Il ConsigliO n° 49. Decreto Bersani bis.Assicurazioni pluriennali ramo danni: il cliente può recedere ad ogni scadenza annuale

in Il Consiglio

Il ConsigliO n° 49
Decreto Bersani bis.
Assicurazioni pluriennali ramo danni:
il cliente può recedere ad ogni scadenza annuale
Di Mauro Novelli 6-3-2007

Il decreto Bersani bis, [Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese. (G.U. n. 26 del 1-2-2007)], n° 7/2007 sulle liberalizzazioni, all’art. 5 punto 4 recita: Art. 5 […] 4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni». […] Con la variazione, l’art. 1899 del codice civile, sarà del seguente tenore: Art. 1899 Durata dell'assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932; att. 187). Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti). La norma ha il pregio di eliminare definitivamente gli effetti della stortura – tipicamente italica – dei vincoli pluriennali nelle polizze del ramo danni (malattia, infortuni, ecc.). Il consiglio: se siete titolari di polizze (ramo danni) di durata pluriennale e ritenete che i motivi che vi spinsero a sottoscrivere quel contratto sono decaduti, potete rescindere il contratto stesso ad ogni scadenza annuale, purché la revoca (per Raccomandata A.R.) sia data 60 giorni prima di quella data.

07/03/2007

Documento n.6479

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