Antitrust (Boll.no 21/2006). DIRETTIVE GENERALI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

in Sentenze e testi di legge
BOLLETTINO N. 21 DEL 12 GIUGNO 2006 AS340 - DIRETTIVE GENERALI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI Roma, 12 giugno 2006 Presidente della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Prof. Luigi Scimìa 1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell’esercizio dei compiti ad essa assegnati dall’art. 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, nonché nello spirito di collaborazione tra le Autorità di cui all’art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, intende formulare alcune osservazioni in merito allo schema di “Direttive generali alle forme pensionistiche complementari”, di attuazione dell’art. 23, comma 3, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, emanato dalla Covip e trasmesso all’Autorità in data 4 maggio 2006. Osservazioni generali 2. In via generale l’Autorità valuta positivamente le finalità di garantire la comparabilità tra forme pensionistiche, la libertà di scelta della forma di previdenza integrativa e la portabilità delle posizioni individuali perseguite dalla Covip nella definizione delle Direttive Generali, finalità che sono state richiamate anche dall’Autorità in due segnalazioni inviate a Governo e Parlamento nel corso dell’iter di approvazione del Dlgs n. 252/051. Il perseguimento di tali finalità si traduce, tra l’altro, nel richiedere alle imprese che gestiscono le forme previdenziali complementari di predisporre schemi informativi per gli aderenti che privilegino “i principi di accessibilità, sinteticità e immediatezza delle informazioni fornite, anche attraverso l’uso di un linguaggio più semplice e diretto rispetto a quello impiegato nei documenti informativi più tradizionali”, nonché nel limitare il numero di possibili voci di costo e nel fornire ai possibili aderenti alla forma di previdenza complementare una rappresentazione sintetica di tutte le spese di partecipazione al Fondo denominata “indicatore sintetico di costo” (ISC). 3. Tuttavia, l’Autorità ritiene che alcune previsioni contenute nelle citate Direttive possano produrre come effetto un ostacolo alla confrontabilità tra prodotti e alla portabilità della posizione previdenziale. In particolare, l’Autorità intende soffermarsi su: a) le modalità di calcolo dell’ISC che potrebbero condurre a valutazioni distorte del costo complessivo per l’adesione alle diverse Nota 1 Cfr. AS308 e AS313, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, in Bollettini dell’Autorità nn. 28/05 e 37/05. forme di previdenza complementare, b) l’esistenza di uno ius variandi che potrebbe limitare la portabilità della posizione individuale, c) la presenza di alcune voci di costo (relative al trasferimento del fondo, alla modifica delle linee di investimento e all’adesione ad un nuovo fondo) che potrebbero rendere particolarmente oneroso il trasferimento ad un nuovo fondo, d) la definizione delle caratteristiche della linea di rendimento garantita per il trasferimento tacito del TFR che potrebbe legare il lavoratore al fondo per tutta la fase di accumulo. Osservazioni sulle modalità di calcolo dell’ISC 4. Secondo quanto indicato dalla Covip nella nota metodologica, l’ISC contiene un’informazione sintetica dei costi che un iscritto ipotetico che versa annualmente 2.500 euro ad inizio anno è chiamato a sostenere nella fase di accumulo, costi che vengono espressi in percentuale della posizione individuale. La Covip richiede che tali informazioni siano fornite anche per le coperture assicurative accessorie e per le eventuali garanzie di risultato, dandone se possibile separata evidenza. In sostanza l’ISC esprime la riduzione del tasso di rendimento causato dalle diverse spese sostenute dall’iscritto, ed è calcolato come percentuale di riduzione del tasso di rendimento su periodi di tempo predefiniti (2, 5, 10 e 35 anni). 5. Se appare condivisibile l’ipotesi della Covip di fornire il valore dell’ISC sia per il pacchetto base che per l’insieme dei servizi offerti dal fondo ai propri aderenti, si deve però notare che limitare il calcolo ad un solo livello di contribuzione potrebbe fornire una rappresentazione distorta della realtà e condurre in errore il consumatore. Infatti, la Covip negli Schemi di Regolamento dei Fondi pensione aperti e dei Piani individuali pensionistici (Pip) indica che le spese relative alla fase di accumulo direttamente a carico dell’iscritto possono essere in cifra fissa o in percentuale della contribuzione. Diversamente da quanto avviene per la spesa in percentuale, l’incidenza della spesa in cifra fissa tende a decrescere all’aumentare della contribuzione2; pertanto il valore dell’ISC tende a cambiare a seconda del livello di contribuzione dell’iscritto. Si ritiene, pertanto, auspicabile che oltre all’Isc per un versamento di 2.500 euro annui, venga fornita ai possibili aderenti anche un’indicazione di come variano i costi globali al variare dell’entità del versamento alla forma pensionistica complementare. Osservazioni in merito allo ius variandi 6. I fondi pensione si caratterizzano per condividere aspetti tanto di natura finanziaria quanto di natura assicurativa (nel caso dei Pip è assolutamente predominante la componente assicurativa). Come ricordato dall’Isvap, nel parere inviato alla Covip in data 19 maggio 2006, attualmente esiste una diversa normativa in materia di ius variandi, tra prodotti assicurativi e finanziari. 7. Si ricorda che il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, stabilisce, in linea generale, che sono abusive, e quindi illecite, le clausole che impongono un significativo squilibrio a sfavore del consumatore nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto. In particolare, l’art. 33, comma 2, 2 Si supponga che la spesa annua in cifra fissa direttamente a carico del contribuente sia pari a 50 euro l’anno. Rispetto ad un versamento di 2.500 euro l’incidenza è pari al 2%; tale incidenza aumenta al 5% se il versamento è pari a 1.000 euro e si riduce all’1% in caso di versamento pari a 5.000 euro. tipizza in via esclusiva alcune fattispecie che si presumono abusive, salvo prova contraria, indicando fra queste, alla lettera m) del suddetto articolo, la clausola che consente all’impresa di effettuare modifiche unilaterali senza l’indicazione di un giustificato motivo. I successivi commi 3 e 4 contengono delle esenzioni a tale normativa generale per i prodotti finanziari, ma non per quelli assicurativi. Per questi ultimi prodotti l’Isvap ha precisato che la normativa settoriale proibisce modifiche unilaterali delle condizioni di contratto, peggiorative per i consumatori. 8. Le Direttive Covip considerano, di fatto, applicabile ai fondi pensione quanto previsto per i prodotti finanziari, imponendo un preavviso di 4 mesi ed un diritto di recesso, senza oneri, da esercitare entro 3 mesi, ma tacendo sulla necessità di giustificato motivo. Si tratta in complesso di previsioni migliori per i consumatori rispetto a quelle attualmente vigenti, ad esempio, per i servizi bancari e recentemente oggetto di segnalazione da parte dell’Autorità3, ma indubbiamente peggiori rispetto a quelle vigenti per i prodotti assicurativi. 9. Trascurando ogni considerazione circa l’assimibilità dei fondi pensione ai prodotti finanziari o assicurativi, si deve comunque considerare che alcune tipologie di polizze vita sono sostituibili ai piani di accumulo dei fondi pensione. Secondo quanto previsto negli Schemi di Regolamento dei Fondi pensione aperti e dei Pip, quindi, le forme di previdenza complementare garantirebbero, in materia di ius variandi, minori tutele rispetto a quelle riconosciute per prodotti concorrenti; ciò sembra in contrasto con la natura di bene particolarmente “meritevole” riconosciuta al risparmio previdenziale. 10. Inoltre, si deve considerare che, per quanto le Direttive generali siano indirizzate a garantire la confrontabilità tra i prodotti offerti dalle imprese e a favorire la portabilità della posizione previdenziale, è ragionevole ipotizzare che per molti iscritti la scelta del fondo avverrà una tantum, considerati, tra l’altro, la complessità intrinseca del prodotto e le difficoltà di scelta. Una variazione peggiorativa dei contratti finirebbe quasi inevitabilmente con l’essere subita dagli iscritti, che difficilmente si avvarrebbero del diritto di recesso. 11. Peraltro, la possibilità di variare le condizioni contrattuali da parte delle imprese che gestiscono forme di previdenza complementare determinerebbe un ulteriore vincolo alla mobilità tra fondi, in quanto il consumatore non sarebbe in grado di conoscere per quanto tempo resteranno in vigore le condizioni migliori offerte da una forma diversa rispetto a quella a cui attualmente è iscritto. Pertanto, il consumatore non sarebbe incentivato a cambiare offerente, neppure nel caso di condizioni contrattuali migliori. 12. Sulla base delle considerazioni che precedono sembra auspicabile che negli Schemi di Regolamento permanga la necessità di informare l’aderente al fondo in caso di variazione significativa delle linee di investimento e/o del controllo societario dell’impresa che gestisce il fondo, ma venga eliminata, così come già rappresentato dall’Autorità nella segnalazione AS308, la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, in senso peggiorativo per gli iscritti. Osservazioni in merito all’esistenza di alcune voci di costo 13. Sempre allo scopo di ridurre ogni disposizione che limita la mobilità degli iscritti tra le diverse forme di previdenza complementare, appare opportuno che venga garantita la possibilità di recesso Nota 3 Cfr. AS338, Segnalazione sulla disciplina dello "ius variandi" nei contratti bancari, in corso di pubblicazione. da una forma pensionistica e l’iscrizione ad un’altra, senza costi, indipendentemente dalle ragioni che spingono un iscritto a cambiare fondo. 