DA AVV. tANZA: MULTE AUTOVELOX: DA CASSARE

in Sentenze e testi di legge
MULTE AUTOVELOX: DA CASSARE Oltre a questa, di cui è stata depositata la motivazione, abbiamo ottenuto altre due vittorie (la sentenza non è ancora depositata, ma è stato letto in aula il dispositivo): una il 23 aprile 2005 dal giudice di pace di Lecce Annarita Distante e l’altra il 15 aprile dal giudice di pace di Lecce Oronzo Tamburano. Entrambe le sentenze prevedono, la nullità della multa e, quindi, l’annullamento della decurtazione dei punti e la non debenza della sanzione pecuniaria con la condanna della P.A. ad euro 103,29 oltre accessori di legge. Tutto è nato a seguito della nostra lettera al Prefetto e Presidente della Provincia, ancora oggi non riscontrata. Te la allego per Tua comodità. Un abbraccio Antonio A Sua Eccellenza IL PREFETTO Via XXV Luglio 73100 – Lecce – A Sua Eccellenza IL PRESIDENTE della PROVINCIA Via Umberto I 73100 – Lecce – OGGETTO: Mancanza di adeguata TARATURA degli Autovelox e Photored in Provincia di Lecce e riconoscimento del diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata. Eccellenze, mi permetto di importunarVi per segnalarVi, nella mia qualità di vicepresidente nazionale dell’associazione di consumatori denominata ADUSBEF onlus (iscritta nell’elenco di cui all’art. 5 della Legge 281/98) la assoluta e conclamata mancanza di taratura degli strumenti denominati comunemente autovelox e photored da cui ne deriva il non corretto utilizzo degli stessi. Il fine perseguito dall’esponente è, ovviamente, solo quello di vedere riconosciuto il diritto del cittadino - utente della strada - alla certezza della violazione contestata. Anche la Magistratura ha approfondito detto aspetto sollevato da alcuni cittadini che si sono opposti a verbali elevati servendosi di dette apparecchiature: Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc. Emblematica è, però, la sentenza del Tribunale di LODI. Nel 1997 il Sig. C. P. avendo ricevuto una multa per eccesso di velocità decise di opporla rivolgendosi alla locale Prefettura, contestando la mancanza di adeguata taratura dell’autovelox mod. 104/C-2 (prodotto da Sodi Scientifica) utilizzato per i rilievi. Successivamente, vedendosi respinta l’opposizione, si rivolgeva alla Magistratura, all’epoca competente. In detta sede, venne disposta perizia tecnica d’Ufficio sull’autovelox: la perizia venne eseguita dal Dott. Paolo Soardo, direttore dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale di Torino (IEN- G. Ferrarsi) ed attuale Presidente del Comitato SIT. Le conclusioni del Tribunale di Lodi sono state sostanzialmente le seguenti: • uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; • nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; • non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali; • in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione; • tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. Ovviamente, queste conclusioni devono essere applicate a qualsiasi modello di autovelox o photored. Nel 2000 il MLLPP con lettera prot. 6050 del 20/09/00 ( Doc. 1) chiese alla Segreteria del SIT di provvedere all’acreditamento di Centri SIT per la Taratura di Autovelox, in quanto si stava predisponendo un capitolato tecnico per la taratura di tali dispositivi in conformità alle OIML-R91. Capitolato che sarebbe dovuto essere pubblicato sulla G.U. a partire dal gennaio 2001. Questo capitolato non è stato ancora pubblicato. Sino ad oggi, il Ministero (ex Ministero dei Lavori Pubblici) nelle omologazioni degli autovelox non ha menzionato la necessità di praticare la taratura periodica e solo nella recentissima omologazione prot. n. 4130 del 24 dicembre 2004 dei dispositivi denominati “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photored V” si fa menzione della taratura (anche se non si dice da chi deve essere operata): “Art. 5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photoed V” come misuratori di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale per l’utente, almeno con cadenza annuale”. Ciò posto, è di tutta evidenza che gli autovelox / photored determinano gravi sanzioni amministrative (pecuniarie e di sottrazione di punti alla patente, con il conseguente rischio di sospensione / ritiro della stessa) e, dunque, detti strumenti ricadono sicuramente nell’ambito della c.d. “metrologia legale” e, per garantire la correttezza delle misure, autovelox / photored devono essere periodicamente tarati. Negli altri paesi UE e non (Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, Finlandia, Danimarca, Svizzera etc) gli autovelox vengono regolarmente tarati presso gli Istituti Metrologici Nazionali o Centri di Taratura accreditati equivalenti ai nostri Centri SIT, e riconosciuti in ambito Europeo da accordi multilaterali di cui anche l’Italia è firmataria (EA, European Accreditation). In Italia ad oggi NON ci sono Centri SIT accreditati per la taratura degli Autovelox / photored e, quindi, nessuno di detti strumenti è conforme a quanto richiesto da norme e leggi vigenti. Eppure, la legge è ben chiara in proposito. Con Legge n. 273 dell’11 agosto 1991 venne istituito il Sistema Nazionale di Taratura. La legge 273/91 "Istituzione del Sistema Nazionale di taratura" individua gli Istituti Metrologici Nazionali : Istituto di Metrologia G. Colonnetti (IMGC), Istituto Elettrotecnico Nazionale G. Ferraris (IEN) ed Istituto Metrologico delle Radiazioni Ionizzanti (IMRI) all’ENEA, ciascuno di quali nel proprio campo di competenze realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel DM N. 591 DEL 30/11/93, e dissemina le unità del Sistema Internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite Centri di Taratura accreditati di idonea valenza tecnica ed organizzativa denominati Centri di Taratura del Servizio di Taratura in Italia (SIT). I sopra menzionati Istituti Metrologici Nazionali sono stati recentemente accorpati in un unico ente denominato Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM) In parole povere i Campioni Nazionali delle varie grandezze del SI (es. metro campione, unità di tempo, temperatura, pressione etc) sono realizzati e mantenuti presso gli IMP (Istituti Metrologici Primari) sopra menzionati, ora riuniti e denominati INRIM (Istituto Nazionale Ricerca Metrologica). Il compito poi di disseminare queste grandezze sul territorio è affidato a Centri opportunamente accreditati denominati Centri SIT (Servizio di Taratura in Italia ), quindi un Centro SIT è preposto a tarare strumenti ed emettere relativi Certificati di Taratura (Certificati SIT). Questa è l’unica via per ottenere la così detta "riferibilità" delle misure ai campioni nazionali, definita nella norma UNI 30012 punto 3.22 come "proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, generalmente Nazionali od Internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti” (effettuata dai Laboratori Nazionali o Centri SIT). Le Norme UNI EN 30012 (parte 1°), ora integrate nelle UNI EN 10012, stabiliscono le operazioni da eseguire per garantire la conferma metrologica di uno Strumento di Misura, ove per conferma metrologica si intende “l’insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l’utilizzazione prevista” (par. 3.1) La conferma metrologica normalmente include: la taratura e la verifica; ogni aggiustamento o riparazione necessari e la conseguente nuova taratura; il confronto con i requisiti metrologici per l’utilizzo previsto dell’apparecchiatura; ogni sigillatura ed etichettatura richiesta. A pag. 2 si cita : Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 1994, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro aprile 1994. In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna,Svezia, Svizzera e Ungheria. Pertanto le presenti Norme DEVONO essere applicate anche in Italia. Relativamente a dette Norme 30012 si sottolinea come sulla copertina del testo è evidenziato che: “ la norma Europea EN 30012 ha lo status di norma Nazionale” Pag. 1 – “Descrittori: strumenti per misurazione, misure campioni, materiale di riferimento, apparecchiatura di prova”; il titolo "Sistema di conferma metrologica di apparecchi per misurazioni" (dove per conferma metrologica si intende tarare periodicamente uno strumento e verificare che soddisfi i requisiti di misura richiesti). Pag. 2 – “Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale ............” Pag. 15 – par. 4.15 Riferibilità - qui si stabilisce che “la riferibilità delle misure deve essere fatta rispetto ai campioni nazionali”, ed in particolare dove c’è l’* e la relativa nota, si menziona la legge 273/91 che, abbiamo visto, istituisce il Sistema Nazionale di Taratura ed i conseguenti Centri SIT preposti a fare tarature e rilasciare i Certificati di Taratura SIT. Per riferibilità si intende “proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, generalmente Nazionali od Internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti (catena di riferibilità)” (3.22) Ad esempio il Provida (modello di Autovelox) misura i metri, per cui bisogna che un Centro SIT verifichi (cioè tari) che i metri misurati dal Provida siano corretti (entro una certa tolleranza) utilizzando qualcosa di più accurato. Questo qualcosa a sua volta deve essere tarato usando qualcosa di più accurato e così via, fino a quando l’ultima (o se guardiamo la catena metrologica dall’alto è la prima) taratura viene fatta da uno dei Laboratori Nazionali istituiti con la legge 273/91 (che nell’esempio è quello che detiene e mantiene il metro campione, cioè il Campione Nazionale per la grandezza "metro"). Di norma lo strumento usato dal Centro SIT per fare le misure viene tarato direttamente da uno degli istituti di cui sopra. Certificato di Taratura Pag. 11 – par. 4.8 Registrazioni Qui si identificano tutti gli elementi che devono essere registrati e quindi riportati sul “Certificato di Taratura” al fine che questo mostri evidenza della taratura eseguita e della conferma metrologica, ovvero della conformità dello strumento ai requisiti di misura richiesti. Le cose più importanti che devono essere riportati sono: • Dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato • Dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione) • L’identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione • Dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità) • Campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali • Risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte) • Intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorre fino alla prossima taratura, ad esempio 1 anno) • L’errore massimo ammesso per ogni misura • le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura • l’identificazione