Il testo della legge finanziaria 2005 in discussione

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Il testo della legge finanziaria 2005 Cdm 29.9.2004 TITOLO 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO, Art. 1 Risultati differenzìali del bilancio dello Stato TITOLO Il DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA CAPO 1 SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 2 Limite all’incremento delle spese delle pubblicke amministrazìoni Art. 3 Bilancio dello Stato Art. 4 Limitazione ai pagamenti Art. 5 Disposizioni sulla tesoreria Art. 6 Patto di stabilità interno per gli enti territoriali Art. 7 Altri enti Art. 8 Disposizioni in materia di finanza regionale CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE Art. 9 Aperture di credito Art. 10 Rinegoziazione mutui Art. 11 Contabilizzazìone debito Art. 12 Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie Art. 13 Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturalì Z> CAPO III INTERVENTI IN MATERIA DI PERONALE E ORGANIZZAZIONE. AMMINISTRATIVA Art. 14 Oneri contrattuali Art. 15 Personale a tempo determinato Art. 16 Prosecuzione di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici ed altre disposizioni in materia di organizzazione scolastica Art. 17 Divieto di estensione dei giudicati e altre norme processuali Art. 18 Riorganizzazione delle strutture in materia di tutela dall’inquinamento marino e dì energie rinnovabili CAPOIV INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE Art. 19 Gestioni previdenzìali Art. 20 Trasferimenti all’IN.P.S. Art. 21 Invalidità civile e asili nido aziendali CAPO V INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO Art. 22 Interventi nel settore sanitario Art. 23 Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime CAPO VI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI Art. 24 Limiti di impegno Art. 25 Attività in materia ambientale e culturale Art. 26 Disposizioni in materia diprotezione civile Art. 27 Rifinanziamento di misure a sostegno dell’ innovazione e delle tecnologie, incluse la dìffusione della televisione digitale l’accesso a larga banda ad internet e lo sviluppo delle comunìcazioni CAPO VII ALTRI INTERVENTI Art. 28 Gestioni liquidatorìe Art. 29 Disposizioni varie Art. 30 Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali e Museo della Shoah Art. 31 Interventì in materia di giustizia TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA Art. 32 Redditi immobiliari. Lotta al sommerso Art. 33 Contrasto all’evasione in materia di Iva Art.34 Accertamento e riscossione Art.35 Demanio e patrimonio pubblico Art. 36 Regimi speciali e disposizioni varie TITOLO IV NORME FINALI Art. 37 Norme finali Art. 38 Copertura finanziaria ed entrata in vigore DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO Art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) I. Per l’anno 2005, il livello massimo del. saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in XXX milioni di euro, al netto di XXX milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, -il livello massimo del ricorso al mercato--- finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a XXXXX milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in XXX milioni di euro per l’anno finanziario 2005. 2. Per gli anni 2006 e 2007 il. Livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro, al netto di XXXX milioni di euro per gli anni 2006 e 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in XXX milioni di euro ed in XXX milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e g. si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o nistrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla non-nativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze, connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA Capo I SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 2 Limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni) I. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007, la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella G.U.R.I. non oltre il 31 luglio di ogni. anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente, anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato,per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie. 3. Le predette Amministrazioni, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti, con quanto previsto nel comma I. Art. 3 (Bilancio dello Stato) i. Al fine di assicurare . il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivii di cui all’articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese, aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche Amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell’articolo ~ nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte al sensi dei decreto legge 12 luglio 2004,, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa anche mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa. 2. Per il triennio 2005 - 2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di straordinaria necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. Le dotazioni indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo. Art. 4 (Limitazione ai pagamenti) I. Per l’anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, per i settori di intervento di cui ai punti a), b) e e), è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati: a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) per complessivi 1.850 miliomi; b) fondo investimenti - incentivi alle imprese ` del Ministero delle attività produttive, 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo Innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a); e) interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge I’ agosto 2002, n. 166, articolo 13 comma 1 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a); 2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Politiche di Sviluppo Coesione e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi. 3. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al, comma 1, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l’intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo, del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo prevista dall’articolo 14 del Regolamento CE 1260199, i predetti limiti settoriali possono essere modificati con Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, in relazione all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30% della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali. nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica . diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Art. 5 (Disposizioni sulla tesoreria) 1 - A modifica di ’quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato - fatta eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo 2, commii 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del servizio sanitario nazionale, le società Poste Italiane S.p.A. e Ferrovie.S.p.A., i conti intestati all’Unione europea e quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i conti istituiti nell’anno precedente quello di riferimento - non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. 2. 1 soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l’eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con decreto del Ministro. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le s pese indifferibili la cui - mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle finanze. Art. 6 ( Patto di stabilità interno per gli enti territoriali) I. Al fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzanoo e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concorrono, in armonia con i principi recati dall’articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennioo 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commii, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d’incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo. 3. Il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono disciplinate dall’articolo Y; e) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti; d) spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell’articolo 2. 4. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti de Ile maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali. Resta ferma per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario. 5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l’Istituto nazionale di statistica. 6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5. 000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 3 coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell’ente. A seguito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei lirniti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 7, 8, 9 e 10. 7. Per gli enti locali di cui al comma 1, l’Organo di revisione economico - finanziaria di cui all’articolo 234 del decreto legislativo n. 267 del 2000 verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell’interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. 8. Gli enti locali di cui al comma 1 che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l’anno precedente non possono a decorrere dall’anno 2006: a) effettuare spese per a cquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente’ ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall’anno 2005 il limite ècommisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell’anno 2003; b) procedere ad assunzionii di personale a qualsiasi titolo; c) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. 9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2004. 10. A decorrere dall’anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l’anno, 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 11. Gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell’anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 2. 12. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull’andamento delle spese. