IL 5 OTTOBRE P.V INIZIA A MILANO IL PROCESSO CONTRO GLI AUTORI DELLO SCANDALO PARMALAT

in Comunicati stampa
IL 5 OTTOBRE P.V INIZIA A MILANO IL PROCESSO CONTRO GLI AUTORI DELLO SCANDALO PARMALAT,DOVE ADUSBEF,CHE L’AVEVA SEGNALATO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IL 12 DICEMBRE 2003,PUBBLICANDO SUL SITO UN FAC SIMILE DI DENUNCIA, CHIEDERA’ DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE. Nell’udienza preliminare che si svolgerà per la prima volta all’Aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano e che diventerà "aula d’udienza" il prossimo 5 ottobre,in occasione del processo ai protagonisti dello scandalo Parmalat davanti al giudice Cesare Sacconi,anche Adusbef-che aveva denunciato nel dicembre scorso una delle più gravi truffe finanziarie che ha coinvolto 135 mila risparmiatori (tra azionisti ed obbligazionisti) per un controvalore di 14 miliardi di euro-chiederà la costituzione di parte civile tramite l’avv. Antonio Tanza,vice presidente Adusbef. Alla decisione di utilizzare l’aula che normalmente ospita l’inaugurazione dell’anno giudiziario, si è arrivati per la necessità di ospitare non solo i 32 imputati ed i rispettivi difensori, ma soprattutto le centinaia di risparmiatori che si ritengono danneggiati e hanno chiesto di costituirsi parte civile nella speranza di ottenere un risarcimento del danno subito. Il procedimento milanese riguarda i reati di aggiotaggio e false comunicazioni alla Consob, mentre le competenze in relazione all’accusa di bancarotta restano alla magistratura di Parma. Adusbef che aveva inserito un fac-simile di denuncia il 13 dicembre scorso,da inviare alla Procura di Milano per far radicare nel capoluogo lombardo il processo contro coloro che propendevano per l’incompetenza di quel Tribunale,è grata ai giudici del pool dei reati finanziari di Milano che in circa 10 mesi, hanno istruito un processo difficile,mentre attende ancora dal Tribunale di Brescia la fissazione dell’udienza preliminare dello scandalo Bipop-Carire, denunciato sempre da Adusbef 3 anni addietro (ottobre 2001) con alcuni reati,quali l’associazione a delinquere caduti in prescrizione nei 36 mesi inspiegabilmente trascorsi,contro i quali si opporrà quando verrà fissata la prima udienza. Allegato il testo della costituzione di parte civile al Processo Parmalat. Il Presidente Elio Lannutti Roma, 2 ottobre 2004 TRIBUNALE PENALE DI MILANO - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTO PENALE N 10465/04 R.G.N.R. E N. 2423 N.R.G. GIP Atto di Costituzione di parte civile (art. 78 c.p.p.) I sottoscritti: 1. _________________ nato il ________ a ________ e residente a ______ in Via _________, ____; 2. _________________ nato il ________ a ________ e residente a ______ in Via _________, ____; 3. _________________ nato il ________ a ________ e residente a ______ in Via _________, ____; associati ADUSBEF 1 onlus, elettivamente domiciliati in _________ alla via _______________ nr.___, presso e nello studio dell’Avv. Antonio TANZA (c/° studio Avv. __________) che li rappresenta e difende in virtù delle procure speciali allegate in calce al presente atto e facenti corpo unico con il presente DICHIARANO DI COSTITUIRSI a norma degli artt. 74 e ss. c.p.p., come in effetti, con il presente atto si costituiscono, PARTI CIVILI nel processo penale n. 10465/04 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e n. 2423 R.G.GIP rubricato a carico di: A 1. TANZI Calisto, nato il 17 novembre 1938 a COLLECCHIO (PR), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv.to Fabio Belloni, in Milano Via Larga