Il PuntO. Non scoperchiate quella pignatta “18”. Albano Laziale: Dallo “sportello bestiame” al solo “bestiame.” Di M. Novelli

in Il Punto

Il PuntO. Non scoperchiate quella pignatta “18”.
Albano Laziale: Dallo “sportello bestiame” al solo “bestiame.”
Di Mauro Novelli 15-7-2006

A inizio d’anno, al neo governatore della Banca d’Italia Mario Draghi suggerivamo (Il PuntO. Non scoperchiate quella pignatta ! “10”. Un programma minimo per Draghi - 7.1.2006) di intervenire, tra l’altro, per impedire la compra-vendita di “sportelli-bestiame” (stigliature, attrezzature, clienti, portaombrelli ecc.): i creditori cioè i correntisti (depositanti, titolari di titoli ecc.) siano avvisati preventivamente del fatto che il debitore (cioè la banca) sta per cambiare, perché possano in anticipo decidere se accettare o meno che i loro crediti siano a carico di nuove entità debitrici. Trattandosi, infatti, di cessione di debiti e non di crediti, l’affidabilità e la solvibilità del nuovo debitore deve poter essere valutata preventivamente. Il suggerimento al governatore era d’obbligo, il suo intervento certamente no. Forse con un po’ di ingenuità, ha preferito laisser faire, non conoscendo la compulsività dei banchieri italiani nello spostare il confine della legalità sempre più lontano da loro. Le cose, infatti, sono andate velocemente peggiorando. E’ accaduto che alcuni clienti di una agenzia della Banca dell’Etruria di Albano (RM) si sono rivolti al ns. avv. Lucio Golino (delegazione Adusbef di Roma) lamentando il fatto che tale Banca Lombarda ha recapitato loro una semplice comunicazione - posta prioritaria - nella quale li si informava che, da quel momento, la loro banca non era quella che avevano scelto e con cui avevano stipulato il contratto, ma la Banca Lombarda appunto, la quale aveva il piacere di dar loro appuntamento presso i locali dell’agenzia per fare la gioiosa conoscenza dei nuovi promotori finanziari. Ricapitolo per gli increduli: correntisti di Banca Etruria, agenzia di Albano Laziale si son visti comunicare da Banca Lombarda che non erano più in carico alle scuderie di Banca Etruria ma a quelle di Banca Lombarda. Il fattore dell’agenzia di Banca Etruria, coinvolto per dare giustificazioni, ha confermato l’avvenuta transumanza, con un po’ d’imbarazzo ma, vivaddio, è gente tosta. Con una aggravante: alcuni transumanti erano anche soci di questa banca, la cui ragione sociale é quella di cooperativa. Una domanda. L’ Art. 35 - (Operatività) del Testo Unico bancario che recita: “1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci”. Banca Etruria ha trasformato il socio, riducendolo a capo di bestiame. Tale azione è in linea con i dettami del predetto articolo? Bankitalia metterà in mora la vigilata, la sanzionerà, le farà chiedere scusa, le revocherà l’autorizzazione? Siamo curiosi. Non vogliamo neanche intrattenerci sulle implicazioni penali di quanto è avvenuto ai Castelli (penso alla violazione del segreto d’ufficio), né su situazioni soggettivamente penose che potrebbero presentarsi (penso al cliente della banca X che chiude il conto per gravi motivi, lo apre presso la banca Y e si ritrova da questa venduto alla primitiva banca X con la quale aveva questionato). Mi chiedo semplicemente: poiché i butteri allo stato brado possono essere pericolosi e non sanno controllarsi, chi ha il compito di imbrancarli ed eventualmente sanzionare il loro operato? Dobbiamo sempre e solo ricorrere alla magistratura? E’ vero, il nuovo governatore ha preso subito di petto il problema del tesoro di Savoia e ne comprendiamo gli affanni e le ansie, ma - di grazia - è lecito chiedere un po’ d’attenzione anche per le stalle. Anche a tempo perso. Siamo di poche pretese. ________________________________________ Riportiamo il testo della lettera inviata dall’avv. Lucio Golino ed il fac simile di lettera che i correntisti coinvolti possono inviare per denunciare l’accaduto. Al Presidente e Legale rapp.te p.t Banca Etruria Al Prof. Antonio Catricalà Presidente dell Antitrust All’on.le Paolo Cento Sottosegretario all’Economia Alla EBC – Banca Centrale Europea - Francoforte Al on.le Pierluigi Bersani Ministro dello Sviluppo economico Al dott. Marco Lattei Sindaco di Albano Laziale Al dott. Mario Draghi Governatore Bankitalia Banca Etruria: svendita dei soci. Apertura della procedura inibitoria ex art. 140 comma 5° d.lgs 206/2005 recante Codice del Consumo ADUSBEF -Associazione di utenti bancari, finanziari, assicurativi e postali con sede legale a Roma in via Farini 62 , Associazione di Consumatori di rilevanza nazionale ex art. 137 e seg d.lgs 206/05 - Codice del Consumo , in persona del suo Delegato di Roma, Avv. Lucio Golino espone e denuncia quanto segue. Alcuni correntisti della Banca Etruria, Filiale di Albano Laziale si sono rivolti alla