Il ConsigliO n° 41. Emissione di assegni pagati in seconda presentazione: conseguenze, penalità e azioni da compiere. Di M. Novelli

in Il Consiglio

Il ConsigliO n° 41.
Emissione di assegni scoperti e pagati in seconda presentazione:
conseguenze, penalità e azioni da compiere.

Di Mauro Novelli (30-9-06)

I titolari di conto corrente possono emettere assegni a due condizioni: 1) Il sistema non abbia revocato la facoltà di emissione, concessa all’atto della consegna del primo carnet; 2) Il conto interessato abbia fondi sufficienti a permettere l’addebito dell’assegno. La facoltà di emissione può essere revocata dalla banca in cui il conto è radicato. Le motivazioni sono quelle conosciute: emissione di assegni non onorati, oppure, in caso di pagamento dell’assegno in seconda presentazione, inazione del correntista circa gli obblighi imposti dalla legge per evitare sanzioni e revoca della facoltà. La revoca di tale facoltà è integrata dalla iscrizione, per almeno 6 mesi negli elenchi della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita nel 2002. Tralasciamo il caso in cui il correntista abbia continuato ad emettere assegni pur in presenza della “revoca di sistema”: in tal caso, infatti, l’illecito non è sanabile. Analizzeremo, invece, le conseguenze, le penalità e le azioni da compiere in caso di emissione di assegno senza predisposizione in conto corrente dei fondi, e non pagato in prima presentazione. Diciamo subito che le penalità derivanti da una prima presentazione non andata a buon fine, seguita dal pagamento effettuato in seconda presentazione, colpiscono il firmatario dell’assegno che deve riconoscere al beneficiario – oltre all’importo nominale del titolo: - una somma pari al 10 per cento del valore facciale, - interessi per il periodo necessario alla definizione del caso; - eventuali spese di impagato, protesto ecc. Per meglio comprendere la questione, vediamo qul’è l’iter normale dell’assegno. Rossi, debitore di Verdi, sana il suo debito consegnando a Verdi un suo assegno, tratto su Rossibank, la sua banca. Verdi, gira l’assegno di cui è beneficiario e lo versa sul suo conto radicato presso la Verdibank. Verdibank comunica informaticamente a Rossibank della presentazione dell’assegno emesso da Rossi e ne chiede il pagamento. Rossibank verifica il saldo del conto di Rossi; se il conto è capiente, cioè se i fondi sono sufficienti a permettere l’addebito del titolo, comunicherà il buon fine dell’operazione. Verdibank riconoscere al suo cliente l’importo dell’assegno. Se l’importo di tale assegno è inferiore a 3.000 euro, il titolo resta presso la banca del beneficiario (Verdibank) ed il suo iter termina là (troncamento). In caso di assegno di importo superiore, il titolo (andato a buon fine) verrà consegnato dalla banca del beneficiario depositante a quella dell’emittente (tramite camera di compensazione): verrà quindi verificato formalmente e l’assegno estinto. Per passare dalla fisiologia alla patologia, analizziamo il caso in cui Verdibank si sente rispondere da Rossibank che il conto di Rossi non ha fondi sufficienti. Il tal caso, Verdibank consegna materialmente il titolo alla banca trassata, non riconosce l’importo a Verdi ed anzi gli addebita le spese relative all’operazione non andata a buon fine (assegno impagato). Alla ricezione dell’assegno rispedito da Verdibank, Rossibank, conferma la comunicazione di impagato, ma torna a verificare il saldo del suo correntista Rossi. Possono verificarsi due casi: 1) Rossi ha predisposto i fondi per permettere non solo l’addebito dell’assegno, ma anche del 10 % di tale importo ed degli oneri accessori (interessi, spese sostenute da Verdi ecc.). Rossi dà quindi disposizione alla sua banca di procedere all’addebito di quegli importi; Rossibank riconosce il totale a Verdibank perché li accrediti a Verdi. 2) Rossi ha predisposto solo i fondi sufficienti al pagamento del valore facciale dell’assegno, ma non quello del 10 % e degli ulteriori oneri. In tal caso, Rossibank addebita il conto di Rossi del solo importo del titolo, riconosce la somma a Verdibank comunicando alla banca il mancato pagamento degli oneri accessori. Rossibank, infine comunica a Rossi la revoca della facoltà di emettere assegni e l’iscrizione alla CAI. ATTENZIONE: Se si è beneficiari di un assegno non pagato in prima presentazione, ma pagato in seconda, abbiamo diritto a vederci accreditare l’importo dell’assegno, più il 10 % di detto importo, più gli interessi per i giorni di ritardato incasso, più le spese addebitateci dalla banca per l’operazione. E’ opportuno contattare chi ha firmato l’assegno per verificare che la somma che la sua banca gli ha addebitato coincida con quanto la nostra banca ci ha accreditato. La normativa che detta le regole appena ricordate è la seguente: Legge 386/1990 (Antiriciclaggio). . Legge 507/1999 (Depenalizzazione reati minori.). . Legge 458/2001(Costituzione archivi informatici.). . Regolamento CAI (Bankitalia). .

30/09/2006

Documento n.6355

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