Garante privacy. Newsletter per e-mail: Banner e spot elettorali solo se autorizzati dall?utente.

in Sentenze e testi di legge
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) Newsletter 22-28 marzo 2004 INTERNET: BANNER E SPOT ELETTORALI NELLE NEWSLETTER PER E-MAIL Vietati senza il consenso specifico degli utenti I banner contenenti propaganda elettorale possono essere inseriti nelle newsletter inviate via e-mail solo ed esclusivamente con lo specifico consenso del destinatario e dopo aver dettagliatamente informato quest?ultimo che i dati personali che ha comunicato per ricevere la newsletter verranno usati anche per fare propaganda politico elettorale on line. Queste le precisazioni del Garante a chi intende inserire pubblicità elettorale nelle newsletter inviate per posta elettronica. Poco più di un mese fa l?Autorità, con provvedimento generale del 12 febbraio 2004, ha indicato principi e criteri ai quali partiti, sostenitori di liste e candidati devono attenersi per un uso corretto dei dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di propaganda elettorale, soprattutto se si avvalgono di nuovi mezzi di comunicazione quali Sms, Mms, e-mail. Nei giorni scorsi l?Autorità si è nuovamente espressa su richiesta di alcune concessionarie di pubblicità e società operanti nel settore, anche in relazione a segnalazioni di cittadini in materia di propaganda elettorale. Ribadendo la necessità di un consenso espresso e specifico al trattamento dei dati, come confermato dal recente Codice e dal provvedimento generale, l?Autorità ha richiamato le società al rispetto della normativa sulla privacy con particolare riferimento al caso in cui talune società abbiano raccolto un consenso per finalità commerciali e pubblicitarie e si siano interrogate sulla possibilità di avvalersi di tale consenso per scopi di propaganda politico - elettorale. L?inserimento di tali messaggi di propaganda nelle newsletter richieste, spesso solo per campi di attività molto specifici (hobby, musica, teatro ecc.) da soggetti ai quali è stata fornita un?informativa nella quale sia assente qualsiasi riferimento alla propaganda elettorale, è in contrasto con le particolari garanzie che il Codice prevede in tema di posta elettronica e che derivano dalla normativa comunitaria. Garanzie diverse rispetto a quelle previste per la propaganda cartacea basata sull?utilizzo di registri ed elenchi pubblici accessibili a chiunque. Come più volte sottolineato dal Garante, infatti, per gli indirizzi di posta elettronica è prevista una tutela specifica anche in ragione del mezzo impiegato. Tali indirizzi non possono esse considerati "pubblici" e non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. Né gli spot in una newsletter inviata nominativamente possono essere considerati alla stregua della pubblicità sui giornali acquistati impersonalmente in un punto vendita. Le società interessate ad inviare propaganda elettorale possono, comunque, chiedere agli abbonati alle newsletter, dopo averli adeguatamente informati, una manifestazione integrativa del consenso, che potrebbe essere chiesta anche subito, in previsione della prossima campagna elettorale.

13/04/2004

Documento n.3864

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