scrivente associazione denunciando di essere stati “venduti in blocco” alla Banca Lombarda. Questa infatti ha recapitato loro una semplice comunicazione in posta prioritaria nella quale li si informava che da quel momento la loro banca non era quella con cui avevano stipulato il contratto, ma la Banca Lombarda appunto dando loro appuntamento presso i locali della nuova agenzia per fare la gioiosa conoscenza dei nuovi promotori finanziari. Molti hanno pensato ad uno scherzo, qualcuno più sofisticato a phising cartaceo: in ogni caso si sono recati inferociti in agenzia (di B.E.) dove hanno ricevuto conferma dal molto imbarazzato direttore che non aveva parole per spiegare l’accaduto. La condotta di Banca Etruria non è priva di significativi precedenti posto che nel recente passato, a seguito di fusioni, le banche hanno ceduto a corpo locali, dipendenti e clienti che sono venuti a conoscenza del nuovo operatore con lettera della direzione, dopo che era cambiata anche l’insegna in agenzia (per tutte l’operazione Capitalia –UNIPOL del 2002). Solo che se in caso di fusioni tra banche, magari compresenti nello stesso territorio, la vendita di pezzi di rete pur se non giustificabile nell’ottica del consumatore (in quanto fonte di gravi disagi), risulta comprensibile in quella di razionalizzazione complessiva, la mera cessione di clientela appare il rifiuto indiscriminato di un operatore ad avere clienti di un certo territorio che – a prescindere dalle conseguenze sul piano contrattuale - nel vocabolario della lingua italiana assume una precisa qualificazione lessicale: razzismo, razzismo bancario!!! Il fatto é possibile in quanto la mente dei banchieri italiani é infestata dal dogma di sistema: quello bancario appunto. In Italia ci sono quasi 800 banche ma tutto sommato l’una vale l’altra. Come consumatori non possiamo che concordare con questa impostazione: l’ADUSBEF lo denuncia da vent’anni! E’ l’ABI – Associazione bancaria Italiana che cerca di propinare senza successo tesi contrarie. Se una banca vale l’altra – ma comincia a non essere più così dopo che alcuni grandi gruppi hanno recepito che il danno d’immagine conseguente a comportamenti scorretti nei confronti della clientela é superiore al vantaggio di bilancio-, il cambiamento di banca inteso come estinzione di rapporto presso una e apertura di uno nuovo presso un’altra rappresenta un fatto traumatico per il consumatore, posto che il rapporto generalmente non si limita al conto corrente ma si estende alla custodia titoli (che appare non interessato dal Decreto Bersani e come tale la sua chiusura continua ad essere a titolo oneroso – molto oneroso), alla domiciliazione delle utenze, agli affidamenti, al pagamento delle carte di credito ecc. In realtà la cessione di cliente dovrebbe essere qualificata come la condotta anticoncorrenziale per eccellenza dato che nel concetto di concorrenza c’è quello di essere più competitivi per accaparrarsi lecitamente fette di mercato (cioè clienti). Chi invece di vendere servizi, vende clienti merita di non averli e vedersi revocate le autorizzazioni all’esercizio delle attività di istituto di credito. Inoltre, posto che nel rapporto di conto corrente e in quelli accessori la banca é debitrice di liquidità o di servizi, la cessione di pacchetti di clientela (che orrore!!!) deve qualificarsi come autentica cessione di contratto (art. 1406 c.c), la cui la validità ed efficacia é subordinata all’assenso del correntista contraente e consumatore. Esso appare inoltre contrario a quanto previsto dall’art. 2 comma 2° lett. E) del d.lgs 206/2005 recante “Codice del consumo” che con fin troppa enfasi retorica qualifica come fondamentale il diritto del consumatore “alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali” senza poi stabilire le sanzioni per le banche che lo violino spudoratamente. In buona sostanza se per i soloni in abito blu notte fonda dei piani alti delle banche, una banca vale l’altra, per il consumatore così non é, e non dovrebbe essere. Innanzitutto perché oggi più che mai comincia a prospettarsi una differenziazione di trattamento praticata dai vari istituti nei confronti dei consumatori e quindi cominciare a scegliere non è poi così impossibile, ma anche perché la scelta e il mantenimento del rapporto con una banca é legato al profilo fiduciario per cui si apre un conto ad una banca piuttosto che ad un’altra perchè si conosce il personale, si conosce il direttore si contrattano condizioni migliori, ci si sente può sentire a proprio agio in una banca piuttosto che in un’altra. E questo vale a maggior ragione in un piccolo centro. Dulcis in fundo si segnala che tra i forzati della Banca Lombarda si annoverano anche soci di Banca Etruria, la cui ragione sociale é quello di banca cooperativa, come la sig.ra F. F. che dunque prima