RC Auto. Il decreto "salvacompagnie" non salva un bel nulla.

in Comunicati stampa
>p align=center>COMUNICATO DELL?INTESA DEI CONSUMATORI
RC AUTO: CLAMOROSO! NEMMENO IL DECRETO "SALVA-COMPAGNIE" SALVA LE IMPRESE ASSICURATRICI!! DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE LE PRIME DUE SENTENZE CHE CONDANNANO LE COMPAGNIE ANCHE "SECONDO DIRITTO"

Si riapre la battaglia legale intrapresa dall?Intesa dei consumatori contro le compagnie di assicurazioni. A rimescolare le carte in tavola due importantissime sentenze del Giudice di Pace di Lecce Cosimo Rochira. Come si ricorderà a seguito del cartello anticoncorrenza sull?Rc auto praticato dal 1995 al 2000 dalle imprese assicuratrici, la sanzione dell?Antitrust, le decisioni di Tar e Consiglio di Stato fino alla Cassazione, milioni di automobilisti avevano rivendicato la restituzione del 20% delle polizze pagate in quegli anni, e a migliaia stavano arrivando le sentenze favorevoli dei Giudici di pace di tutta Italia. Tutto ciò prima che il Governo intervenisse con il famoso ? e vergognoso ? decreto salvacompagnie ? che imponeva ai giudici di pronunciarsi non più secondo equità, bensì secondo diritto, rendendo così assai più complicati i ricorsi degli automobilisti e la loro risoluzione. Ebbene, il tentativo del Governo è fallito e le compagnie, che troppo presto avevano cantato vittoria, sono state nuovamente bastonate. Sono infatti arrivate le prime due sentenze in Italia che puniscono le compagnie di assicurazione anche per diritto e dispongono un risarcimento del 20% delle polizze. Il Giudice ha disposto la cosiddetta Consulenza tecnica d?ufficio, effettuata da un commercialista di Gallipoli, esperto di problemi assicurativi e revisore dei conti. Il professionista attraverso la documentazione e i tagliandini assicurativi, arriva a calcolare tutti gli importi che anno per anno dovevano essere versati in base alla legge sul bonus/malus e tira fuori la differenza esatta di quanto era stato versato in più: attorno al 19 per cento. Di qui la decisione favorevole agli automobilisti. Adesso, sostiene l?Intesa dei consumatori, per i consumatori italiani si riapre la strada dei ricorsi al Giudice di Pace, (oltre a quello già avviato a Roma dall?Intesa per la restituzione del 20% per la mancata riduzione delle polizze in relazione alla minore incidentalità e per il discutibile accordo tra Ania, Marzano e Coalizione) perché i sacrosanti diritti dei cittadini non possono essere cancellati nemmeno da decreti legge ad uso e consumo esclusivo dei potenti. Di seguito il testo della sentenza del Giudice di Pace di Lecce REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI LECCE Avv. Cosimo Rochira ha pronunciato la seguente SENTENZA promossa da: N. ANNA MARIA, CONTRO FONDIARIA SAI Assicurazioni S.p.a., CONVENUTA * * * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 08.2.2003, la sig.ra N. Anna Maria conveniva in giudizio dinanzi a questa A.G. la Fondiaria-Sai Assicurazione S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme indebitamente pagate. L?attrice assumeva di aver concluso con la convenuta un contratto per la R.C.A. relativo all?autovettura targata LE 425285 polizza 2205-5264/04 e 216638195/07 e di aver corrisposto dall?anno 1995 al 2000 indebitamente la somma di euro 313,07 pari al 20% di illecito aumento. Esponeva, inoltre, che l?Autorità Garante delle Comunicazioni e del Mercato, con provvedimento di chiusura istruttoria n.8546 del 28.07.00, accertava l?esistenza di un?intesa restrittiva della concorrenza posta in essere, in violazione dell?art. 2, 2° comma, legge 287/90, da 39 imprese di assicurazione operanti in Italia nel settore R.C.A., tra cui la compagnia convenuta. Le suddette compagnie, infatti, attraverso un vero e proprio ?circuito