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all’UPI, all’AINCI e all’UNCEM. 13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nel confronti degli enti ed organismi strumentali. 14. Sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi come modificato ed integrato dagli articoli 1-quater e l-quinques del decreto legge 31 marzo 2003, n- 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli ’ enti territoriali per gli anni 2005 e successivi e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge. Art. 7 (Altri enti) l. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco n. 1 di cui al comma 1 dell’articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza privatizzate, nonché delle altre associazioni e fondazioni di diritto.. privato, possono annualmente incrementare le proprie spese in misura non superiore al 2 per cento rispetto al precedente esercizio. Agli enti indicati negli articoli 3, 5 e 21, nonché all’articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista. Art. 8 (Disposizioni in materia di finanza, regionale) I. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle Regioni a statuto ordinano per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l’importo annuo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le Regioni entro il M aprile 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all’articolo 1, comma, 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 come, da ultimo, modificato dall’articolo, 3, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 - ai fini dell’aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentarsi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. 2. Ai fini della determinazione dell’aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresi conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle Regioni a statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dIcembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al richiamato articolo 70 è soppresso. 3. 11 Fondo di cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è utilizzato anche per l’esercizio, delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell’articolo, 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 4. Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al il dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresi, l’applicazione del predetto comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell’aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del . medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa. 5. Sono autorizzate, a carico di somme a, qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna Regione - connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall’art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sulla base della proposta presentata -dalle Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, . Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall’esercizio 2005. Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE Art. 9 (Aperture di credito) I. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche.: a) all’articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;"; b) all’articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al primo luglio seguente o al primo gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno, può essere, anticipata al primo luglio dello stesso anno;" c) dopo l’articolo 205 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) 1 - Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo. 2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di. apertura di credito si considerano impegnate all’atto della stipula del contratto stesso’ e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell’esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono - residui attivi. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui al precedente ari 203, comma 1, e ne rispetto dei limiti di cui all’art. 204, comma 1 calcolati con riferimento all’importo complessivo dell’apertura di credito stipulata. 4. L’utilizzo del ricavato dell’operazione èsottoposto alla disciplina di cui all’art. 204, comma 3. 5. 1 contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ufficio delle relativo delegazioni di pagamento ai sensi del successivo ari 206. L’erogazione dell’intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell’apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale; b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data dell’erogazione; c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortarnento e sino alla scadenza della prima rata; e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definivi o esecutivi, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto interministeriale 1 dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del precedente comma 5."; d) all’articoIo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente: ’1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente ’capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del successivo comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente stesso.". 2. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3 e 211, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3 All’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono soppresse le parole "e contrarre mutui", e le parole "o dell’accensione". Art. 10 (Rinegoziazione mutui) 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri’ di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni che non potranno in nessun caso essere comprese nel piano di ammortamento. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica- delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale. 2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il Pagamento dei mutui con oneri integralmente 0 parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1. 3. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dal commi 1 e 2 l’ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 1, all’Amministrazione statale interessata, la relativa documentazione: contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso 4. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell’emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa un’operazione di swap per l’ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto ministeriale 1/12/2003, n. 389, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 4 febbraio 2004, n.28. Art. 11 (Contabilizzazione debito) I. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bòlzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. 2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell’Amministrazione pubblica che assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un’Amministrazione pubblica diversa. L’Amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un’Amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo Pelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L’Istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia all’Amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell’operazione. 2. Le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie. Art. 12 (Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie) I. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l’anno 2005, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L’individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti, sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite ’ i loro tesorieri, al sistema informativo, delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE - istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con il predetto decreto vengono altresi definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può esser 1 e estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti. 2. L’art. 213 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: 1 "1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’art. 226. 2. La convenzione di tesoreria di cui all’art. 210 può prevedere che la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con rilascio della quietanza di cui. al successivo art. 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella ~. predetta convenzione di tesoreria.". 4. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione della attività amninistrativa, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di concerto con il Ministro dell’economia. e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli Uffici all’estero. Art. 13 (Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali) I. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al sistema assicurativo contro danni, l’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo d solidarietà nazionale - interventi indennizzatori viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo èdestinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all’articolo 1, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale -incentivi assicurativi 2. All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Per la dotazione finanziaria del ’Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui’ all’articolo 1, comma 3, lett. a), si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori destinato agli interventi di cui. all’articolo 1, comma 3, lett. b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, cosi coni e determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria". 3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l’anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l’ISMEA, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni." Capo III INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 14 (Oneri contrattuali) I. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo ’20 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contraffazione collettiva nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2005, di 56 milioni di euro. 2. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono micrementate, a de

01/10/2004

Documento n.4159

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