Sconfitti gli OGM. IUl Tar del Piemonte rigetta il ricorso dei coltivatori e delle multinazionali

in Comunicati stampa

COMUNICATO DELL?INTESA DEI CONSUMATORI
(Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori)
SCONFITTI GLI OGM: IL TAR PIEMONTE RIGETTA IL RICORSO DEI COLTIVATORI E DELLE MULTINAZIONALI LE COLTIVAZIONI CONTAMINATE DEVONO ESSERE DISTRUTTE. L?INTESA SI RIVOLGE AI CARABINIERI PER FAR RISPETTARE L?ORDINANZA DELLA REGIONE ACCOLTE IN PIENO LE TESI DELL?INTESA DEI CONSUMATORI E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI <(B>

La II sezione del Tar Piemonte ha rigettato il ricorso delle multinazionali e degli agricoltori che non volevano procedere alla distruzione dei campi contaminati da ogm, accogliendo in pieno le eccezioni presentate da un pool di avvocati coordinati dal Presidente Codacons, avv. Carlo Rienzi, che rappresentava in giudizio, oltre all?INTESA DEI CONSUMATORI, anche COLDIRETTI, VAS, LEGAMBIENTE, ASSEME, CONFESERCENTI, SLOW FOOD, CNA, AIAB e ACU. ?Il presidente del Tar, Dott. Calvo, prima come consumatore che come giudice, evidentemente ha capito la necessità di tutelare l?ambiente e la salute umana dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati? ? afferma l?avv. Carlo Rienzi. ?Si è inoltre capita l?esigenza di evitare l?invasione degli ogm e delle relative multinazionali sul nostro territorio, invasione che avrebbe compromesso in modo irreparabile e irreversibile le coltivazioni italiane. La salute ha vinto sulle speculazioni delle multinazionali, grazie anche all?opera della Coldiretti che ha coordinato l?operazione delle associazioni sopraelencate?. Nell?ordinanza del Tar che respinge il ricorso della multinazionale Pioneer Hi Bred Itala Sementi s.r.l si legge: ??quanto al riferimento alle asserite conseguenze che si verificano nei confronti dei non meglio precisati ?agricoltori e produttori di sementi convenzionali?, esso è privo di rilevanza atteso che non si precisa che ?le colture?, indicate nell?impugnato decreto, riguardano i detti ?agricoltori e produttori?, i quali, ancora una volta, non corrispondono alla società ricorrente?quanto ai non meglio precisati ?ingenti danni??essi non hanno nulla a che vedere con la distruzione delle ?colture? in questione; quanto al riferimento alla mancanza, ?allo stato?, di ?elementi scientifici?, all?uopo menzionati, esso è privo di pregio stante la genericità di detto riferimento?? Nella sentenza che invece rigetta il ricorso di alcuni agricoltori si legge: ??il generico menzionato ?danno? non si configura come un caso di estrema gravità ed urgenza?tenuto conto, anche, del fatto che ?le colture? da distruggere sono quelle ?seminate con partite di mais nato da sementi contenenti OGM vietati?alle quali i ricorrenti non fanno specifico riferimento??. L?Intesa dei consumatori si rivolge quindi ai Carabinieri dei Comuni del Piemonte (Moretta, Cherasco e Borgo San Dalmazio) perché facciano ottemperare il provvedimento della Regione e accertino a carico dei recidivi il reato previsto dall?art. 650 del codice penale (INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DELL?AUTORITÀ).

17/07/2003

Documento n.3360

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