Truffa del 709. Interviene la Telecom: quelle telefonate non si paghino

in Comunicati stampa

COMUNICATO DELL?INTESA DEI CONSUMATORI
(Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori)
TRUFFA DEL 709. DOPO LE PROTESTE DELL?INTESA DEI CONSUMATORI INTERVIENE LA TELECOM: NON PAGATE LE TELEFONATE AL 709! VITTORIA DELL?INTESA CHE AVEVA AVVIATO LA BATTAGLIA CONTRO IL 709. E PER CHI HA GIA? PAGATO LA "BOLLETTA PAZZA" LA TELECOM ACCOGLIE LE RICHIESTE DI ADOC, ADUSBEF,CODACONS E FEDERCONSUMATORI: SI PUO? OTTENERE IL RIMBORSO!

La battaglia avviata dall?Intesa dei consumatori contro il 709 e le truffe legate a questa numerazione ha fatto registrare la prima vittoria per i consumatori. La Telecom, infatti, ha formalmente informato oggi gli utenti della possibilità di contestare e pagare solo parzialmente le bollette esose derivanti da telefonate involontarie ai numeri 709. In sostanza la TELECOM ha ribadito e confermato la procedura da seguire, già suggerita e diffusa dall?Intesa dei consumatori, per chi si ritrova in bolletta importi astronomici perché caduto nella trappola del 709. La società telefonica, infatti, afferma che, chi non riconosce gli addebiti relativi a chiamate al 709, può ?effettuare il pagamento degli importi (inclusa IVA) non contestati attraverso il C/C Postale?.avendo cura di indicare nella causale il distretto telefonico, il numero della linea, il bimestre di riferimento del pagamento parziale, il numero di contro Telecom Italia interessato, il nome e cognome del titolare, la motivazione del parziale pagamento precisando che gli ?addebiti oggetto di contestazione derivano da un non volontario utilizzo del servizio e da raggiri di tipo informatico nel corso di navigazioni Internet?. Ma la battaglia dell?Intesa registra anche un?altra importantissima vittoria. La Telecom, infatti, ha accolto le richieste dell?Intesa e ha previsto un rimborso anche per chi ha già pagato la ?bolletta pazza?. Nella sua comunicazione la società informa che ?tutte le azioni sopradescritte avranno la medesima valenza e saranno rappresentare sia dal reclamante ex novo che dal cliente che abbia già pagato la somma in contestazione (inclusi i clienti domiciliati, ovvero tutti i clienti che abbiano provveduto ad effettuare i pagamenti); in tale ultimo caso si provvederà ad effettuare, sulla prima fattura utile o con assegno circolare o bonifico bancario, il rimborso della somma già pagata al cliente?. Ecco dunque le regole da seguire diffuse dall?Intesa e adesso riconosciute anche da Telecom, per chi ha ricevuto una bolletta con connessioni al 709 : · prima di tutto non pagare per intero la bolletta esosa, ma limitarsi a pagare quella parte di telefonate che si riconosce. Se su una bolletta da 300 euro, 200 euro sono riferibili a chiamate al numero 709, limitatevi a pagare 100 euro, che rappresentano il vostro traffico abituale. Ciò per evitare che venga disattivata la linea telefonica; · è necessario poi fare denuncia alla Polizia Postale. Questa deve essere contro ignoti se il proprio gestore telefonico non ha ancora comunicato il numero di telefono del dialer responsabile della "truffa"; · infine si deve mandare tramite raccomandata copia della denuncia sporta alla Polizia Postale e copia del bollettino di pagamento (ad es. i 100 euro di cui sopra) al proprio gestore telefonico. · Recarsi presso gli uffici dell?Intesa Consumatori (Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori) portando copia fotostatica della documentazione, per le azioni successive di contrasto da effettuare. L?Intesa ricorda che chi ha già pagato la bolletta può chiedere alla Telecom il rimborso, specificando le modalità con cui si vuole ottenerlo (assegno circolare, bonifico bancario, ecc.). Infine le 4 associazioni si rivolgono al Ministero delle comunicazioni e all?Autorità per le tlc chiedendo di adottare provvedimenti urgenti per evitare la nascita di ulteriori truffe simili a quelle dell?144, 166, 899, 709, ecc. Contestualmente l?Intesa chiede anche la soppressione di tutte le numerazioni adite a far nascere raggiri e speculazioni sulle spalle di utenti spesso inconsapevoli.

28/05/2003

Documento n.3226

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