14. Al riguardo si osserva che, come già ricordato, i prodotti previdenziali sono intrinsecamente complessi, e ciò comporta elevati costi di ricerca (searching costs). In presenza di tali costi, l’esistenza di ulteriori costi di uscita o di entrata (switching costs), anche se ridotti, potrebbe scoraggiare la portabilità della posizione previdenziale, la cui garanzia è uno degli obiettivi prioritari della nuova regolamentazione. D’altra parte, le imprese potrebbero essere indotte a comportamenti opportunistici in materia di switching costs, in quanto, da un lato, secondo quanto contenuto nelle Direttive generali, non hanno alcun limite nella fissazione dei costi di uscita; dall’altro, chi si appresta ad aderire ad un fondo difficilmente è attento ai costi che potrebbe sostenere in caso di abbandono dello stesso, preferendo concentrare la propria attenzione sui costi di accumulo. Pertanto, non vi è alcun incentivo al contenimento di una voce di costo che potrebbe essere molto rilevante al momento dell’abbandono del fondo. 15. Analogamente, al fine di incentivare, oltre la concorrenza tra le imprese, anche una maggiore efficienza delle forme pensionistiche complementari per ciascun prodotto offerto, dovrebbe essere esclusa la possibilità di imporre oneri per la modifica della linea di investimento da parte di un iscritto al fondo. Ciò potrebbe garantire all’iscritto anche una gestione più efficiente del proprio patrimonio, adeguando tempestivamente la linea di investimento al variare delle condizioni dei mercati finanziari. Osservazioni in merito alla linea di investimento garantita 16. Infine, l’Autorità ritiene utile formulare alcune considerazioni in merito all’interpretazione fornita nelle Direttive Generali alla previsione contenuta all’art. 6, comma 8, lettera a) del Dlgs n. 252/05, la quale, nell’ambito del trasferimento tacito del TFR, stabilisce che i “ fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr”. 17.Nelle Direttive Generali, tale possibilità diviene un obbligo per i fondi potenzialmente destinatari del Tfr, ciò allo scopo di offrire maggiori tutele ai lavoratori dipendenti che, senza assenso esplicito, trasferiscono il proprio TFR. Inoltre, viene indicato “che il termine garanzia deve essere inteso come un effettivo impegno ad assicurare con certezza il risultato minimo della restituzione del capitale entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi (come in particolare il pensionamento)”. Il risultato minimo che deve essere garantito sono i “rendimenti netti equivalenti a quelli del Tfr”. 18. A parte la considerazione che sarebbe opportuno chiarire cosa debba intendersi per “rendimenti netti” e le ragioni per la diversa impostazione rispetto alla normativa primaria che parla di rendimenti tout-court (quindi al lordo delle imposte)4, la natura della garanzia potrebbe limitare la mobilità di un lavoratore che versa il proprio TFR ad una forma di previdenza complementare. Infatti, qualora un fondo si dimostrasse particolarmente inefficiente, non riuscendo, ad esempio, per diversi anni a replicare i rendimenti ottenuti da altri fondi e quelli garantiti dal TFR, il lavoratore che fosse interessato a passare ad un fondo più efficiente, verrebbe fortemente Nota 4 Il punto non è irrilevante per gli aderenti al fondo, atteso che è previsto un regime fiscale più favorevole rispetto a quello riconosciuto per il TFR, proprio al fine di incentivare il trasferimento del TFR. penalizzato dalla rinuncia alla garanzia di prestazione, ovvero ad un rendimento “certo” da ottenere dopo un certo numero di anni. Inoltre, la garanzia valida solo al momento del pensionamento potrebbe incentivare le imprese a comportamenti opportunistici, con grave danno per l’iscritto. Conclusioni 19. In conclusione, l’Autorità, nel valutare positivamente gli obiettivi delle Direttive Generali tesi a favorire la creazione di condizioni per lo sviluppo di un’effettiva concorrenza nel settore della previdenza complementare, da realizzarsi attraverso misure che favoriscano la confrontabilità dei prodotti offerti e la portabilità delle posizioni previdenziali, auspica che la Covip voglia considerare la possibilità di rivedere gli aspetti contenuti nelle Direttive Generali, che potrebbero rendere difficile il perseguimento di tali obiettivi. In particolare, si auspicano interventi correttivi in materia di modalità di calcolo dell’ISC, di ius variandi, di determinazione di talune voci di costo e di garanzia della linea di investimento in caso di trasferimento tacito del TFR. IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

20/06/2006

Documento n.6100

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