Risparmio tradito. Opposizione all?archiviazione Fazio-Spaventa. Il testo

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COMUNICATO STAMPA RISPARMIO TRADITO: RICHIESTA ARCHIVIAZIONE FAZIO-SPAVENTA: ADUSBEF DEPOSITA MEMORIA PROCURA DI T. E PUBBLICA SUL SITO WWW.ADUSBEF.IT TESTO ?FAI DA TE? A DISPOSIZIONE INTERESSATI,CHE HANNO TEMPO DI PRESENTARE OPPOSIZIONE FINO A SABATO 8 MAGGIO 2004 ! L?avv. Antonio Tanza,del Foro di Lecce,vice-presidente Adusbef, come annunciato ha presentato stamane, per conto di alcuni risparmiatori,l?opposizione alla richiesta di archiviazione, fatta dal PM Antonio Savasta della Procura di T., del governatore della Banca d?Italia, Antonio Fazio e dell?ex presidente della Consob Luigi Spaventa, indagati per favoreggiamento reale (art. 379 codice penale) nel delitto di truffa aggravata e continuata a migliaia di persone nell?ambito delle indagini sul collocamento sul mercato finanziario di presunti prodotti ingannevoli emessi negli anni scorsi dall?ex Banca 121,acquistata dal Monte dei Paschi di Siena. Nelle 15 pagine di memoria,pubblicata sul sito www.adusbef.it a disposizione dei risparmiatori che volessero opporsi alla richiesta archiviazione, l?avv. Antonio Tanza ha illustrato i meccanismi ?truffaldini? elencando i numerosi prodotti finanziari venduti per piani di accumulo di capitale, che erano invece,al contrario, piani di debito con iscrizione alla centrale rischi della Banca d?Italia. Scrive- tra l?altro l?avv. Tanza: - ? Ci si chiede inoltre perché la Consob,che ha un potere di monitoraggio del mercato ed il dovere di dare credibilità al mercato medesimo- si sia limitata ad un?attività di moral suasion ed abbia con tanta superficialità assistito allo scandalo, mentre avrebbe dovuto assicurare l?effettività di standard informativi minimi nei confronti del pubblico. Come al solito, il blocco del collocamento del prodotto deliberato con ingiustificabile ritardo dalla Consob è servito solo a dare la parvenza di un?efficienza del sistema di controlli che, però, non è di grande consolazione a quanti hanno visto andare in fumo i loro sudati risparmi.Un intervento tempestivo, con idonee iniziative istruttorie, integrative o repressive, avrebbe certamente evitato quanto si è, purtroppo, verificato. Ovviamente, le stesse censure vanno mosse nei confronti degli strumenti compravenduti dall?odierna opponente, altamente speculativi e rischiosi, in quanto azioni, titoli strutturati (cioè indicizzati in azioni ovvero con reverse floater), nonché derivati sugli stessi. Tutti questi titoli, inoltre, non sono quotati su mercati regolamentati, in quanto il loro prezzo è determinato dalla stessa banca, con conseguente difficoltà di smobilizzo ed opacità della corrispondente valorizzazione.Banca 121 ?nella totale inerzia delle autorità di vigilanza- ha creato nuovi strumenti finanziari strutturati con riferimento ad indici azionari o a panieri di azioni, ed ha attribuito a questi strumenti i tipici nomi dei titoli di stato: BOT, CTZ, BTP. Tali strumenti, come era prevedibile, hanno ingenerato nella clientela la convinzione che fossero dei titoli di Stato, mentre invece con questi non hanno assolutamente nulla in comune, essendo investimenti molto più rischiosi ed opachi, in quanto, a differenza dei titoli del debito pubblico, non garantiscono alla scadenza la restituzione del capitale investito.Peraltro, anche nel caso di transazioni compiute tramite internet (cd. trading on line), dal sito della banca www.banca121.it non si evince che si tratti di titoli difformi dai citati titoli di stato, in quanto essi sono semplicemente indicati come BTP, e non BTP-TEL! Né la differenza si evince leggendo i fogli informativi diffusi dalle filiali e dai negozi finanziari della banca.Ciò concreta una vera e propria pubblicità ingannevole, effettuata artatamente dalla banca al fine di determinarne gli investitori all?acquisto. I seguenti strumenti finanziari negoziati