CONSOB responsabile dei disastri e delle malversazioni delle SIM - Lo ha stabilito la S.C. Cassazione con la sentenza n° 6681.2011

in Sentenze e testi di legge
"L' attività della pubblica amministrazione, ed in particolare della CONSOB, ENTE PUBBLICO DI GARANZIA DI CONTROLLO E VIGILANZA SUL MERCATO DEI VALORI MOBILIARI E SULLA RACCOLTA FINANZIARIA DEL RISPARMIO, deve svolgersi nei limiti e con lo esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi di legalità imparzialità e buona amministrazione dettati dallo art. 97 della Costituzione in correlazione con lo art. 47 prima parte della Costituzione; pertanto la Consob è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c. c. atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L'illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la cd imputabilità soggettiva, la causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione. (cfr. Cass. 2001 n.3132; 2001 n.12672; 2003 n.1191 e vedi Cass. SO 9 marzo 2007 n.5396 sui poteri di controllo e di autonomia della CONSOB)". E' questo il principio sancito dalla sentenza n° 6681/2011 della 3° Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione - Mario Rosario Morelli (Presidente) e Giovanni Battista Petti (Relatore). A quando una pronuncia analoga nei confronti della Banca d'Italia? Nel riquadro Lamberto Cardia all'epoca Presidente CONSOB ed attuale Presidente di Ferrovie dello Stato ed il figlio Marco, avvocato e consulente prezzolatissimo di molte società quotate e che avrebbero dovuto essere soggette al controllo del padre....

23/03/2011

Documento n.8901

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