TELEFONIA: PER UNA VOLTA AGCOM TUTELA INTERESSI CONSUMATORI, SEMPRE PIU' SPREMUTI CON TARIFFAZIONE DA 1 MESE A 28 GIORNI, SURRETTIZI RINCARI + 8,6%, E STANGATA FINO A +66 EURO L'ANNO SULLE FAMIGLIE. MISTIFICANTE GIUSTIFICAZIONE RECESSO: SE TUTTI FANNO LO STESSO, IPOTESI DI CARTELLO ? INTERVENGA ANTITRUST

in Comunicati stampa

TELEFONIA: PER UNA VOLTA AGCOM TUTELA INTERESSI CONSUMATORI, SEMPRE PIU’ SPREMUTI CON TARIFFAZIONE DA 1 MESE A 28 GIORNI, SURRETTIZI RINCARI + 8,6%, E STANGATA FINO A +66 EURO L’ANNO SULLE FAMIGLIE. MISTIFICANTE GIUSTIFICAZIONE RECESSO: SE TUTTI FANNO LO STESSO, IPOTESI DI CARTELLO ? INTERVENGA ANTITRUST

Per una volta sacrosanta ed a favore dei consumatori la delibera dell'Agcom, che ha imposto il ritorno alla cadenza mensile per i servizi di telefonia fissa, voce e Internet, bocciando così l’ennesima furbata delle compagnie di estendere la fatturazione a 28 giorni, con un aumento surrettizio delle tariffe dell’8,6%, col risultato di portare il prezzo comunicato dagli operatori per gli abbonamenti a Internet (e voce) di casa, non più riferibile ad un mese ma a 4 settimane, col risultato di allungare l’anno con 13 mensilità invece di 12.
Accolte così le segnalazioni delle associazioni dei consumatori-in primis Federconsumatori e Adusbef-, che avevano da tempo denunciato l’espediente di far lievitare le tariffe, con un aggravio di costi mensili sulla bolletta da un minimo di 3 euro al mese (per una bolletta di 38 euro mensile) a 5,5 euro (per una bolletta di 45 euro/mese), quindi con una ulteriore stangata gravante sulle famiglie, da 36 euro a 66 euro l’anno.
Adusbef e Federconsumatori giudicando beffarde, mistificanti ed ingannevoli, le ragioni degli operatori, secondo i quali i clienti, potrebbero utilizzare il diritto di recesso, da ‘esercitare entro trenta giorni dopo aver ricevuto notizia del cambio di tariffazione da mensile a 28 giorni’, in un mercato dove tutte le compagnie (eccetto Tiscali), hanno deciso la stessa cadenza di fatturazione, oltre a denunciare all’Antitrust l’ipotesi di un comune accordo di cartello, si riservano di costituirsi in giudizio contro le compagnie, in caso di ricorso al Tar del Lazio.

27/03/2017

Documento n.10502

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