e collocati da Banca 121: BTP TEL, BTP INDEX, BTP OPTION, BTP ON LINE, BOT STRIKE 2001, BOT STRIKE 2002, BOT EQUITY, BOT REVERSE, BOT BARRIER, CTZ ACTION 2001, CTZ ACTION 2002, CTZ REVERSE, CTZ EQUITY non corrispondono ai contenuti tipologici dei BTP, BOT e CTZ, strumenti tipici di raccolta a rendimento fisso e capitale garantito, disciplinati dalla legge e conosciuti dalla generalità dei consociati. PER I SUESPOSTI MOTIVI La/il sottoscritta/o T.A. si oppone alla richiesta di archiviazione e sollecita un approfondimento delle indagini, volto ad acquisire ? anche mediante l?ascolto a s.i.t. dei funzionari addetti al servizio di vigilanza di Bankitalia e Consob, che hanno effettuato le ispezioni presso il prefato istituto bancario nonché redatto le relative relazioni - ulteriori elementi di valutazione del comportamento delle persone coinvolte nella vicenda denunciata. Confida nel vaglio della Magistratura, l?unica istituzione oggi in grado di consentire il ristoro dei danni subiti e l?affermazione dei diritti lesi?. Adusbef, che assieme ad altre associazioni di consumatori ha sottoscritto un protocollo di conciliazione con il Monte dei Paschi di Siena, torna a stigmatizzare comportamenti discriminatori della banca di risarcire il 100 per cento del capitale investito oltre gli interessi, ai risparmiatori che presentarono denunce alla Procura di T.,assumendo al contrario atteggiamenti eccessivamente fiscali nei confronti di altri utenti che hanno deciso di accedere ai tavoli di conciliazione.
Riportiamo il testo completo dell?opposizione: TRIBUNALE DI T. Intervento in OPPOSIZIONE EX ART. 410 C.P.P. La sottoscritta A. T., associata ADUSBEF Onlus , nata ad XXXXXX il XXXXX ed ivi residente alla Via XXXXXX, n. 29, persona offesa dai reati p.p. dagli artt. 81, 61 nn. 7 e 11, 640 e 646 c.p., ipotizzati a carico dei funzionari e promotori dell?ex Banca 121 S.p.a. in relazione alla vendita dei prodotti finanziari denominati BTP ON LINE e BTP TEL, avendo ricevuto comunicazione che la S.V. si appresta ad inoltrare richiesta di decreto di archiviazione al G.i.p. in relazione alle indagini espletate a carico di Antonio Fazio e di Luigi Spaventa, nella loro rispettiva qualità di governatore di Bankitalia e di ex presidente della Consob, per il reato p.p. dall?art. 379 c.p. (favoreggiamento reale nel delitto di truffa aggravata e continuata) FORMULA OPPOSIZIONE EX ART. 410 C.P.P. avverso tale richiesta per i seguenti motivi: nelle motivazioni della richiesta che il G.i.p. dovrà esaminare si dice che ?c?è stata attività di monitoraggio da parte della Banca d?Italia, ma non c?è stata collaborazione delle banche controllate?. In altre parole, gli organi di vigilanza, in relazione alla vicenda dei prodotti collocati da Banca 121, si sarebbero attivati, com?è loro imposto dalla normativa vigente in materia, e ciò nonostante il danno ai risparmiatori-investitori sarebbe derivato dalla scarsa collaborazione della banca controllata. Quest?ultima avrebbe propinato alla clientela potenziale ed acquisita autentici prodotti-spazzatura per incrementare il suo Roe e, se le autorità di controllo sul sistema bancario e finanziario non sono efficacemente intervenute, ciò sarebbe dipeso esclusivamente dal fatto che l?atteggiamento ostruzionistico della banca ha impedito l?attivazione dei poteri istituzionalmente demandati alla Banca d?Italia ed alla Consob. Ragion per cui nessuna censura, in termini di omissione colposa della vigilanza o peggio ancora di collusione con i vertici aziendali del gruppo MPS S.p.a., potrebbe essere mossa ai prefati indagati. Non ci si può esimere, tuttavia, da un dubbio: vicende come quella denunciata mettono in seria discussione il ruolo delle Autorità indipendenti nella tutela del risparmio. In tema di tutela generale degli interessi dei risparmiatori, in tutti i rapporti economici trovano applicazione due principi fondamentali previsti nella nostra Costituzione. All?art. 