é stata indotta a divenire correntista, poi a divenire socia di una società cooperativa (“per meglio godere dei servizi” diceva il direttore.....), infine è stata cacciata in malo modo e senza motivo per il solo fatto di essere correntista ad Albano Laziale !!! TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO ADUSBEF -Associazione di utenti bancari, finanziari, assicurativi e postali con sede legale a Roma in via Farini 62 , Associazione di Consumatori di rilevanza nazionale ex art. 137 e seg d.lgs 206/05 - Codice del Consumo come in epigrafe rappresentata diffida Banca Etruria in persona del legale rappresentante pro tempore a ripristinare immediatamente e comunque entro i 15 giorno di legge lo status quo ante della socia Fancello Federica e di tutti i correntisti di Albano Laziale ex art. 140 d.lgs. 206/2005 – recante Codice del Consumo. A nome e per conto della socia Federica Fancello chiede ex art.2511 e seg. c.c. di poter esercitare il diritto di visura ed estrazione copia delle delibere del consiglio di amministrazione di Banca Etruria a fini impugnativi e/o di denuncia penale, Si chiede alle autorità in indirizzo nell’ambito delle rispettive competenze lo svolgimento di verifiche anche sub specie di ispezioni volte all’accertamento delle ragioni autentiche alla base delle condotte manifestamente illecite dei vertici di Banca Etruria. Con osservanza Roma, 13 luglio 2006 Avv. Lucio Golino Delegato di Roma ________________________________________ Raccomandata A.R. Al Presidente e Legale rapp.te p.t di Banca Etruria Via Calamandrei 255 52100 – AREZZO Posta normale All’avv. Lucio Golino Via Farini, 62 00185 ROMA Fax: +39 064818633 E,p.c. (posta normale) Al Prof. Antonio Catricalà Presidente Autorità Garante Concorrenza e mercato Piazza Verdi 6 /A 00199 ROMA Fax: +39 0685821256 Al Ministero dell’economia / CICR Via XX Settembre 97 00187 -ROMA Fax n° +39 064820952 Al on.le Pierluigi Bersani Ministro dello Sviluppo economico Via Molise 2 00187 Roma Alla EBC – Banca Centrale Europea Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Fax n° +49 6913446000 Al dott. Mario Draghi Governatore Bankitalia Via Nazionale 91 00184 – Roma Fax n° +39 0647924594 BANCA ETRURIA: OPERAZIONE SVENDITA SOCI A BANCA LOMBARDA. ESPOSTO DIFFIDA Il sottoscritto/a___________________________________ nato/a a_____________________il _________ residente a________________________via _______________________________ n°______ C.F______________________________ titolare del conto corrente n°___________ con annesso deposito titoli n°________________ presso Banca Etruria, Filiale di__________________ di via/piazza ______________________a _____________ _____,avendo ricevuto vergognosa comunicazione di sua cessione a Banca Lombarda e/o essendomi comunicato in data odierna dalla filiale l’azzeramento del conto POSTO CHE nel rapporto di conto corrente e in quelli accessori la banca é debitrice di liquidità o di servizi, la cessione di clientela deve qualificarsi come autentica cessione di contratto (art. 1406 c.c), la cui la validità ed efficacia é subordinata all’assenso del correntista contraente e consumatore; la cessione di clientela appare manifestamente contrario a quanto previsto dall’art. 2 comma 2° lett. E) del d.lgs 206/2005 recante “Codice del consumo” che con fin troppa enfasi retorica qualifica come fondamentale il diritto del consumatore “alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali” senza poi stabilire le sanzioni per le banche che lo violino spudoratamente; che Banca Etruria è una società cooperativa e come tale molti correntisti sono anche soci - essendo stati indotti a divenirlo (con invito espresso persino sul sito www.bancaetruria.it)- la cui espulsione non può essere disposta con mera svendita di posizione ma esige una delibera assembleare motivata in quel senso DIFFIDA Banca Etruria in persona del legale rappresentante pro tempore a ripristinare immediatamente e comunque entro 48 ore dal ricevimento della presente lo status quo ante di correntista della Filiale di banca Etruria in epigrafe; (Attenzione: se ricorre) Nella qualità di socio di Banca Etruria società cooperativa, chiede ex art.2511 e seg. c.c. di poter esercitare il diritto di visura ed estrazione copia delle delibere del consiglio di amministrazione di Banca Etruria che hanno disposto la svendita dei propri correntisti a fini impugnativi e/o di denuncia penale, Si chiede alle autorità in indirizzo nell’ambito delle rispettive competenze lo svolgimento di verifiche anche sub specie di ispezioni volte all’accertamento delle ragioni autentiche alla base delle condotte manifestamente in conflitto con gli interessi della banca malamente amministrata. In fede Luogo e data Firma

15/07/2006

Documento n.6184

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