacy". Il diritto alla protezione dei dati tra sicurezza, efficienza e sviluppo” che si svolgerà il 17 e 18 giugno a Roma, presso la sede del Garante in Piazza Monte Citorio, 123 A. Ai lavori, aperti da Stefano Rodotà e divisi in tre sessioni presiedute rispettivamente da Giuseppe Santaniello, Mauro Paissan e Gaetano Rasi, parteciperanno il Ministro delle Comunicazioni, Maurizio Gasparri, il Ministro dell’innovazione tecnologica, Lucio Stanca, esperti italiani ed internazionali, docenti universitari e giornalisti specializzati. Il convegno si concluderà con un intervento del Nobel Carlo Rubbia. Biometria: quali benefici per i cittadini A Dublino la conferenza organizzata da Commissione Ue e Presidenza irlandese L’impatto crescente delle tecnologie biometriche sulla vita quotidiana dei cittadini, nell’Ue e non solo, richiede un’analisi attenta delle questioni connesse per capire come conciliare sviluppo tecnologico a livello europeo e rispetto per i diritti fondamentali, quali la privacy. Questi i temi sui quali si confrontano a Dublino, il 14 e 15 giugno, esperti europei e di altri Paesi in una conferenza organizzata dall’European Biometrics Forum insieme alla Commissione europea ed alla presidenza Irlandese dell’Ue, per trattare gli aspetti connessi all’uso della biometria in una prospettiva “europea” (http://www.eubiometricforum.com/). Nelle quattro sessioni di lunedì 14 giugno e nelle tre di martedì 15, agli interventi dei relatori si succederanno le domande del pubblico. E’ significativo che ben tre sessioni affrontino tematiche connesse alla tutela della privacy: la prima, presieduta da Anne Carblanc della Privacy and Security Division dell’OCSE; la seconda, presieduta dal direttore dell’autorità ceca per la protezione dei dati, Karel Neuwirt; e la terza, dedicata all’interoperabilità ed agli standard, presieduta dal sottosegretario agli esteri del governo irlandese, John Neary. Citiamo di seguito alcuni dei punti del programma: Benefici reali e potenziali delle tecnologie biometriche. Le conseguenze derivanti dalle istanze finalizzate alla creazione di sistemi di rilevazione biometrica su larga scala (passaporti, visti, controlli negli aeroporti). Ricordiamo, in proposito, la recente proposta di regolamento della Commissione europea relativa all’inserimento di identificatori biometrici nei visti richiesti da cittadini di Paesi terzi (25 settembre 2003), e la decisione del Consiglio Ue dell’8 giugno 2004, che sancisce la creazione del VIS – il sistema di informazione visti, contenente segnalazioni sui visti concessi ai cittadini extra-Ue. I requisiti giuridici da soddisfare per garantire il rispetto di diritti fondamentali dei cittadini, e gli approcci utili a garantire il rispetto della normativa in questione. Su questo tema, in particolare, è atteso l’intervento del nuovo Garante europeo per la protezione dei dati, Peter Hustinx, oltre che del Data Protection Commissioner irlandese, Joe Meade. Interoperabilità dei sistemi biometrici e definizione degli standard tecnologici, di sicurezza e concernenti la tutela della privacy ai fini della creazione di sistemi biometrici su larga scala. Sviluppi futuri in ambito Ue (in particolare con riguardo ai programmi di ricerca finanziati dall’Ue). SIS II, EURODAC e VIS : quali requisiti e quali problematiche devono essere tenuti presenti. Come si vede, i temi proposti sono complessi così come complesse sono le questioni attualmente aperte. Vale la pena di ricordare che il Gruppo che riunisce i Garanti europei ha approvato nel 2003 un documento di lavoro (http://www.europa.eu.int/...) nel quale si sottolinea che, in ultima analisi, qualsiasi utilizzazione di dispositivi biometrici debba essere preceduta dalla valutazione della proporzionalità di tale utilizzazione rispetto agli scopi che ci si prefigge di raggiungere. Si tratta di un principio fondamentale in materia di protezione dei dati, e l’auspicio è che durante i lavori della Conferenza se ne tenga adeguatamente conto. NEWSLETTER del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002). Direttore responsabile: Baldo Meo. Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma. Tel: 06.69677.1 - Fax: 06.69677.785 Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it

17/06/2004

Documento n.3991

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