Il ConsigliO n° 57. Attenzione: entra in vigore la Mifid. Accortezze e consigli per gli investimenti. Di Mauro Novelli

in Il Consiglio

Il ConsigliO n° 57
Attenzione: entra in vigore la Mifid.
Consigli e raccomandazioni per gestire consapevolmente i nostri risparmi.
Le osservazioni inviate da Adusbef alla Consob sul Regolamento
Di Mauro Novelli 28-10-2007

Salvo azioni di lobbing bancaria, il 1° novembre 2007 entrerà in vigore la nuova normativa circa le procedure, i comportamenti, la documentazione ed i contenuti che devono essere seguiti da chi colloca titoli mobiliari. Sarebbe dovuta entrare in vigore all’inizio del 2007, ma per difficoltà di approntamento operativo e di aggiornamento professionale ed informatico, banche, Sim, Oicr ecc. hanno ottenuto il rinvio al primo novembre. Diciamo subito che la nuova impostazione dei processi di vendita/acquisto è tipicamente anglosassone. Forse i nostri deputati europei non hanno neanche ben compresi portata e impatto sui nostri mercati mobiliari, dove da sempre vigono alcune italiche regole di sistema: - Priorità degli interessi di chi offre servizi e prodotti: a chi compra spetta l’onere di non prendere fregature: il massacro dei risparmi delle nostre famiglie subito nell’ultimo decennio ne è la riprova. - Se il risparmiatore non conosce assolutamente il mercato mobiliare e del credito, peggio per lui: si ritroverà bond argentini, Parmalat, Cirio, Giacomelli, Finmatica, Finmek ecc. li verranno consigliati mutui a tasso variabile quando i tassi di medio lungo termine sono in fase crescente ecc. - Borsinisti, promotori finanziari, consulenti nostrani risultano molto comprensivi nei riguardi delle direttive di vendita imposte dalle aziende per le quali operano. Gli interessi del cliente si fanno solo se avanza un po’ di roba. - Tendenza a nascondere le caratteristiche vere dei prodotti: dal rating ancora buono ma in calo, alla difficile liquidabilità; dal massacro finanziario se si chiude anticipatamente un contratto, a prodotti assicurativi spacciati per investimenti (polizze linked); da titoli non quotati con un unico potenziale acquirente (chi li colloca), ad affidamenti spacciati per investimenti (My way, 4 You ecc.). Per la Mifid, dal sito del Governo (www.govwerno.it) ricaviamo le seguenti sintetiche indicazioni:
Attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE)Aspetti essenziali La MiFID è una direttiva di armonizzazione massima che disciplina gli intermediari e i mercati finanziari Intermediari Si introduce un nuovo servizio: la consulenza Si ridisegna la tutela dell’investitore: Regole di condotta Obbligo di servire al meglio l’interesse del cliente Disciplina del conflitto d’interesse Si ridefinisce il concetto di “esecuzione dell’ordine alle migliori condizioni” ( Best execution). Mercati Abolizione dell’obbligo di concentrazione nei mercati regolamentati Nuove sedi di negoziazione si affiancano ai mercati regolamentati
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, i collocatori di servizi di investimento devono “profilare il cliente/investitore” ed evidenziare eventuali conflitti di interesse. Devono perciò sottoporre un questionario al risparmiatore/investitore per poterne individuare patrimonio, conoscenza dei mercati e dei prodotti, temporalità dell’investimento, sua adeguatezza e appropriatezza rispetto alle caratteristiche finanziarie del cliente. Domande minuziose che, a detta di molti bancari e alla luce della decaduta reputazione di chi offre servizi di investimento, vedranno i clienti non proprio ansiosi di rispondere. Domande che, vedremo in seguito, potrebbero non prevedere alcune richieste fondamentali per poter offrire i servizi di investimento più adatti ed in grado di raggiungere gli obbiettivi di breve, medio e lungo periodo del cliente.
PRIMA RACCOMANDAZIONE. Chiedere il testo del questionario. Se riteniamo di non essere in grado di ben comprendere i termini delle domande, se ci sentiamo in ambiente non adeguato, pressati da impiegati frettolosi e da borbottanti clienti in fila, è opportuno chiedere di entrare in possesso del documento-questionario per poterlo analizzare tranquillamente a casa, quindi fornire risposte e consegnarlo in seguito.