della(e) persona(e) che esegue(eseguono) la conferma metrologica • l’identificazione della(e) persona(e) responsabile(i) per la correttezza delle informazioni registrate La mancanza di una o più informazioni rende il Certificato NON CONFORME e pertanto inutilizzabile. Detto “Certificato di Taratura” deve essere emesso, solo ed esclusivamente, da un Centro SIT o equivalente in ambito Europeo, verificate che esistano quantomeno tutte le informazioni sopra richieste. In Italia , attualmente non esistono Centri SIT per la taratura di Autovelox e photored. Infine, per concludere con i riferimenti normativi, i Documenti e le Raccomandazioni emanate dall’ OIML (Organisation Internationale de Metrologie Legale), di cui l’Italia è Stato membro e quindi moralmente tenuta a rispettarle, prescrivono le prove da effettuare sugli autovelox / photored (in quanto strumenti che ricadono nel campo della Metrologia Legale) : • Omologazione di tipo (o di modello), consistente nella verifica della conformità di un prototipo alle prescrizioni legali e normative ed in particolare alla R91 e secondo quanto richiesto dal documento D19 OIML • Verifica iniziale, consistente nel controllo della conformità degli strumenti prodotti rispetto al prototipo omologato (OIML D20) • Verifiche periodiche, allo scopo di verificare che le caratteristiche degli strumenti si mantengano nel tempo (OIML D20) Tutte le suddette operazioni prevedono la taratura degli strumenti rispetto ai campioni nazionali (regolata dalla Legge 273/91). Da tutto quanto esposto ne deriva inconfutabilmente l’invalidità, formale e sostanziale, delle apparecchiature utilizzate dai 39 Comuni leccesi per il controllo dei limiti di velocità e delle infrazioni semaforiche e, dunque, la nullità assoluta di tutte le contravvenzioni che vengono elevate ai danni dell’utenza stradale. Va tutelato il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata ed in mancanza di taratura dette apparecchiature possono solo essere utilizzate (come utilmente già si fa sulla tangenziale ovest di Lecce) per evidenziare una velocità presunta di un autoveicolo non conforme al tratto di strada percorso. Nel ringraziarVi per la Vostra attenzione e fiducioso del Vs. noto interessamento ai diritti dei consumatori ed utenti, aspetto un cortese riscontro alla presente. Lecce, 9 marzo 2005 Con osservanza Vicepresidente Nazionale ADUSBEF Avv. Antonio TANZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI LECCE Avv. COSIMO ROCHIRA ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 15.04.2005, promossa da: QUARTA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tanza e Salvatore De Gaetanis; RICORRENTE CONTRO COMUNE DI MELENDUGNO, rappresentato e difeso dall’avv. Katiuscia Anna Giannuzzi; RESISTENTE *** *** *** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.01.2005, il sig. Quarta Giuseppe proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento n. PH 2674/2004, notificato in data 16.12.2004, elevato dalla Polizia municipale del Comune di Melendugno con il quale gli si contestava la violazione dell’art. 146, comma 3 c.d.s., per aver, in data 17 agosto 2004, superato “la linea di arresto sulla via semaforizzata e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa”. Il ricorrente contestava la violazione dell’art. 201 c.d.s. e del decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con decreto del 26 gennaio 2005 veniva fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 15.04.2005. In detta udienza si costituiva il Comune di Melendugno, il quale impugnava e contestava in ogni sua parte il ricorso e si riportava al contenuto dalla comparsa e della documentazione prodotta chiedendo il rigetto del ricorso; compariva, inoltre, la parte ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, la quale si riportava al contenuto del ricorso chiedendone l’accoglimento e contestando, altresì, la mancata taratura dell’apparecchiatura Photored F17/A. La causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va accolto. Riguardo alla prima contestazione sollevata dal ricorrente, in relazione alla mancata osservanza delle condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’utilizzo delle apparecchiature Photored, si osserva quanto innanzi. Con la modifica al codice della strada introdotta con il D.L. n. 151/2003, è stabilito che nel caso di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa, non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ai sensi dell’art. 201 c.d.s., comma 1-ter. Da ciò deriva che, nel caso in cui l’infrazione non sia accertata direttamente dagli organi di polizia, è necessario l’utilizzo di un’apposita apparecchiatura all’uopo omologata. L’utilizzo dell’apparecchiatura omologata, quindi, deve essere utilizzata in maniera appropriata e con particolare scrupolo dal momento che la stessa sostituisce l’accertatore. Tale utilizzo, inoltre, deve essere particolarmente preciso giacché deve trasferire in un momento successivo le percezioni che avrebbe dovuto avere l’accertatore se presente al fatto. L’Amministrazione comunale nel momento in cui decide di avvalersi di tale apparecchiatura, deve utilizzare non solo un’apparecchiatura omologata a funzionare senza ausilio dell’accertatore ma deve osservare tutte le condizioni necessarie per garantire l’esatto funzionamento, previste direttamente dal Ministero delle infrastrutture. Con