47 viene sancito che ?La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l?esercizio del credito?. Il fine della tutela del risparmio assurge, quindi, al livello di un obiettivo esplicito della nostra Costituzione. Lo scopo è quello, evidentemente, di garantire agli investitori scelte più consapevoli. Nella disciplina del mercato dei valori mobiliari, l?organo posto dal legislatore a garanzia e tutela del risparmio è la Consob, volta a tutelare il risparmio in tutte le sue forme. La Banca d?Italia ha, fra gli altri, importanti compiti di regolazione e vigilanza sugli enti creditizi e sugli intermediari finanziari (banche e S.i.m.). Questo dato, però, si scontra con quanto è dato leggere su ?Ricerche e studi di Mediobanca? dove si dice che Banca d?Italia è una S.p.a. che appartiene al 95% a banche ed assicurazioni (a loro volta proprietarie di moltissime banche). Già questo elemento, da solo, ingenera grosse perplessità circa l?indipendenza di una funzione di controllo demandata ad un organo non proprio terzo ed imparziale, dove ancora una volta i rapporti tra controllori e controllati sono improntati ad un modo di intendere quella indipendenza in maniera alquanto distorta. I fatti recentemente accaduti in danno di migliaia di risparmiatori (ci si riferisce non solo all?affaire di Banca 121 e dei suoi prodigi di ingegneria finanziaria, ma anche alla vicenda legata ai bond Cirio, Argentina e, last but not least, al caso Parmalat) sembrano dare conferma alle perplessità. Nell?ultimo decennio, infatti, le banche -dopo essersi scrollati di dosso i vincoli della legge bancaria del 1936 e dopo avere trovato un prezioso alleato nella nuova legge bancaria che, dietro la bella parola trasparenza, ha di fatto rafforzato il potere delle banche a scapito dei diritti dell?utenza- si sono cimentate, coinvolgendo i loro clienti, nella cosiddetta ingegneria finanziaria creativa (RosA. Venneri docet). Risultato: gli investitori sono preoccupati, disorientati, scoraggiati e non sanno più a chi attribuire le responsabilità della catastrofe che si è abbattuta sui loro risparmi: alle banche che li hanno fuorviati, ingA.ti e in molti casi truffati, oppure alla Banca d?Italia ed alla Consob che non hanno vigilato a sufficienza o, in ultima analisi, al Governo che non attua interventi legislativi volti a tutelare e ad incoraggiare il risparmio e la sua sicurezza? Come sovente avviene quando ci si ritrova a dipanare una matassa, il bandolo rischia di perdersi. E tra tanti potenziali responsabili, nella classica quanto riprovevole abitudine di fare passare la patata bollente tra più mani, nessuno alla fine paga. E? ovvio, date le premesse, che il risparmio italiano sia attualmente in crisi e l?economia ed i consumi ingessati: quale fiducia può nutrire il cittadino nelle banche, se queste, anziché assolvere ai loro compiti istituzionali, continuano impunemente a fare incetta dei risparmi della gente? Di quale credibilità può fregiarsi un istituto che, anziché erogare un servizio di interesse pubblico, si preoccupa soltanto di far quadrare i bilanci come se fosse una normale impresa? E che dire di organismi di vigilanza che, quando sono chiamati in causa, si trincerano dietro pretestuosi giri di parole? Lo scandalo dei piani finanziari denominati My Way e 4 You nonché dei pericolosissimi BTP tel, on line, index ecc. non poteva non finire sul tavolo dei funzionari di via Nazionale e della Consob. Basta, ad esimere da ogni responsabilità la Banca d?Italia, dire che nel caso di specie l?operazione condotta dal gruppo MPS non rientra tra quelle che necessitano di un?autorizzazione preventiva? Quanto alla Consob, a che cosa dovrebbe servire un?istituzione di vigilanza sugli intermediari finanziari e sui mercati se poi i suoi poteri-doveri non vengono attivati sol perché, nel caso dei My Way e dei 4 You, si trattava tecnicamente di finanziamenti che non prevedono l?obbligo del prospetto, oppure, nel