MANOVRA: RIDUZIONE LIMITE 1.000 EURO USO CONTANTE, SCENDE A 500 EURO PER I PAGAMENTI PER CASSA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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COMUNICATO STAMPA MANOVRA: RIDUZIONE LIMITE 1.000 EURO USO CONTANTE, SCENDE A 500 EURO PER I PAGAMENTI PER CASSA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,COMPRESE LE PENSIONI.GOVERNO DEI BANCHIERI E GRAVI CONFLITTI DI INTERESSI, UMILIA I PENSIONATI. Il governo dei banchieri e dello Stato fiscale di polizia, che impone una manovra lacrime e sangue a carico dei soliti noti,lavoratori e pensionati, con annesse lacrime di coccodrillo della signora ministro del Walfare e che non ha preso nemmeno in considerazione l’imposta patrimoniale, ma si è accanita sulle famiglie che hanno sempre pagato, avendo esentato ancora una volta i grandi patrimoni e le grandi fortune accumulate anche con l’evasone e l’elusione fiscale, impone ai vecchi che vanno a ritirare la misera pensione superiore a 500 euro, l’obbligo di aprire un conto corrente bancario o postale,per incrementare così i guadagni delle banche. Recita infatti l’art.12 della manovra:” Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”. 2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei; b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro; c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze; d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo. I pensionati ed i vecchi-e,abituati a prendere in contante la propria misera pensione facendo la fila agli sportelli bancari o postali (anche per passare il tempo e socializzare tra loro), saranno così costretti ad aprire conti correnti bancari e postali ed apprendere l’utilizzo di bancomat o crate di credito,per ingrassare i signori banchieri, che continueranno indisturbati ad imporre ai governi democraticamente eletti, come ad una classe politica incapace di comprendere e reagire in tempo alla crisi sistemica prodotta dall’assenza di regole per arginare la speculazione finanziaria, le loro condizioni compresa la sospensione della democrazia e l’introduzione di uno Stato fiscale di polizia, da fare invidia a qualsiasi regime autoritario,con il miraggio dell’abbattimento della dittatura degli spread e della tirannide dei mercati. Elio Lannutti (Presidente Adusbef) Roma, 8 dicembre 2011 Art. 12 (Manovra Monti) Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”. 2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei; b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro; c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze; d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo; e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”.

08/12/2011

Documento n.9098

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