Bankitalia. (12.1.2001) . "ISTRUZIONI OPERATIVE PER L?INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE"

in Sentenze e testi di legge
"ISTRUZIONI OPERATIVE PER L?INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE" IL GOVERNATORE DELLA BANCA D?ITALIA VISTO il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (infra legge n. 197 del 1991) e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388; VISTI gli articoli 3, 3-bis e 3-ter della legge n. 197 del 1991 che disciplinano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette; VISTO, in particolare, l?articolo 3-bis, comma 4, della legge n. 197 del 1991, in base al quale la "Banca d?Italia, sentito l?Ufficio italiano dei cambi, d?intesa con le autorità di vigilanza di settore nell?ambito delle rispettive competenze", emana istruzioni applicative volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell?assicurare "omogeneità di comportamento del personale nell?individuazione delle operazioni" sospette e nel predisporre "procedure di esame delle operazioni, anche con l?utilizzo di strumenti informatici e telematici"; RITENUTA la necessità di impartire istruzioni uniformi per gli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo al fine di ottenere una piena attuazione dell?obbligo di segnalare le operazioni sospette da parte di tutti i destinatari; AVUTO PRESENTE il contenuto delle "indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" emanate nel febbraio 1993 e aggiornate nel novembre 1994, nonché delle "indicazioni operative per l?individuazione di operazioni sospette riservate sia alle imprese che alle strutture di vendita - settore assicurativo", emanate nel gennaio 1999; D?INTESA con la Commissione nazionale per le società e la borsa e con l?Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; SENTITO l?Ufficio italiano dei cambi EMANA le accluse "ISTRUZIONI OPERATIVE PER L?INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE" Roma, 12 gennaio 2001 IL GOVERNATORE Fazio PREMESSA Con il presente provvedimento la Banca d?Italia, sentito l?UIC, d?intesa con l?Isvap e la Consob, detta istruzioni - ai sensi dell?art. 3-bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata e integrata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 -agli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio. L?atto aggiorna le indicazioni diffuse a partire dal febbraio 1993 in relazione alle modifiche nel frattempo intervenute nella regolamentazione nazionale e internazionale e nell?operatività degli intermediari bancari e finanziari; esso ricomprende anche le indicazioni specificamente indirizzate al settore assicurativo nel gennaio 1999. Le "Istruzioni" contengono regole operative volte a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, a contribuire al contenimento degli oneri e ad assicurare la piena collaborazione con le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio. La prospettazione di indicazioni uniformi per tutti gli intermediari tende a evitare forme di arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di legge. Il documento comprende una introduzione, nella quale viene descritto l?obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e sono indicati i destinatari delle disposizioni, e un compendio di istruzioni operative articolato in due parti. La prima prescrive canoni e linee di comportamento per gli organi decisionali e per le strutture di controllo interno di ciascun intermediario e indica la procedura di segnalazione, ponendo in evidenza l?importanza della conoscenza della clientela e l?esigenza di disporre di adeguati strumenti organizzativi e di procedure di riscontro. Nella seconda parte è riportata una casistica esemplificativa di indici di anomalia, in presenza dei quali si deve prestare particolare attenzione all?operazione e valutare se procedere alla segnalazione. INTRODUZIONE 1. La segnalazione delle operazioni sospette Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata. Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per l?intero sistema economico: il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l?efficienza e la correttezza dell?attività finanziaria, indeboliscono lo stesso sistema economico. La globalizzazione dell?attività finanziaria e il rapido sviluppo delle tecnologie dell?informazione aprono nuove opportunità operative e possibilità di crescita dell?economia, ma aumentano nel contempo i rischi di inquinamento connessi con il riciclaggio di capitali illeciti. Alla complessità e pericolosità del fenomeno gli intermediari devono rispondere in modo responsabile, dedicando maggiore attenzione agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell?efficienza va coniugata con il presidio continuo ed efficace dell?integrità della struttura aziendale. Impedire che gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi siano coinvolti in operazioni che originano da attività criminose è coerente con la tutela della sana e prudente gestione degli operatori, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e della stabilità complessiva, del buon funzionamento e della competitività del sistema. Le norme di vigilanza di settore mirano ad assicurare l?efficienza dei mercati, la promozione della concorrenza, la correttezza dei comportamenti, l?onorabilità degli esponenti aziendali, la trasparenza degli assetti proprietari e dei rapporti con la clientela, l?efficacia dell?assetto organizzativo e dei controlli interni, contribuendo a ostacolare l?utilizzo dei meccanismi finanziari per operazioni di riciclaggio. Gli oneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio si inseriscono nel solco dei presidi organizzativi per una corretta gestione aziendale e costituiscono elementi importanti per l?esercizio dell?impresa; essi vanno valutati alla stregua di investimenti in grado di generare risultati positivi in termini di stabilità e di reputazione. L?evoluzione dell?ordinamento bancario e finanziario - culminata nell?emanazione del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo unico bancario") e del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico della intermediazione finanziaria") - valorizza i temi organizzativi e dei controlli interni ai fini della sana e prudente gestione degli operatori. In tale ambito, risulta fondamentale che l?organizzazione operativa e il sistema dei controlli sia in grado di preservare gli intermediari da commistioni e da comportamenti di tolleranza verso forme di illegalità che possono pregiudicarne la stabilità. In mercati sempre più aperti la criminalità può con maggiore facilità approfittare dei varchi nella rete di protezione predisposta dai vari paesi. L?esigenza di attirare capitali può indurre ad adottare regolamentazioni permissive determinando, in tal modo, una impropria concorrenza tra sistemi. Si rende, quindi, necessaria l?adozione di una comune regolamentazione di base da parte di tutti i paesi. L?attenzione della comunità internazionale alla materia dell?antiriciclaggio è testimoniata da numerosi atti emanati in diverse sedi. L?Unione Europea ha approvato una direttiva (91/308/CEE del 10 giugno 1991) che indica i presidi minimali atti a prevenire l?utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio; è allo studio una proposta di modifica e integrazione della disciplina tesa a estendere l?ambito oggettivo delle operazioni da segnalare e il novero dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi. Il passaggio alla moneta unica appare, in sé, neutrale in termini di rispetto della normativa antiriciclaggio, anche se la fase di conversione delle banconote potrebbe comunque rappresentare l?occasione per "ripulire" proventi illeciti. Un?essenziale opera di sensibilizzazione e di indirizzo è condotta dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), costituito dal vertice dei G7 nel 1989. Le raccomandazioni adottate dal Gruppo individuano i presidi fondamentali: l?identificazione e la conoscenza della clientela, la conservazione delle informazioni, la valutazione attenta di tutte le operazioni, la segnalazione di quelle sospette. Il GAFI ha poi avviato un?attività di valutazione delle diverse soluzioni ordinamentali. La globalità dell?azione di prevenzione del riciclaggio richiede una particolare attenzione all?attività che coinvolge intermediari insediati in paesi caratterizzati da basso grado di regolamentazione, ridotta efficacia dei controlli e forte tutela della riservatezza accompagnata da una imposizione fiscale contenuta. L?esigenza di una risposta congiunta a livello internazionale ha indotto il GAFI a identificare i paesi che non cooperano adeguatamente all?azione di contrasto (1). La normativa italiana in tema di prevenzione del riciclaggio è incentrata nella legge 5 luglio 1991, n. 197, che prevede norme tese a ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando l?effettuazione di operazioni di trasferimento di ammontare rilevante con strumenti anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l?identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi informatici. L?obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti ha introdotto il principio di "collaborazione attiva", che richiede un impegno concreto e costante in termini di formazione del personale e di adeguamento delle strutture organizzative. L?esperienza mostra come tale impegno si traduca in una migliore conoscenza della clientela e in minori rischi di coinvolgimento in operazioni illecite, che hanno gravi ripercussioni, oltre che sulla reputazione, anche sulla regolare operatività aziendale. La novità dell?obbligo ha determinato alcune difficoltà applicative, superate con l?estensione dei reati presupposto del riciclaggio a tutti i delitti non colposi disposta dalla legge 9 agosto 1993, n. 328, e con l?introduzione di misure a tutela della riservatezza della fonte e l?eliminazione del transito diretto della segnalazione dall?intermediario agli organi investigativi operata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153. La segnalazione dell?operazione sospetta, dopo la valutazione interna dell?intermediario, viene oggi indirizzata all?UIC, che la esamina tenendo anche conto delle possibili ragioni economiche sottostanti: in tale contesto, l?Ufficio acquisisce ulteriori dati e informazioni presso gli intermediari, utilizza i risultati delle analisi dei flussi finanziari, scambia informazioni con le autorità di vigilanza e le omologhe autorità estere. Al termine degli approfondimenti, le segnalazioni sono trasmesse, unitamente a una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, competenti a effettuare gli eventuali accertamenti di carattere investigativo. La procedura rappresenta un opportuno "filtro", che contribuisce ad accentuare il carattere ogget

18/01/2004

Documento n.3711

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