caso dei BTP, di strumenti non quotati? Non si può trascurare una evoluzione giurisprudenziale (assai spesso portavoce della mutata coscienza sociale) che, ormai, lascia ben poco spazio a certi escamotage. Molto spesso ci si trova di fronte a prospetti informativi non veritieri e, a tale riguardo, è stato individuato il diritto soggettivo (e non solo l?interesse legittimo) del consumatore a perseguire la Consob per la c.d. ?responsabilità da prospetto? (Cass. Civ. 22 luglio 1999 n. 500); sono altresì stati individuati dalla giurisprudenza gli standard di controllo che la Consob deve rispettare, soprattutto in relazione alla completezza ed alla veridicità dei dati trasmessi dagli intermediari (Cass. Civ. 3 marzo 2001 n. 3132); molte sentenze hanno delineato la responsabilità della Banca d?Italia nonché delle società di revisione per negligente diffusione di notizie inesatte (Cass. Civ. 1994 n. 6836). Il cittadino deve, dunque, poter confidare nella presenza di organismi con penetranti poteri ispettivi e sanzionatori, pronti ad intervenire a tutela dei risparmiatori e della trasparenza del mercato dei valori mobiliari. Se tale legittima aspettativa viene delusa, se l?autorità istituzionalmente preposta, di fronte a gravi anomalie, non si attiva, egli subisce un danno risarcibile. Ed il nesso di causalità, in casi del genere, è facilmente dimostrabile sol che si risponda negativamente alla seguente domanda: se Banca d?Italia e Consob avessero vigilato attentamente ergo avessero messo a disposizione degli investitori tutti i retroscena legati a prodotti finanziari di tal fatta, costoro li avrebbero acquistati ugualmente? La risposta è lapalissiana, e non necessita di particolari doti di logica ed intuizione! Se non si vuole correre il rischio di costringere la gente a riporre i soldi sotto il materasso, a tutto scapito dell?economia di un intero Paese, di cui il sistema bancario e finanziario costituisce l?asse portante, è bene che certi riprovevoli comportamenti vengano sanzionati e non abbiano più a ripetersi. ************* Molti prodotti finanziari rivelano, solo a seguito della sottoscrizione del contratto, caratteristiche ben diverse da quelle che erano state dichiarate dall?intermediario. Vi sono, al riguardo, responsabilità indiscusse e precise a carico delle banche collocatrici e, allo stesso tempo, delle autorità di vigilanza per omesso o carente controllo. Nel mio caso specifico, ho acquistato un BTP on line, in seguito arbitraggiato in un BTP tel. Tale prodotto mi fu presentato come un investimento a capitale garantito con cedole, esse pure garantite e tali da assicurarmi un rendimento ben superiore ai titoli di Stato. Soltanto dopo ho capito di essere stata indotta in errore e raggirata dal funzionario proponente (che, all?epoca del fatto, era addetto all?ufficio finanziario dell?allora Banca 121, filiale di Acquarica del Capo), in quanto quello da me effettuato, ad onta delle rassicurazioni ricevute, era un investimento con capitale a rischio. Molti, come me, si sono ritrovati ad incamerare ingenti perdite (nel mio caso il conferimento iniziale è stato pesantemente decurtato), fuorviati anche dal nome di tale prodotto, che evoca il più sicuro titolo di Stato, appunto. La banca in questione ha, tra il 1999 ed il 2001, venduto a tappeto i piani finanziari denominati My Way e 4 You, nonché gli strutturati propinati per titoli di Stato o similari. Nell?un caso e nell?altro siamo in presenza di una palese violazione della disciplina dettata dal T.u.i.f., ma prima ancora dalla Costituzione, a tutela della trasparenza del mercato e del risparmio tout court. Il My way, divenuto poi 4You a seguito di un?operazione di restyling fatta in occasione dell?acquisizione, nel 2000, della Banca 121 da parte del Monte Dei Paschi di Siena, sembrava essere un piano previdenziale complesso ma dal futuro radioso. Come tale, infatti, è stato pubblicizzato e proposto alla clientela (potenziale ed acquisita) sia dalla banca, all?interno dei suoi locali, sia dall?esercito di promotori finanziari. Vendendo a tappeto quel prodotto la banca avrebbe incrementato il suo Roe (indice di redditività), e questo le avrebbe consentito di convolare a nozze con l?istituto senese corredata da un ottimo curriculum! Che a farne le spese sarebbero stati centinaia di risparmiatori, compreso il sottoscritto, poco importava. Il dictat era: Vendere! Vendere! Vendere! pur sapendo che, in sostanza, quei prodotti, dietro l?apparenza di una mirabile opera di ingegneria finanziaria, nascondevano una truffa. Del resto i vertici aziendali avevano dato precise disposizioni (rectius ordini) in merito. Stando a quanto in seguito riferito alla magistratura da ex promotori finanziari di Banca 121 ?(?) quei prodotti nascondevano una truffa, ma dovevamo venderli a tutti i costi (...) Chiunque, qualsiasi ruolo ricoprisse, doveva proporre ai clienti gli investimenti, tranquillizzandoli con queste parole: sono sicuri e redditizi, la rendita fissa è dell?8,50% all?anno?. Volendo esemplificare la complessa operazione (di non facile comprensione per le modalità con cui il contratto è stato scritto e l?investimento è stato illustrato dal promotore), l?investitore stipula con la banca un prestito della durata di 15/30 anni ad un tasso compreso tra il 6,8 e il 7,2%; mediante rate mensili che vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 300 euro il cliente si impegna a restituire la quota interessi: tali rate vengono addebitate automaticamente su un conto corrente aperto ad hoc presso la stessa banca. Alla scadenza verrà invece rimborsata la quota capitale. La banca, dal canto suo, investe il prestito per metà in obbligazioni zero coupon e per metà in un fondo comune gestito dalla casa, in pieno conflitto di interessi. Peraltro tale proporzione è solo indicativa, visto che in alcuni casi l?investimento azionario arriva addirittura all?80%! Gli strumenti finanziari oggetto dell?investimento sono costituiti in pegno a favore della banca, che in tal modo si mette al riparo dall?eventuale insolvenza del debito contratto dal cliente. L?istituto si impegna contrattualmente a riconoscere, alla scadenza, come minimo il 111% dei versamenti e come massimo oltre il 400%, nell?aspettativa di poter sfruttare l?effetto leva della parte azionaria soprattutto nel lungo periodo. Dal punto di vista tecnico (e certamente non deontologico) per la banca trattasi di un?operazione eccellente: non solo guadagna in tutte le fasi del piano (sull?obbligazione collocata, sugli interessi del prestito, sulle commissioni del fondo comune e sui costi del conto corrente), ma riesce a fare contemporaneamente attività di impiego e raccolta. A ciò deve aggiungersi che uno strumento di così lunga durata (minimo 15 anni), spesso venduto dando agevolazioni di prezzo su altri prodotti, consente alla banca di fidelizzare la clientela. Mentre, quindi, per la banca il vantaggio è assicurato (ed è, come visto, di una certa consistenza), per il cliente è assicurata la perdita! Se si prende in considerazione l?uscita dal piano finanziario prima del previsto (ossia prima dei 15/30 anni), l?investitore deve subire una perdita, che è tanto più ingente quanto più è lontana la data della scadenza. Infatti, le prime rate versate vanno a coprire solo la quota interessi, mentre sulle restanti da versare la banca conteggia gli interessi fino alla scadenza e li richiede in fase di estinzione. Questo, in buona sostanza, significa che il cliente si ritrova a pagare interessi su soldi che non ha mai utilizzato. Anche nell?ipotesi in cui l?investitore non chieda l?estinzione anticipata e porti a termine il piano, non è assolutamente detto che questo possa giovargli in termini di rendimento. Al di là dell?occulto finanziamento, va sottolineato come la componente obbligazionaria non concede all?utente alcun interesse fino alla scadenza, poiché