IVA SU COMMISSIONI FONDI INVESTIMENTO: BANCHE PREPARANO STANGATA SU INVESTITORI? ADUSBEF- FEDERCONSUMATORI, HIEDONO A BANKITALIA URGENTE INTERVENTO

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COMUNICATO STAMPA

 IVA SU COMMISSIONI FONDI INVESTIMENTO: LE BANCHE PREPARANO LA STANGATA SUGLI INVESTITORI ? ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI, CHIEDONO A BANKITALIA IMMEDIATA ISPEZIONE PER EVITARE SALASSO. ENNESIMA 'REGALIA' LA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE BANKITALIA,CHE NON DIVENTA PUBBLIC COMPANY COME INGANNEVOLMENTE AFFERMATO DAL MINISTRO SACCOMANNI. 

   A seguito di una pronuncia della Corte di Giustizia del 2006, l’Amministrazione finanziaria ha richiesto a talune banche il versamento dell’IVA a valere sulle commissioni percepite per le prestazioni di banca depositaria effettuate in favore e per conto dei fondi comuni di investimento a far data dall’esercizio 2006.   Nelle prime pronunce rese al riguardo, le Commissioni Tributarie hanno statuito la fondatezza della pretesa avanzata dall’Agenzia delle Entrate (Commissione Tributaria Provinciale di Milano del 19 novembre 2012), pur riconoscendo l’annullamento delle sanzioni, per l’obiettiva incertezza interpretativa della materia.      Nella definizione di una soluzione transattiva tra l’Amministrazione Finanziaria e gli intermediari interessati, che vede il coinvolgimento di Abi ed Assogestioni, quali Organi rappresentativi delle istanze formulate dalle rispettive categorie di operatori (banche ed Sgr), è intervenuta Bankitalia, che in data 22 ottobre 2013, con una specifica lettera n. prot.368880/13, ha invitato le predette Associazioni di categoria "a interessare gli operatori affinché pervengano a soluzioni non conflittuali, uniformate il più possibile a canoni di equità e sostenibilità, specie con riguardo alla tutela degli interessi dei sottoscrittori dei fondi", in modo da non far gravare l’onere fiscale in questione sul patrimonio autonomo del fondo e quindi, in definitiva, sui partecipanti-risparmiatori.    Rivalersi sui partecipanti, oltre ad essere una soluzione iniqua, perché potrebbe colpire il valore dell’investimento di soggetti che non hanno fruito in alcun modo dei servizi di depositaria, come coloro che hanno acquistato quote del fondo in esercizi successivi a quello cui si riferisce l’accertamento tributario (come sottolineato anche dalla Banca d’Italia nella lettera citata), potrebbe essere impraticabile anche nel caso di servizi prestati dalla depositaria in favore di fondi oggi non più esistenti (e anche questo aspetto e puntualmente evidenziato dalla Banca d’Italia), che ha invitato inoltre ad una "tutela degli interessi dei sottoscrittori dei fondi”.    L’interesse dei partecipanti al fondo costituisce, nella valutazione normativa, la stella polare cui deve ispirarsi, "in modo indipendente", la condotta tanto della Sgr che della banca depositaria (cfr. l’art. 36, comma 4, TUF), poiché ai sensi del Regolamento Bankitalia sulla gestione collettiva del risparmio dell’8 maggio 2012, come rivisitato dal Provvedimento 8 maggio 2013, “il compenso da riconoscere alla banca depositaria" rientra tra le "spese a carico del fondo" (cfr. il Tit. V, Cap. I, Sez. II, par. 3.3.1). Ed é vero pure che l’lVA concorrerebbe a formare tale voce di spesa per il fondo. Ma la disposizione appena menzionata presuppone che vi sia una "attinenza" temporale dell’onere alla prestazione; ossia che in ogni esercizio siano imputati al fondo i costi di prestazioni rese in quell’esercizio. In altri termini, il criterio "ordinario" di imputazione delle spese di depositaria non copre l’ipotesi degli oneri sopravvenuti in ragione di un mutamento del quadro normativo o di una diversa interpretazione del quadro normativo previgente, frustrando in caso contrario, l’affidamento dei successivi sottoscrittori delle quote e, più in generale, del mercato in ordine al valore effettivo o reale della quota.    E non è un caso che Bankitalia, nella lettera più volte menzionata, insista sulla necessità che sia definito "in modo chiaro e inequivocabile il trattamento fiscale delle commissioni sui servizi di banca depositaria", anche attraverso una modifica del regolamento di gestione dei fondi. Non sembra si possa giungere a conclusione diversa adducendo l’inciso della lettera di Bankitalia, secondo cui: “E’ anche emerso che le banche depositarie, una volta aderito alla soluzione transattiva definita all’esito della trattativa, potrebbero esercitare l'azione di rivalsa verso i fondi interessati, addebitando loro l’importo dell’ 'IVA corrisposta”.    Nonostante tale invito di Bankitalia a non rivalersi sugli investitori, Adusbef e Federconsumatori hanno ragione di ritenere che Abi ed Assogestioni si accingono a preparare una stangata di decine di milioni di euro (forse centinaia per l’Iva non calcolata dal 2006), addossando i costi della condanna delle commissioni tributarie e della Corte di Giustizia del 2006, sui risparmiatori i cui guadagni nei Fondi sono assottigliati dagli onerosi costi di gestione, tra i più alti del mondo.   Poiché prevenire è meglio che curare, Adusbef e Federconsumatori, scandalizzate dai continui "regali" che il Governo Letta sta concedendo alle banche, come la rivalutazione delle quote della Banca d'Italia (che non diventa una public company come ingannevolmente affermato dal ministro Saccomanni, termine che sta ad indicare la partecipazione pubblica dei risparmiatori, non delle solite combriccole di potere); i regali fiscali di 19,4 miliardi di euro dal 2015 al 2022, ben 2,4 miliardi di euro l’anno (eccetto per il 2014, dove le banche pagheranno maggiori tasse per 2,3 miliardi); le garanzie sulle obbligazioni tossiche appioppate dalle banche allo Stato per un valore di 160 miliardi di euro; la pubblica malleva sulla Cassa Depositi e Prestiti per consentire alle banche di pagare fior di dividendi alle Fondazioni bancarie, chiedono ai signori di Bankitalia di essere conseguenti all’invito rivolto con la lettera del 22 ottobre 2013 ad Abi ed Assogestioni, inviando una urgente ispezioni alle banche depositarie, per impedire che scatti la stangata di Natale, su migliaia di risparmiatori già fin troppo taglieggiati dalla voracità degli Istituti di Credito.

 

                                                                                                                                                  

 

28/11/2013

Documento n.9558

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