Il PuntO. Revocatorie: dimezzati i tempi e confuse le carte.

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Il PuntO. Revocatorie: dimezzati i tempi e confuse le carte.
Di Mauro Novelli (18 marzo 2005)

Il 17 marzo, sono entrate in vigore le “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”. Riportiamo il testo di parte dell’art. 2 del DL 14.3.05, approvato l’11 marzo scorso dal Consiglio dei ministri, apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo ed entrato in vigore il 17, ed il relativo commento de Il Sole-24 Ore. Il quotidiano si astiene da valutazioni circa il dimezzamento dei tempi dell’azione revocatoria, che per le operazioni bancarie si riducono a 6 mesi, e circa l’esclusione di revocatoria per “le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”. Tale espressione non preoccupa per la sua avvilente indeterminatezza, quanto perché sembra avere lo scopo di tagliare drasticamente ogni saggia articolazione che, in materia di versamenti, ha prodotto la Cassazione quando distingue tra “conto scoperto” (saldo passivo in assenza di fido, o con saldo ultra fido) e “conto passivo” (supportato da affidamento).
[…..] Art. 2. Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato:«regio decreto n. 267 del 1942», sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 67 e’ sostituito dal seguente: «67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui e’ stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all’azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore perché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»; […omissis…]
Il commento de Il Sole-24 Ore ARTICOLO 2 - Disposizioni in materia fallimentare, processuale civile e libere professioni L’articolo in esame detta le prime urgenti disposizioni finalizzate alla modifica della legge fallimentare in ordine all’istituto della revocatoria e alle procedure di concordato preventivo. In particolare, l’istituto della revocatoria fallimentare viene rimodulato, attraverso un intervento che, da un lato, precisa meglio i presupposti per l’esercizio dell’azione (oggi sovente fonte di incertezze applicative e di contrasti giurisprudenziali) e, dall’altro, inserisce una completa disciplina di esenzioni dalla revocatoria, al fine di evitare che situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall’esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti all’accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti. [….]

18/03/2005

Documento n.4531

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