RISPARMIO TRADITO: 3-4-10 DICEMBRE 2013,TRE UDIENZE IMPORTANTI NEI TRIBUNALI DI TRANI (AGENZIE RATING), TORINO (FONSAI), FIRENZE (CLASS ACTION MPS)

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COMUNICATO STAMPA

 RISPARMIO TRADITO: 3-4-10 DICEMBRE 2013,TRE UDIENZE IMPORTANTI NEI TRIBUNALI DI TRANI (AGENZIE RATING), TORINO (FONSAI), FIRENZE (CLASS ACTION MPS) A TUTELA CONSUMATORI ED INVESTITORI TRUFFATI.

    Dal 3 al 10 dicembre 2013, saranno celebrate 3 udienze importanti nei Tribunali di Trani, Torino, Firenze, protagoniste le associazioni dei consumatori-utenti ed in particolare l’Adusbef, per tutelare i diritti lesi degli investitori e dei risparmiatori traditi.

 Martedi 3 dicembre a Trani (avv. Antonio Tanza-Adusbef, AVV. Astolfo Di Amato), udienza del processo contro le Agenzie di rating, celebrato dal PM Michele Ruggiero, dalle cui carte corredate dalle intercettazioni telefoniche tra la sede di Milano e quella di New York di Standard & Poor’s, trascritte ed allegate agli atti, emergono illecite condotte criminali delle agenzie di rating, non soltanto per manipolazioni continuate e pluriaggravate del mercato,dal maggio 2011,ma di un vero e proprio disegno criminoso per un sistematico attacco portato contro l’Italia, appositamente scelto nei momenti di maggiore debolezza, anche con la finalità di indebolire la moneta unica europea, destabilizzando l’euro. 

Ad incastrare infatti l’Agenzia di rating oltre alle perizie ed alle consulenze, ci sono compromettenti intercettazioni telefoniche, tra l'allora numero uno dell'agenzia di rating Standards & Poor's, Deven Sharma, costretto a dimettersi nell’agosto 2011 dall'amministrazione Obama dopo il clamoroso errore di 2.000 miliardi di dollari nel declassamento della tripla A del debito Usa, sostituito a settembre da Douglas Peterson, amministratore delegato di Citigroup, ed i suoi referenti italiani ed europei. Proprio in quelle telefonate, acquisite agli atti della procura di Trani, si trova la «prova regina» che documenta la manipolazione del mercato pluriaggravata e continuata, ipotesi di reato, rivoluzionata rispetto alla contestazione iniziale, poiché già dall' inizio il PM Michele Ruggiero, ipotizzava che in più riprese (maggio, giugno e luglio scorso) gli analisti di S&P elaborarono e diffusero notizie non corrette (dunque false anche in parte), comunque esagerate e tendenziose sulla tenuta del sistema economico-finanziario e bancario italiano, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.  Il pm e la Guardia di finanza contestano a S&P anche l'aggravante di «aver cagionato alla Repubblica Italiana un danno patrimoniale di rilevantissima entità, quantificato dalla Corte dei Conti in 120 miliardi di euro”.

 

Mercoledi 4 dicembre a Torino- Fonsai, nel procedimento  per cui è fissata udienza al Tribunale di Torino, Sezione IV Penale, gli avvocati Adusbef Cecilia Ruggeri e  Pierfilippo Centonze, presenteranno istanza di costituzione di parte civile contro i Ligresti, Ivass e Consob, con le deleghe di circa 1.000 risparmiatori truffati.

Le ragioni che giustificano la costituzione di parte civile e le richieste risarcitorie devono ravvisarsi innanzitutto poiché si imputa agli imputati la causazione di un grave danno ad un notevole numero di consumatori (fra cui propri associati), in quanto in particolare:

Capo 1) i summenzionati imputati attraverso le condotte criminose descritte nei capi di imputazione, traendo in inganno un elevato numero di risparmiatori, inducendoli ad investire somme di danaro a costi notevolmente superiori al loro effettivo valore, causando agli stessi un notevole danno economico. Quantunque l’acquisto delle suddette azioni per alcuni risparmiatori sia avvenuto in epoca successiva alle false comunicazioni, la parte offesa (P.O). è legittimata a costituirsi parte civile proprio in forza  della induzione in errore avvenuta mediante la comunicazione diretta anche al pubblico, come precisato anche dalla giurisprudenza di merito.

Quanto al capo 2)  la diffusione o il non aver impedito la diffusione del bilancio consolidato di Fondiaria Sai spa, bilancio che occultava le ingenti perdite di gestione della Fondiaria-Sai stessa e della Milano Assicurazioni spa, ha rappresentato il  presupposto ovvero l’artificio che ha indotto i risparmiatori in errore determinando l’acquisto delle predette azioni e subendo il relativo danno economico. Vi è di più perché tale condotta oltre a rappresentare il presupposto per l’acquisto, ciò ha determinato la sensibile alterazione del prezzo delle azioni, cagionando per conseguenza grave danno patrimoniale. La presente costituzione di parte civile viene, pertanto, effettuata al fine di ottenere la condanna penale degli imputati e con lo scopo di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, rappresentati perlomeno dal danno emergente rappresentato dalla differenza fra il valore delle somme di denaro investite per l’acquisto delle azioni Fondiaria-Sai e il valore delle stesse azioni al momento della notizia delle indagini a carico degli odierni imputati, oltre ai danni non patrimoniali, danni tutti che verranno quantificati più specificatamente nelle conclusioni.

 

Martedi 10 dicembre 2013 a Firenze: è stata fissata  dal giudice Roberto Monteverde del Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Civile, l’udienza preliminare per la decisione sull’ammissibilità del giudizio ai sensi dell’art. 140 bis, 6° comma D.Lgs 206/2005, al 10 dicembre 2013,ore 10,30 della class action Adusbef contro il Monte dei Paschi di Siena.

   Nell’atto di citazione i legali  di Adusbef  Avv. Caminiti Samantha; Di Amato Astolfo; Di Amato Alessio, Antonio Tanza, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. Caselli Giulio, responsabile Adusbef Regione Toscana, chiedono in via preliminare:

1) all’esito della prima udienza accertare e dichiarare l’ammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 140 bis cod. consumo, per le ragioni specificate in narrativa e, per l’effetto, adottare i provvedimenti previsti dai commi 9° e 11° del suindicato art. 140 bis, in particolare stabilire termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe nonché definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;

2) nel merito, in via principale: accertare e dichiarare responsabilità della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell’art. 94 TUF, per le informazioni incomplete e/o inesatte contenute nel bilancio al 31 dicembre 2010 e nel prospetto informativo depositato presso la Consob in data 17 giugno 2011 e, per l’effetto, condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dai risparmiatori.

   Tre udienze molto importanti nei primi 10 giorni di dicembre, che vede Adusbef protagonista indiscussa nella trentennale battaglia a tutela dei diritti di migliaia di risparmiatori e piccoli investitori, spesso truffati dalla protervia di banche, assicurazioni e dagli omessi controlli della Autorità vigilanti contro le quali ci costituiremo in giudizio, tutti facenti parte di un “Sistema”, che ha distrutto negli ultimi 10 anni, almeno 50 miliardi di euro di sudato risparmio ad oltre 1 milione di famiglie saccheggiate.

                                                                                                                                                                            Elio Lannutti (Adusbef)      

Roma, 29.11.2013

         

29/11/2013

Documento n.9561

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