informativo istituzionalizzato? incidevano in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori. In tal modo, così come rilevava l?Autorità Garante, le compagnie aumentavano i premi di una percentuale di circa il 20% in più , tanto che venivano condannate dal Garante ad una multa di circa 700 miliardi di vecchie lire, impugnata dalle compagnie dinanzi al TAR del Lazio, che, invece, confermava la decisione del Garante con sentenza n. 6139/01, parzialmente confermata dal Consiglio di Stato VI sez. con sentenza n. 129/02. L?istante evidenziava la violazione dell?art. 2 L.. 287/90 da parte della compagnia convenuta, nonché la violazione dei principi della correttezza, diligenza, buona fede, ed inoltre la violazione dell?art. 1 lett. e, art. 3 punto 7 L. 281/98. Infine l?attrice chiedeva la condanna della suddetta compagnia per pagamento dell?indebito oggettivo ai sensi dell?art. 2033 c.c. e ss. in misura pari al 20 % del premio pagato illegittimamente. Instauratosi il contraddittorio, all?udienza del 2.5.2003 la convenuta Fondiaria-Sai Ass.ni S.p.a. nella comparsa di costituzione eccepiva preliminarmente l?incompetenza funzionale di questo ufficio, in ordine all?azione in oggetto, ai sensi dell?art. 33, 2° comma L. n. 287, del 10.10.90, che attribuisce alla Corte d?Appello la competenza in materia di azioni di nullità e risarcimento del danno; Nel merito osservava come la domanda di restituzione dell?indebito era inammissibile per indeterminatezza del petitum e della causa pendendi anche alla luce del D.L.8.2.2003 n.18 convertito in legge 07.04.03 n.63. Infine rilevava l?avvenuta prescrizione del relativo diritto dell? assicurata nei loro confronti. La causa, veniva poi inviata all?udienza del 18.6.2003, ex art. 320 c.p.c., ed, in quest?ultima udienza si ammetteva la chiesta C.T.U.; dopo l?esame della relazione peritale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione. A quest?ultima udienza le parti precisavano le loro conclusioni, discutevano approfonditamente la questione in oggetto. Motivi della decisione Si premette che la presente causa, in considerazione della recente modifica legislativa che ha coinvolto il secondo comma dell?art. 113 c.p.c deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità. Sotto questo profilo, il giudicante ha ritenuto rilevante accogliere la richiesta di C.T.U. per determinare l?eventuale illegittimo incremento del premio alla luce del provvedimento dell?AGCM. L?eccezione d?incompetenza funzionale del Giudice di Pace, va rigettata perché la legge n.287/90 è nata per regolare esclusivamente i rapporti di concorrenza e le controversie tra le imprese, e solo in questo caso le relative azioni di nullità e risarcimento devono essere promosse dalle imprese, lese dalla violazione di dette disposizioni, dinanzi alla competente Corte d?Appello, nei confronti delle imprese che hanno commesso l? infrazione, ai sensi dell?art. 33 della predetta legge. Inoltre la Legge 281/98 attribuisce la competenza al Giudice ordinario per le azioni di risarcimento dei danni da fatto illecito a danno del singolo consumatore. Infine la qualificazione della domanda attorea, non può che essere considerata di tipo risarcitorio, restitutorio, con conseguente riferimento alla competenza del Giudice ordinario civile ( Cass. 09.12.2002). L?eccezione di prescrizione annuale del diritto va anch?essa rigettata, poiché la domanda attorea è fondata sul diritto di risarcimento da fatto illecito ex art.2043, e non si applica certamente la prescrizione breve in materia di assicurazioni ex art.2952 c.c., bensì quella quinquennale ex art. 2947 cc. Nel merito E? certo che il comportamento posto in essere dalle società assicuratrici (compresa l?odierna convenuta) è stata ritenuto illecito in quanto lesivo della