SECONDA RACCOMANDAZIONE. Fornire sempre le risposte. E’ fondamentale fornire sempre risposta alle domande presenti sul questionario, perché, solo così si responsabilizza a pieno chi raccoglie il nostro ordine e deve suggerire come collocare i nostri risparmi. In caso contrario, o il dipendente promotore rifiuterà di procedere a qualsivoglia investimento (soluzione cui poco crediamo), o cercherà di trovare la soluzione attraverso una formula che la stessa Mifid offre: la “execution only”.
TERZA RACCOMANDAZIONE. Non accogliere l’invito a firmare per la “execution only”. Questa soluzione potrebbe essere suggerita per “…superare ogni ‘rogna’ formale…. altrimenti dobbiamo stare qui mezz’ora per riempire il questionario….dovrebbe rispondere a domande un po’ delicate…..ci vorrebbe la presenza del contestatario della custodia titoli….. conoscendo già la sua posizione non le potrei eseguire la vantaggiosa soluzione che abbiamo scelto….. non le posso eseguire ordini inoltrati per telefono….” ATTENZIONE: Con questo tipo di indicazione, il risparmiatore si assume tutta la responsabilità dell’investimento, qualsiasi sia il tipo di titolo sottoscritto ed il risultato finanziario finale. Con l’execution only, il venditore sarà affrancato da ogni responsabilità. Dichiara infatti l’acquirente di voler procedere d’iniziativa e di non voler fornire informazioni finanziarie e di personale cultura dei mercati mobiliari.

A questo proposito, è facile fare il parallelo con le “crocette” messe – quasi sempre all’insaputa del risparmiatore – sui moduli finora usati e indicati da Consob. Con esse il venditore marcava la volontà del sottoscrittore di non fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria. Con questo escamotage si sono collocati a ignari investitori i peggiori titoli – quanto meno manifestamente inadeguati per il raggiungimento degli obbiettivi del risparmaitore -, salvando molti impiegati/promotori/consulenti non proprio eticamente né professionalmente all’altezza del loro ruolo.
QUARTA RACCOMANDAZIONE. Verificare con pignoleria il documento che si firma. Se il questionario verrà riempito al computer dall’addetto, prima di firmarlo è opportuno, una volta stampato, verificare molto attentamente le risposte date.
QUINTA RACCOMANDAZIONE. Pretendere sempre una copia del questionario firmata anche dalla banca. L’addetto è obbligato a fornire copia del documento firmato dalla banca e dal cliente. Non accettare invii successivi per posta o ritardi ingiustificati (…Non c’è il direttore… ripassi... le spedisco per posta….).

Abbiamo anticipato la probabile assenza di alcune domande circa informazioni fondamentali per poter procedere ad una consulenza professionale e consapevole ad opera dell’offerente. Se non contemplate, occorre d’iniziativa fornire le seguenti informazioni finanziarie: 1) Come si è formato il capitale da investire. E’ evidente che 100 mila euro ottenuti per eredità da un disoccupato devono avere una collocazione ben diversa da chi quella somma ha risparmiato in decenni ed ha caratteristiche di reddito sufficienti ed adeguate alle sue esigenze finanziarie. Per il consulente, questa informazione è prioritaria. 2) Quali sono le spese di una certa consistenza preventivate per il breve periodo (un anno), per il medio (3-5 anni), per il lungo periodo (oltre 5 anni). Ipotizziamo di dover decidere come collocare il risparmio di due clienti con situazione finanziaria (reddito e risparmio) identica. Ipotizziamo che il primo (agente di commercio) debba rinnovare l’auto – sicura e costosa - entro l’anno; finanziare una iniziativa commerciale del figlio entro tre anni; integrare la pensione quando cesserà l’attività. Ipotizziamo che il secondo non debba affrontare nel tempo spese impegnative e che ritenga adeguata la futura pensione. Le due ipotesi devono necessariamente avere soluzioni di investimento completamente diverse: prudente, di adeguata liquidabilità, sufficientemente articolata nel primo caso; passibile di accettare un maggior rischio il secondo caso. Pertanto:
SESTA RACCOMANDAZIONE. Pretendere l’integrazione del questionario con le informazioni circa l’origine del risparmio e le spese già preventivate. L’assenza di queste due informazioni non dovrebbe permettere – se il consulente è professionalmente all’altezza - l’individuazione di alcuna proposta di investimento. Se quindi il questionario non le evidenzia, è necessario pretendere che il documento venga integrato con una nostra dichiarazione riportante quelle notizie fondamentali. Potrebbe aversi un netto rifiuto da parte dell’addetto (…. Il questionario è informatizzato e non permette integrazioni personalizzate…. Non saprei dove inserirle e come trattarle… la direzione non permette di integrare il documento ….). Se proprio non si riesce ad ottenere che la nostra “allonge” integri formalmente il documento di profilatura, è opportuno soprassedere – almeno per il momento - da qualsiasi investimento ed inviare una Raccomandata AR : - Al presidente della banca, della Sim o della entità finanziaria di riferimento (indirizzo della sede legale); per conoscenza e per posta normale: - Alla Consob - Via G.B. Martini, 3 00198 Roma - All’Ufficio Vigilanza della Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 Roma - All’Adusbef - Via Farini, 62 00185 Roma (Att.ne M. Novelli) Nella missiva indirizzata al presidente della banca o di altra entità ( e p.c. alle Autorità di controllo ed all’Adusbef) si chiederà di ottenere l’integrazione formale della profilatura con le informazioni che riteniamo importanti per la scelta di destinazione del nostro risparmio. Si richiederà una risposta per iscritto. Non si accettino risposte telefoniche. Solo in questo modo, si obbligherà il “consulente” a rivolgere l’attenzione alla posizione del cliente ed a porre in secondo piano (come deve essere) l’illustrazione dei servizi di investimento che il cliente dovrebbe acquistare.
SETTIMA RACCOMANDAZIONE. Non affidate i vostri risparmi a chi centra la consulenza sui prodotti di investimento trascurando i vostri obbiettivi finanziari, temporali e le vostre esigenze prudenziali. Un interlocutore scarsamente professionalizzato e psicologicamente sensibile dai budget aziendali da cui si fa strizzare, cercherà di sorvolare dall’approfondimento delle vostre caratteristiche e delle vostre esigenze per passare velocemente all’illustrazione dei servizi che ha in portafoglio. In tal modo distoglie l’attenzione dalla diagnosi – che poco lo interessa - per passare direttamente alla terapia (certamente campata in aria) magnificando i prodotti che l’azienda gli mette a disposizione. Se capite che questo è l’andazzo, fuggite velocemente dal borsino o mettete alla porta il consulente. Occorre cambiare banca, finanziaria, Sim o OICR per passare a chi prima della terapia effettua una professionale diagnosi. Caratteristiche di reddito e di capacità di risparmio ed obbiettivi finanziari possono variare marcatamente nel tempo. Se riteniamo che le indicazioni fornite col questionario+allonge si siano invecchiate, occorrerà provvedere a formalizzare aggiornamenti e ad indicare eventuali nuovi obbiettivi. Occorrerà quindi richiedere una valutazione degli investimenti effettuati alla luce delle novità indicate.
OTTAVA RACCOMANDAZIONE. Aggiornare il questionario+allonge se cambiano le nostre condizioni finanziarie. Se cambia il nostro reddito, la nostra capacità di risparmio, se sopravvengono nuove esigenze finanziarie (di spesa ad esempio) occorre informare i nostri consulenti. Dobbiamo quindi formalizzare i cambiamenti e pretendere una revisione generale dei nostri investimenti per valutarne la congruità con le novità finanziarie emerse.
Si dirà: “Ma così le cose si complicano, si sfilacciano, si allungano… manca il tempo, la voglia, la capacità.…”. Decidete voi se il vostro risparmio va “ben trattato” anche con la vostra attiva partecipazione, o solo “trattato”.