l’art. 2 del decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è stabilito che: “Il dispositivo denominato “Photored F17A”, senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto, ovvero in modalità automatica, senza la presenza dell’organo di polizia, quando ricorrono le seguenti condizioni: - l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; - è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; - sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; - l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti; - in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora; - l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso”. Per garantire il perfetto funzionamento, dato che tale apparecchiatura viene fatta funzionare senza ausilio dell’organo di polizia, l’amministrazione deve osservare tutte le condizioni previste dal decreto, altrimenti non vi può essere la certezza del corretto funzionamento dell’apparecchiatura. Nella fattispecie peculiare, se da un lato vi è stato l’utilizzo di un’apparecchiatura omologata per funzionare senza l’ausilio degli accertatori, dall’altro, dalla lettura del verbale, solo alcune disposizioni sembrano essere rispettate. L’apparecchiatura, infatti, è posizionata per terra e non in una posizione che non possa essere manomessa o facilmente oscurabile. Dalla visione delle fotografie si rileva che il secondo scatto non è stato eseguito quanto l’auto si trovava al centro dell’intersezione. Non vi è alcuna indicazione sul tempo di entrata in funzione dopo l’inizio del segnale rosso. In tale situazione è evidente come l’apparecchiatura sia stata utilizzata in maniera non conforme alle tassative condizioni previste dal Ministero e, pertanto, non consente di accertare in maniera precisa e rigorosa l’infrazione oggetto della contestazione. Anche per quanto concerne la contestazione sulla mancanza della taratura dell’apparecchiatura Photored F17/A, l’opposizione è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi. In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. L’operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 come "Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando". Essa è necessaria in quanto costituisce l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed in conseguenza anche l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l’uso. Secondo quanto indicato dalla norma UNI 30012, alla nota 23 della voce "taratura", "Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria”. In tema di taratura, la legge 273/91, recante "Istituzione del Sistema nazionale di taratura", individua specifici istituti metrologici nazionali (IMP): Istituto di Metrologia G. Colonnelli del CNR, Istituto elettrotecnico nazionale G. Ferraris ed ENEA, ciascuno dei quali, nel proprio campo di competenze, così come definite dalla legge, realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel DM 30 novembre 1993, n. 591, e dissemina le unità del Sistema internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite Centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa, denominati dagli IMP "Centri di taratura del Servizio di taratura in Italia (SIT)". Nel certificato depositato dal Comune di Melendugno, rilasciato dalla ditta appaltatrice della installazione delle apparecchiature Photored, si certifica che l’apparecchiatura Photored F17/A necessita di una taratura da effettuarsi con cadenza annuale e che tale taratura è stata effettuata lo scorso anno direttamente dalla ditta installatrice, senza migliori specificazioni. Tale certificazione non può valere come attestazione di avvenuta taratura dell’apparecchio poiché il procedimento di taratura, per essere opponibile ai terzi, che contestano la validità della taratura stessa, deve essere effettuato secondo i dettami normativi. La taratura dell’apparecchiatura deve essere certificata da appositi centri SIT, coma previsto dalla L. 273/1991. Solo tali centri sono autorizzati al rilascio di un apposito Certificato di taratura che deve contenere, secondo le norme UNI 30012: i dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato; i dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione); l’identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione; i dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità); i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali; il risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte); l’intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorre fino alla prossima taratura, ad esempio 1 anno); l’errore massimo ammesso per ogni misura; le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura; l’identificazione della persona che esegue la conferma metrologica, e l’identificazione della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate. Per quanto esposto, poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un apparecchiatura non utilizzata secondo le condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, peraltro, da una apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Quarta Giuseppe Andrea il 22.1.2005, così provvede: accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di contestazione opposto; spese compensate. Così deciso in Lecce, il 15.04.2005 IL GIUDICE DI PACE Avv. Cosimo Rochira

27/04/2005

Documento n.4604

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