Il PuntO. Uno, cento, mille Antitrust

in Il Punto

Il Punto. Uno, cento, mille Antitrust.
(di Mauro Novelli) 31.5.2003

La legge 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) istituisce l?Antitrust perché vigili sulla corretta applicazione delle leggi di mercato e contrasti ogni stortura indotta nel normale funzionamento dei meccanismi mercantili (posizioni dominanti, cartelli, accordi, pubblicità ingannevole ecc.). Tredici anni fa, tale legge ci riallineava ai paesi più avanzati. Ma non per tutti i settori. L?estro italico ebbe l?ennesimo lampo di genio. Le aziende di credito imposero al legislatore la "mansalva" per il settore bancario: l?Antitrust si sarebbe interessato di ogni ambito produttivo/mercantile, tranne che di quello creditizio (art.20). Li, la "vigilanza" sarebbe stata ancora appannaggio incontrastato della Banca d?Italia. Se richiesto, l?Antitrust avrebbe espresso un semplice parere. Non solo. Con crudeltà, la lobby di riferimento impose al legislatore di entrare in contraddizione con se stesso, dettandogli il punto 5 dell?art. 20, che lasciava a Banca d?Italia la possibilità di autorizzare intese tra banche "per esigenze di stabilità del sistema monetario". Il legislatore subì. Ma con uno scatto d?orgoglio raddrizzò la schiena ed inserì una limitazione. Nel punto 5, autorizza, è vero, le intese, ma ha aggiunto: "per un tempo limitato". Forse voleva intendere "per un tempo determinato", ma le discopatie, si sa, obnubilano anche la mente più limpida. Un referendum ? Maggioranza ed opposizione si tranquillizzino: stiamo scherzando ! E? doverosa, invece, un po? di comprensione per la lobby delle assicurazioni che non riuscì a bottinare con altrettanto successo. Ma il legislatore è comprensivo e di manica larga: un decreto "salvacompagnie" non si nega a nessuno.

LEGGE 287 DEL 10.10.1990
[..omissis?]
CAPO IV
Disposizioni speciali

20. Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell?editoria. [1. - abrogato - Nei confronti delle imprese ope-ranti nei settori della radiodiffusione e dell?edito-ria l?applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 6 spetta al-l?autorità garante prevista dalla legislazione vigen-te per i settori della radiodiffusione e dell?edito-ria] (1). 2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l?applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spet-ta alla competente autorità di vigilanza. [ndr. Banca d?Italia] 3. I provvedimenti delle autorità di vigilanza [ndr. Banca d?Italia] di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dell?Auto-rità garante della concorrenza e del mercato di cui all?art. 10 [ndr Antitrust], che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fonda-mento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l?autorità di vigilanza [ndr. Banca d?Italia] può adottare il provvedimento di sua competenza. 4. Nel caso di operazioni che coinvolgano im-prese assicurative, i provvedimenti dell?Autorità di cui all?art. 10 [ndr Antitrust] sono adottati sentito il parere del-l?Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni pri-vate e d?interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l?Au-torità di cui all?art. 10 [ndr Antitrust] può adottare il provvedi-mento di sua competenza. 5. L?autorità di vigilanza sulle aziende ed isti-tuti di credito [ndr. Banca d?Italia] può altresì autorizzare, per un tem-po limitato, intese in deroga al divieto dell?art. 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, te-nendo conto dei criteri di cui all?art. 4, comma 1. Detta autorizzazione è adottata d?intesa con l?Au-torità di cui all?art. 10 che valuta se l?intesa com-porti o meno l?eliminazione della concorrenza. 6. L?Autorità di cui all?art. 10 [ndr Antitrust] può segnalare alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 [ndr. Banca d?Italia] la sussistenza di ipotesi di violazione degli artt. 2 e 3. 7. Fatto salvo quanto disposto nei comuni pre-cedenti, allorché l?intesa, l?abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedi-menti di propria competenza. 8. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo [ndr. Banca d?Italia e Isvap] operano secondo le procedure previste per l?autorità di cui all?art. 10. [ndr Antitrust] 9. Le disposizioni della presente legge in ma-teria di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurati-vo, della radiodiffusione e dell?editoria. (1) Comma abrogato ex art. 1, I. 31-7-1997, n. 249.

31/05/2003

Documento n.3238

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