RACCOMANDAZIONI FINALI SEMPRE VALIDE. 1) Rifiutate il “firmi qui…firmi qui…firmi qui…” con l’addetto che sfoglia le pagine mostrando solo lo spazio dove apporre la firma. Siate sempre consapevoli degli impegni che sottoscrivete. 2) Quando vi si chiede di firmare un documento, abbiate sempre l’accortezza di aggiungere la data del giorno. Solo così la validità dell’impegno non può essere retroattiva. 3) Alcuni anni fa, in caso di visite di consulenti, promotori ecc. suggerimmo di porre sul tavolo, in bella vista, un registratore per poter disporre della registrazione dell’incontro. Il suggerimento è ancora valido: se il professionista è tale non solleverà problemi. L’eventuale sua opposizione depone crudamente contro di lui. Accompagnatelo alla porta. 4) Se invece intendiamo servirci di una Sim o del borsino di una banca , è opportuno farsi accompagnare da un “testimone”. 5) Rifiutate ogni proposta di investimento che faccia leva su rendimenti passati. 6) Fatevi sempre fornire ogni riferimento di chi è addetto al servizio titoli o di quanti è possibile avere come interfaccia in caso di necessità. 7) Richiedete sempre quali fonti di informazione poter consultare per verificare l’andamento dei titoli oggetto del nostro investimento. Rifiutate cortesemente la soluzione “..La informerò periodicamente…. Seguirò i suoi investimenti”. Sulle valorizzazione dei nostri risparmi cerchiamo di essere autonomi: è un buon investimento. 8) In caso di dubbi, perplessità, scarsa comprensione di proposte e soluzioni, assenza di trasparenza fatevi consegnare il testo del documento che vi si chiede di sottoscrivere e contattateci prima di firmare. 9) Ricordiamoci che la trasparenza richiesta a chi offre servizi di investimento non dipende dal numero di pagine che ci mette a disposizione, ma dalla capacità professionale di fornire ogni informazione che, per chiarezza e completezza, ci fornisca le coordinate necessarie e sufficienti a permetterci una decisione consapevole e ragionata. 10) Comunque, il miglior investimento è destinare un paio d’ore a settimana alla conoscenza di prodotti e mercati mobiliari ed alla cura del nostro patrimonio.
Ultima considerazione: abbiamo detto che il consulente risponde – tra l’altro – all’entità finanziaria per la quale opera. Anche nel caso di attività svolta all’estero. In altri termini, il consulente inglese che opera in Italia manterrà il profilo professionale (metodologie di approccio, comportamenti di pre e post vendita ecc.) a lui imposto dalla casa madre britannica. Il consulente che opera in Germania per conto di una entità finanziaria italiana adotterà i criteri comportamentali imposti della casa madre nostrana. Questa norma è stata certamente imposta da chi ritiene di poter contare, per i suoi consulenti, su una attività professionalmente più qualificata rispetto a quella vigente in paesi stranieri. Cercheremo di monitorare la qualità degli operatori, attraverso analisi comparate di professionalità, di risultati finali, di soddisfazione del cliente. Vedremo se, con la nuova normativa, la moneta buona riuscirà ad emarginare la cattiva. Infine ricordate al vostro interlocutore che non è un “commerciante” qualunque, ma opera in un settore costituzionalmente rilevante: COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – Articolo 47 - La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Alleghiamo le osservazioni inviate il 10 ottobre da Adusbef alla Consob sui Regolamenti attuativi della Mifid:
Spett. C O N S O B Divisione Mercati Via G. B. Martini, n. 3 00198 ROMA Roma, 10-10-2007 Oggetto: “Nuovo regolamento Intermediari” sottoposto a consultazione. Considerazioni di Adusbef Si riportano considerazioni, commenti e proposte di Adusbef in merito all’oggetto.
Considerazione rilevante e prioritaria sui pericoli della “execution only”. Adusbef è seriamente preoccupata da meccanismi e procedure inerenti la execution only. Tale scelta, che in buona fede viene annessa al cliente, è nei fatti lasciata alla decisione dell’incaricato/intermediario, vista la nostrana tendenza alla delega. Negli ultimi lustri abbiamo assistito alla proliferazione di clienti che, “non fornendo informazioni finanziarie sulla loro posizione” (voce marcata all’insaputa del sottoscrittore), hanno permesso agli incaricati di offrire il servizio più remunerativo (per l’offerente) senza tema di critiche successive di inadeguatezza delle caratteristiche dell’investimento rispetto agli obbiettivi del cliente. [Per inciso, sarebbe interessante una statistica sull’incidenza dei conferimenti con crocetta inserita con destrezza all’insaputa del cliente]. Non vorremmo che la “mansalva” si riproponesse con la scappatoia della execution only, (si pensi all’ “affare” delle polizze linked), giustificata da economicità e perché foriera di meno incombenze per tutti. Soluzione proposta. Tra le altre rilevazioni operative, Consob dovrebbe imporre all’intermediario una classificazione delle operazioni eseguite in ambito di execution only, attraverso la notifica di tali operazioni qualificate per: - “sportello o promotore”; - “importo”; - “tipo di titolo oggetto della transazione”. Tali notifiche ricalcano quelle che venivano inviate all’UIC quando, fino al 1990, vigevano drastiche limitazioni valutarie. L’unica differenza è data dal supporto utilizzato, allora cartaceo e complicato da gestire, oggi informatizzato ed agevole nella classificazione. Questa soluzione permette il superamento di tre ostacoli: - Esigenze statistiche. - Faciloneria ed interesse privato degli incaricati. - Comportamento di intermediari con residenza all’estero. Specie nei paesi nordici, l’execution only è calata in un ambiente sufficientemente acculturato sul versante finanziario e del mercato mobiliare, comunque più informato del nostro. Poiché l’intermediario estero che opera in Italia renderà comunque conto alla Centrale d’origine, occorrerà valutare l’incidenza di tale soluzione nel nostro mercato. L’unica via economica ed utile è quindi quella di un monitoraggio con valenze statistiche e di deterrenza delle operazioni execution only. Seguono considerazioni su alcuni punti specifici del documento sottoposto a consultazione.