concorrenza. Tale intesa ha dato luogo ad una violazione dei principi fondamentali dell?ordinamento nazionale ? art. 41 della Costituzione -, nonché dell?ordinamento sovranazionale ? artt. 85 e 86 del Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea -, inoltre dell?art. 1 n.2 lett. e L. 30.07.98 n. 281, infine degli artt. 1175 e seguenti c.c.. Inoltre, è stato accertato dal provvedimento dell?Autorità Garante, che l?intesa illecita tra le società assicuratrici ha determinato una lievitazione ingiustificata dei premi delle polizze R.C.A. e che tale lievitazione è stata quantificata in maniera precisa e puntuale dal C.T.U. L?attrice ha provato, producendo tutte le copie delle quietanze di pagamento, di avere effettuato pagamenti in più rispetto a quanto avrebbe dovuto, se non fosse stato attuato dalla convenuta l?accordo ritenuto illecito dall?Autorità Garante. Il Consiglio di Stato ha accertato l?esistenza dell? intesa fra tutte le 39 compagnie di assicurazioni, confermando l?ordine rivolto alle suddette compagnie di cessare immediatamente dall?attuazione e continuazione delle infrazioni accertate, astenendosi da ogni intesa analoga a quella accertata. L?Autorità Garante ha accertato, quindi, che le 39 imprese, tra cui l?odierna convenuta che fin dal 1995 (anno in cui vi è stato la liberalizzazione delle tariffe) hanno commesso l?illecito de quo. Il danno agli assicurati, compreso l?attrice, si è consumato con la sottoscrizione dei singoli contratti consistente nella differenza tra la somma pagata ed il prezzo dello stesso prodotto senza l?alterazione derivate dall?accordo. E? evidente che la compagnia convenuta, aderendo al Cartello, alterando il gioco della concorrenza ha determinato un aumento di circa il 20% dei costi totali dei premi assicurativi incassati dall?impresa, procurando alla stessa un ingiusto profitto, e per l?effetto arrecando all?attrice un ingiusto danno, così come di seguito rideterminato, essendo la stessa stata costretta ad accedere al mercato, poiché la polizza R.C.A. è obbligatoria per legge. Ne deriva alla luce di quanto sopra il diritto dell?attrice al risarcimento del danno da atto illecito ai sensi dell?art. 2043 c.c.. In ordine al ?quantum? l?indagine contabile svolta dal perito d?Ufficio è stata puntuale e precisa, infatti, tenendo presente la composizione tariffaria relativa ai rischi derivanti dalla circolazione stradale, attraverso il meccanismo di experience-rating si è determinata la tariffa da applicare, poi si è sviluppato il premio dovuto applicando i coefficienti di bonus/malus, quindi si è quantificato l?onere aggiuntivo erogato dall?assicurato alla compagnia di assicurazioni. La somma complessiva che spetta,quindi, all?attrice, per il titolo dedotto in giudizio,è di ? 260,72, calcolata al netto delle variazioni del premio nonché al netto di interessi perché non richiesti nell?atto di citazione. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Lecce, avv. Cosimo Rochira, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da N. Anna Maria nei confronti della Fondiaria-Sai S.p.a. con atto di citazione del 08.2.2003, così provvede, ai sensi dell?art. 2043 c.c.: a) Accoglie la domanda e condanna la convenuta a corrispondere all?attrice la somma di euro 260,72, al netto degli interessi legali perché non richiesti in citazione; b) Condanna, la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell?attrice, che si liquidano complessivamente in euro 275,00 di cui euro 155,00 per diritti, euro 120,00 per onorario, oltre il 10% ex art. 15 T.F., IVA e CAP come per legge, pone a carico della convenuta le spese di C.T.U.. Così deciso in Lecce, il 08.10.2003 IL GIUDICE DI PACE Avv. Cosimo Rochira

13/11/2003

Documento n.3565

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