Ryanair: 2000 voli cancellati

in Comunicati stampa

autore: Avv. Donatella Cazzato 

Aggiornamento Dicembre 2017

AGCM  AVVIA PROCEDIMENTO DI INOTTEMPERANZA NEI CONFRONTI DI RYANAIR

L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha deliberato,  in data 29 novembre,  l’avvio di un procedimento di inottemperanza nei confronti di Ryanair per non aver dato seguito a quanto prescritto nel provvedimento cautelare adottato lo scorso 25 ottobre 2017 con la quale l’ Autorità ha imposto al vettore irlandese, a seguito delle cancellazioni dei voli operate negli scorsi mesi di settembre e ottobre ( dovute a ragioni organizzative e gestionali del vettore )  l’adozione di specifiche misure volte a fornire informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili sui diritti dei consumatori italiani ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004.

Entro il termine di 10 giorni previsto dalla anzidetta delibera del 25 ottobre, Ryanair non ha comunicato l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto dal provvedimento cautelare e le relative modalità di attuazione.

Tale comportamento si è protratto anche dopo che il TAR del Lazio, con ordinanza del 22 novembre 2017, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento cautelare dell’Autorità presentata da Ryanair: infatti, la compagnia irlandese non ha trasmesso all’Autorità alcuna comunicazione al riguardo, né risulta che abbia posto in essere azioni volte a ottemperare al provvedimento dell’Autorità.
Il procedimento di inottemperanza avviato potrà condurre, come indicato dall’Autorità, all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000 e 5.000.000 di euro.

 

Aggiornamento RYANAIR

APERTO PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI RYANAIR PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

L’Autorità Antitrust, fa sapere che è stato aperto un procedimento istruttorio nei confronti del vettore aereo irlandese Ryanair per presunte pratiche commerciali scorrette in violazione del Codice del Consumo.

In particolare, l’Antitrust contesta il fatto che  le numerose cancellazioni dei voli già  effettuate o che saranno effettuate nei prossimi giorni, potrebbero costituire  una violazione dei doveri di diligenza di cui all’art. 20 del Codice del consumo, in quanto potrebbero essere dovute  a motivi puramente organizzativi e gestionali già note al compagnia e non sarebbero al contrario dovute a  cause occasionali e/o al di fuori del suo controllo.

Altresì, nel comunicato stampa dell’Antitrust, è dato leggere che si potrebbe addebitare a carico della compagnia anche un difetto di comunicazione relativo alle modalità di  informazioni con le quali Ryanair ha informato i passeggeri della cancellazione dei voli e ha loro prospettato le possibili soluzioni (rimborso o modifica biglietto), che potrebbero essere idonei a indurre in errore i consumatori circa l’esistenza e quindi l’esercizio del loro diritto alla compensazione pecuniaria previsto dal Reg. CE 261/04 proprio in caso di cancellazione dei voli.

 

Sul sito raynair al link indicato (https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro-assistenza/aggiornamenti/cancellazioni) è possibile prendere visione di tutti i voli interessati del date.

La compagnia aerea fa sapere che se il volo e’ stato cancellato  si puo’ scegliere tra due opzioni:

1.  Richiedere un rimborso:

I rimborsi saranno accreditati entro 7 giorni lavorativi sulla carta utilizzata per la prenotazione originale.

2.  Modificare il Suo volo cancellato (gratuitamente)

Indipendentemente dalla scelta effettuata per il rimborso, ha poi diritto ad una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell'UE.

La cifra è dimezzata se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originario, rispettivamente, le 2, 3 o 4 ore. La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero non preferisca buoni di viaggio e/o altri servizi.

Il diritto non scatta se il consumatore è informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto. 

La compensazione pecuniaria non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (ad esempio incidenti, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, scioperi). Non è questo il caso e, quindi, si ha diritto alla compensazione pecuniaria.

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Autore: Avv. Donatella Cazzato

È del 16 settembre il comunicato con il quale la compagnia aerea Ryanair ha comunicato che per le prossime sei settimane annullerà circa 50 voli al giorno, per un totale di circa 2000 voli.

La Compagnia si è giustificata affermando che la puntualità dei voli è scesa dal 90 per cento all’80 per cento e che l’annullamento dei voli serve per “migliorare la puntualità e riportarla ai livelli precedenti.Ryanair ha anche aggiunto che si scusa per i disagi e che «i clienti saranno contattati direttamente in merito alle cancellazioni e verranno offerti voli alternativi o rimborsi completi».

La decisione di Ryanair di tagliare circa 2.000 voli fino alla fine di ottobre avrà  naturalmente ripercussioni per migliaia e migliaia di viaggiatori italiani, i quali, dopo aver avuto adeguata comunicazione del volo cancellato, avranno diritto a rimborsi e risarcimenti anche nel caso in cui i biglietti siano stati acquistati online o tramite agenzie di viaggio sul web.

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12/05/2017

Documento n.10584

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