Pag. 35 Art. 27 - Punto 1). Oltre ad essere “corrette, chiare e non fuorvianti”, le informazioni indirizzate al cliente devono essere anche “complete” nei limiti delle conoscenze pro tempore a disposizione dell’intermediario. [ Per esempio: non si può omettere l’indicazione di un rating in declino, al di là del livello assoluto di valutazione] Pag. 66 - 67 Art. 39 - Punto 7). L’incoraggiamento a non fornire informazioni è forse la violazione più grave per un operatore. Equivale all’invito di un medico rivolto al paziente a che non lo informi dei sintomi inerenti la patologia per la quale al medico si rivolge. Occorre impostare un deterrente credibile quale conseguenza di questa azione.
Pag. 69 - 70 Art. 42 - Punti 1), 3), 4) Pag. 71 Art. 43 - Punto c) La verifica del livello di esperienza e conoscenza e la informazione al cliente della non appropriatezza dello strumento o del servizio devono essere sempre formalizzate in forma articolata e non marcabile con una “crocetta”. Poiché è possibile utilizzare un formato standardizzato, al fine di evitare che l’operatore si limiti ad apporre la solita marcatura, è opportuno che il “formato standardizzato” sia comunque evidenziato ed abbia una denominazione (titolo) che imponga, anche graficamente, una riflessione al cliente. Si suggerisce di imporre l’obbligo di un documento separato dagli altri e sul quale il cliente deve apporre due firme: una sotto il titolo (che lo rende vigile circa la serietà della sottoscrizione), l’altra sotto il testo di informazione.
Pag. 87 Art. 49 - Punto 3 - c) Non si tratta semplicemente di fornire indicazioni su difficoltà del mercato/canale adottato per l’esecuzione dell’ordine. Il cliente andrebbe anche informato sulle caratteristiche dell’architettura degli strumenti informatici a disposizione dell’intermediario. Ad esempio, in caso di “affollamento” da corsa a vendere o a comprare, quali sono gli effetti temporali ed i ritardi di esecuzione? Vanno preannunciati? Possono essere quantificati? [Non è questa la sede opportuna, ma mi corre l’obbligo di evidenziare la mancata fluidità e la insuperabile incompletezza di informazione che spesso affliggono il mercato dei covered warrant. Troppi sono i traders che lamentano ai telefoni di Adusbef incompletezza di informazioni e/o impossibilità di operare su quel mercato. L’associazione sta monitorando il settore.]
Pag. 106 – 107 Art. 57 Punto 1) E’ di primaria importanza attestare su carta e spedire al cliente tutti gli ordini impartiti per via telefonica o per via elettronica. Così come è ineludibile la consegna di copia dell’ordine impartito di persona allo sportello. Non è una semplice questione di esigenza di conferma/verifica per salvaguardare gli interessi del cliente. Il trasferimento su supporto cartaceo è la condizione per poter conservare per dieci anni il microfilm dell’ordine. Non è facilmente comprensibile, infatti, l’obbligo finora imposto da Consob agli intermediari di conservare per soli 2 anni traccia vocale della telefonata con la quale il cliente ha impartito l’ordine. La traduzione cartacea risolve il problema. Mauro Novelli Segretario Adusbef

29/10/2007

Documento n.6913

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