PUBBLICITA’ OCCULTA: L’ANTITRUST HA IL DIRITTO DI CHIEDERE I FILMATI ALLA RAI

in Comunicati stampa
PUBBLICITA’ OCCULTA: L’ANTITRUST HA IL DIRITTO DI CHIEDERE I FILMATI ALLA RAI SULLA PRESUNTA PUBBLICITA’ OCCULTA O INGANNEVOLE ! COMPRENDIAMO CHE IL DR. CATTANEO COLTIVI IL RECONDITO DESIDERIO DI NEUTRALIZZARE IL RUOLO DELL’ANTITRUST CHE HA COMMINATO CENTINAIA DI SANZIONI ALLA RAI, MA SE RICHIESTI,HA L’OBBLIGO DI METTERE A DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA I FILMATI. ’’L’Antitrust non e’ competente’’ a richiedere alla Rai di consegnare i filmati sulla pubblicita’ occulta. E’ questa la risposta del direttore generale Flavio Cattaneo alla notizia della diffida di Intesa Consumatori all’ Antitrust. Il dr. Cattaneo si vada a rileggere il DLGS 74/92 (che riproduciamo in calce),per chiarirsi le idee: ha l’obbligo di consegnare i filmati,anche in virtù della legge 281/98 (legge istitutiva dei diritti dei consumatori e delle azioni inibitorie, (14). Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n.281. Dichiarando “l’incompetenza” dell’Antitrust,il dr. Cattaneo non adotta la trasparenza necessaria nella gestione del servizio pubblico,ma dà l’impressione di nascondere qualcosa di grosso all’Antitrust ed agli utenti che pagano il canone: non sarà che gli spot occulti,andati in onda per anni, duramente denunciati e sanzionati,facevano parte di una politica aziendale anche per aggirare i tetti pubblicitari rigorosamente fissati ? Elio Lannutti-Adusbef,Intesaconsumatori Roma,21.6.2004 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all’autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. 3. L’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. 4. L’Autorità può disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti. 5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 6. L’Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre effetti. 7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento. 8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 9. L’operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire cinque milioni. 10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall’Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire. 11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 del codice civile nonché per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni e del marchio d’impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n.929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. 14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n.281. 15. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente articolo, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dall’art.11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.287, è incrementato di 10 unità nell’anno 2000, di 5 unità nell’anno 2001 e di ulteriori 5 unità nell’anno 2002.

22/06/2004

Documento n.3999

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK