IL CNU (CONSIGLIO DEGLI UTENTI) E CHELI (AUTORITA’ PER LE TLC) NELLA BUFERA.

in Comunicati stampa
COMUNICATO STAMPA DELL’INTESA DEI CO0NSUMATORI IL CNU (CONSIGLIO DEGLI UTENTI) E CHELI (AUTORITA’ PER LE TLC) NELLA BUFERA. LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ESCLUSE DAL CNU CHIEDONO UNA INDAGINE PENALE L’AUTORITA’ DELLE TLC HA AGGIUSTATO I CRITERI PER LE NOMINE DOPO L’ARRIVO DELLE CANDIDATURE CONSENTENDO QUINDI A CHI NON AVEVA I REQUISITI, DI ACCAPARRARSI LA POLTRONA DA 18.000 EURO ANNUI. ESPOSTO ANCHE ALLA CORTE DEI CONTI La delibera 310/99 dell’ Autorità per le comunicazioni ha stabilito, ai fini dell’individuazione delle associazioni nominabili all’interno del CNU (Consiglio Nazionale degli utenti), l’obbligo di fare “espresso riferimento ai criteri di cui all’art. 5 comma 2 lett a, b, d, e, f della L. 30 luglio 1998 n. 281” . Ne consegue quindi che nessun atto regolamentare o delibera emessa DOPO L’ARRIVO DELLE CANDIDATURE potrebbe mai derogare alle regole fissate nella citata deliberazione regolamentare pubblicata sulla G.U., trattandosi di procedura paraconcorsuale. Questo significa che ove qualcuno avesse ritenuto (una volta ricevute le domande, esaminate le stesse, e dedotto che non ce l’avrebbero fatta alcune associazioni e candidati - specie quelli già in carica o provenienti da enti “amici” - a rientrare nella rosa delle nominabili) di poter cambiare le regole per consentire agli “amici” di rientrarci, non solo tale decisione sarebbe nulla per mancata pubblicazione sulla GU , fatto che avrebbe consentito a TUTTI di modificare le domande o la documentazione, ma sarebbe CRIMINOSA per abuso di atti di ufficio. Ma non finisce qui. Il citato art. 5 comma 2 alla lett. a prevede infatti che l’associazione designata debba prevedere “come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e senza fine di lucro”; ebbene, tra gli atti già depositati ed in particolare dalle autocertificazioni dei legali rappresentanti di alcune associazioni designanti, è stato dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 5 comma 2 lett. a) , che al contrario risulta inesistente come si evince anche dagli stessi statuti. Tale comportamento e tali dichiarazioni costituiscono ipotesi penalmente rilevante per i reati di falso, aggravato nelle varie ipotesi, tentativo di truffa ai danni dell’Autorità e dei terzi, e/o di concorso in truffa e abuso di atti di ufficio a carico di quei funzionari che avrebbero consentito o agevolato tale omissione e la nomina in mancanza di tali requisiti. La situazione appena descritta configura non solo una clamorosa violazione della delibera 310/99 della Autorità, in nessun modo adeguatamente contestati, ma soprattutto l’impossibilità per fini etici, sociali, e di rispetto della legge, di consentire il funzionamento di un organo totalmente illegale, con acquisizione del diritto dei suoi componenti anche al compenso di 18.000 euro annui (20.000 per il presidente), né pare possibile consentire l’esercizio di funzioni pubbliche delicatissime a soggetti totalmente sforniti dei requisiti di legge. Ciò specie in vista di un importantissimo convegno cui costoro dovrebbero essere presenti illegittimamente nominati ad avallare una Auditel abnorme e illegale. Per tutti questi motivi le associazioni dell’Intesaconsumatori (ADOC, ADUSBEF, CODACONS e FEDERCONSUMATORI) che già contro le nomine del CNU si sono rivolte al Tar del Lazio, hanno chiesto alla Procura della Repubblica di Roma una indagine penale per accertare i fatti sopradescritti, e hanno investito della questione anche la Corte dei Conti, in relazione al denaro pubblico destinato a finanziare l’attività del Consiglio.

23/09/2004

Documento n.4137

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