il titolo è stato oggetto di operazioni di ?coupon stripping?, cioè le cedole relative sono state ?strappate? e dunque non verranno corrisposte: il titolo in tal modo diventa un vero e proprio ?zero coupon? e non consente di incassare gli interessi previsti per l?obbligazione originaria. Inoltre, per la parte obbligazionaria, il 111% promesso dalla banca va decurtato dall?imposta del 12,5%; inoltre, per durate di oltre 15/20 anni, l?incidenza dell?inflazione sul capitale è nota e devastante. E questa sarebbe la parte sicura dell?investimento: ben più gravi sono le implicazioni sulla parte azionaria, che ovviamente risente del trend negativo dei mercati, sicché, nell?ipotesi di un piano della durata di 30 anni, se le Borse dovessero continuare a scendere o comunque attestarsi su fasi che assai spesso sono di ribasso, recuperare il capitale investito diventa un?utopia. Un dato assolutamente inconfutabile è, pertanto, la disparità tra il rischio che si assume la banca (id est nessuno) e quello che si assume il cliente. Infatti, se il fondo non recupera, l?esito inevitabile dell?operazione è quello di vedere svalutato tutto il capitale. Ci troviamo, com?è evidente, di fronte ad un contratto criptico, venduto con l?inganno, con un evidente squilibrio contrattuale tra le parti: l?investitore si assume tutto il rischio di un?operazione finanziaria assolutamente scadente, mentre dall?altra parte sta sempre il guadagno certo della banca, che incassa l?interesse del finanziamento, le commissioni per l?intermediazione finanziaria, i costi di gestione del fondo comune e le competenze maturate sul conto corrente a servizio del piano finanziario. La costituzione dei titoli acquistati con l?investimento a garanzia del finanziamento concesso fa sì che questi restino nella totale disponibilità della banca: quest?ultima si è limitata, quindi, per la maggior parte dell?importo, a modificare delle poste contabili interne, senza alcuna effettiva erogazione di denaro. Va, poi, evidenziato il c.d. effetto trappola del gravosissimo contratto My Way: facile ad entrare, ma l?uscita è di fatto sanzionata con la previsione di gravosissime penali. I piani finanziari My Way e 4 You, dunque, prevedono un servizio accessorio di finanziamento agli investitori, circostanza questa occultata attraverso condizioni contrattuali vessatorie. Al cliente è stato proposto un contratto, sotto forma di piano di accumulo in un fondo comune (come tale liquidabile, in teoria, in ogni momento), che poi si è rivelato un finanziamento quindicennale o trentennale diretto a sovvenzionare l?acquisto di titoli ad alto rischio, la maggior parte dei quali a garanzia del medesimo finanziamento, e i cui versamenti non potevano essere sospesi trattandosi di rate di un debito che, come tale, doveva essere soddisfatto. In un caso del genere, è pacifica la violazione dei doveri di diligenza, trasparenza e correttezza da parte dell?intermediario (in questa ipotesi, una delle banche più antiche al mondo), e bene hanno fatto il Tribunale di Caltanissetta, sent. 10 dicembre 2001; quello di Lecce, sent. 16 luglio 2002; quello di Bari, sent. 11 marzo 2003 e quello di Napoli, sent. 1 aprile 2003 a risolvere la questione in senso favorevole all?investitore. Ma è ovvio che neppure le autorità di controllo possono esimersi da un?evidente responsabilità per carente o omessa vigilanza. Lo stesso discorso, ovviamente, vale per i vari BTP e CTZ piazzati dall?istituto guidato da De Bustis, che volutamente facevano pensare ai titoli di Stato (notoriamente a basso rischio) ma che in realtà erano prodotti derivati, di struttura complessa ed altamente speculativi, quindi sostanzialmente inadeguati a investitori non professionali. Quando impavidi promotori e funzionari di banca facevano incetta dei risparmi della gente, ci si chiede dove fossero coloro che, per legge, hanno una funzione di garanzia per la tutela del risparmio e quindi avrebbero dovuto impedire che simili ruberie gettassero nel fango una banca tanto stimata, a scapito dell?immagine dell?intero sistema bancario nazionale. Ci si chiede, inoltre, perché la Consob ?che ha un potere di monitoraggio del mercato ed il dovere di dare credibilità al mercato medesimo- si sia limitata ad un?attività di moral suasion ed abbia con tanta superficialità assistito allo scandalo, mentre avrebbe dovuto assicurare l?effettività di standard informativi minimi nei confronti del pubblico. Come al solito, il blocco del collocamento del prodotto deliberato con ingiustificabile ritardo dalla Consob è servito solo a dare la parvenza di un?efficienza del sistema di controlli che, però, non è di grande consolazione a quanti hanno visto andare in fumo i loro sudati risparmi. Un intervento tempestivo, con idonee iniziative istruttorie, integrative o repressive, avrebbe certamente evitato quanto si è, purtroppo, verificato. Ovviamente, le stesse censure vanno mosse nei confronti degli strumenti compravenduti dall?odierna opponente, altamente speculativi e rischiosi, in quanto azioni, titoli strutturati (cioè indicizzati in azioni ovvero con reverse floater), nonché derivati sugli stessi. Tutti questi titoli, inoltre, non sono quotati su mercati regolamentati, in quanto il loro prezzo è determinato dalla stessa banca, con conseguente difficoltà di smobilizzo ed opacità della corrispondente valorizzazione. Banca 121 ?nella totale inerzia delle autorità di vigilanza- ha creato nuovi strumenti finanziari strutturati con riferimento ad indici azionari o a panieri di azioni, ed ha attribuito a questi strumenti i tipici nomi dei titoli di stato: BOT, CTZ, BTP. Tali strumenti, come era prevedibile, hanno ingenerato nella clientela la convinzione che fossero dei titoli di Stato, mentre invece con questi non hanno assolutamente nulla in comune, essendo investimenti molto più rischiosi ed opachi, in quanto, a differenza dei titoli del debito pubblico, non garantiscono alla scadenza la restituzione del capitale investito. Peraltro, anche nel caso di transazioni compiute tramite internet (cd. trading on line), dal sito della banca www.banca121.it non si evince che si tratti di titoli difformi dai citati titoli di stato, in quanto essi sono semplicemente indicati come BTP, e non BTP-TEL! Né la differenza si evince leggendo i fogli informativi diffusi dalle filiali e dai negozi finanziari della banca. Ciò concreta una vera e propria pubblicità ingannevole, effettuata artatamente dalla banca al fine di determinarne gli investitori all?acquisto. I seguenti strumenti finanziari negoziati e collocati da Banca 121: BTP TEL, BTP INDEX, BTP OPTION, BTP ON LINE, BOT STRIKE 2001, BOT STRIKE 2002, BOT EQUITY, BOT REVERSE, BOT BARRIER, CTZ ACTION 2001, CTZ ACTION 2002, CTZ REVERSE, CTZ EQUITY non corrispondono ai contenuti tipologici dei BTP, BOT e CTZ, strumenti tipici di raccolta a rendimento fisso e capitale garantito, disciplinati dalla legge e conosciuti dalla generalità dei consociati. PER I SUESPOSTI MOTIVI la sottoscritta T. A. si oppone alla richiesta di archiviazione e sollecita un approfondimento delle indagini, volto ad acquisire ? anche mediante l?ascolto a s.i.t. dei funzionari addetti al servizio di vigilanza di Bankitalia e Consob, che hanno effettuato le ispezioni presso il prefato istituto bancario nonché redatto le relative relazioni - ulteriori elementi di valutazione del comportamento delle persone coinvolte nella vicenda denunciata. Confida nel vaglio della Magistratura, l?unica istituzione oggi in grado di consentire il ristoro dei danni subiti e l?affermazione dei diritti lesi. Nomina suo difensore di fiducia l?Avv. Antonio Tanza del foro di Lecce, presso il cui studio, sito in Galatina, C.so Porta Luce n. 20, elegge domicilio per le notificazioni. Con osservanza Galatina, 30 aprile 2004 A.T.

03/05/2004

Documento n.3912

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