n. 15; difeso altresì dall’Avv.to Giampiero Biancolella con studio in Milano, Via Manzoni n. 12; 2. Tanzi Stefano, nato il 23 luglio 1968 a PARMA (PR), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv.to Sergio Ravaglia con studio in Milano, Via Petrarca n. 18; difeso altresì dall’avvocato Tullio Padovani del Foro di Pisa; 3. TANZI Giovanni, nato il 13 marzo 1943 a COLLECCHIO (PR), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv.to Luigi De Giorgi, con studio in Parma, Via Cairoli n. 6; 4. TONNA Fausto nato il 19 dicembre 1951 a PARMA (PR), elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori di fiducia avv.ti Oreste Dominion e Giovanni Ponti entrambi con studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 46; 5. DEL SOLDATO Luciano nato il 23 febbraio 1959 a FELINO (PR), residente in Collecchio Strada Nazionale Ovest n. 21; difeso di fiducia dagli avvocati Luigi Stortoni e Aldo Meyer, con studio in Bologna, Via San Vitale n. 22, Bologna; 6. BARILI Domenico, nato il 13 ottobre 1933 a TIZZANO VAL PARMA (PR), elettivamente domiciliato presso il proprio difensore di fiducia Avv. Fabio Fabbri con studio in Parma, Piazza Garibaldi n. 17; difeso altresì dall’Avv. Piermaria Corso, con studio in Milano, Viale Regina Margherita n. 39; 7. GIUFFREDI Francesco nato il 15 gennaio 1943 a COLLECCHIO (PR), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Fabio Fabbri, con studio in Parma, Piazza Garibaldi n. 17; difeso altresì dall’ Avv. Piermaria Corso, con studio in Milano, Viale Regina Margherita n. 39; 8. FERRARIS Alberto nato il 10 settembre 1958 a ANKARA (TURCHIA), elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori di fiducia, avvocati Francesco Arata e Antonella Zoni in Milano, Viale Majno n. 3; 9. SILINGARDI Luciano nato il 18 febbraio 1940 a LAMA MOCOGNO (MO), elettivamente domiciliato presso il proprio difensore di fiducia Avv.to Luca Troyer, con studio in Milano, Via Spartaco n. 27; difeso altresì dall’Avv.to Giuseppe Insalata del Foro di Parma, 10. VISCONTI Paola nata il 16 dicembre 1967 a PARMA (PR), elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv.to Lucio Lucia in Milano, Via Cesare Battisti n. 1; difesa dallo stesso; 11. MISTRANGELO Piero nato l’11 marzo 1941 a VARESE (VA), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore avv.to Ermenegildo Costabile, con studio in Milano, Via Freguglia n. 10; difeso altresì dall’Avv.to Ciro Perrelli del Foro di Avellino; 12. SCIUME’ Paolo nato il 31 gennaio 1943 a CARPI (MO), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Federico STELLA, in Milano, via Alberto da Giussano n. 15; difeso altresì dall’ALA. Luigi FORNARI con studio in Milano, Via Alberto da Giussano n. 15; 13. BARACHINI Enrico, nato il 27 luglio 1935 a PISA (PI), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Carlo Baccaredda Boy con studio in Milano, Via Bianca Maria n. 25; difeso altresì dall’avv. Stefano Del Corsa, con studio in Pisa, Via Zamenhof n. 12; 14. BRUGHERA Mario nato il 10 marzo 1935 a MILANO (MI), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Gianmaria Chiaraviglio in Milano, Largo Augusto n. 3; difeso altresì dall’Avv. Renato D’AURIA, con studio in Milano, Via Donizetti n. 24; 15. FERRETTI Orate, nato il 12.02.1936 a PARMA, elettivamente domiciliato in Parma, presso il proprio studio professionale sito in Via Casa Bianca n. 38; difeso dagli Avvocati Giacomo Gualtieri, con studio in Milano, Via Sant’Antonio n. 11 e dall’Avv. Mario Bonati, con studio in Parma, Strada degli Ospizi Civile n. 2/B; 16. NUTI Massimo nato il 22 dicembre 1963 a LA SPEZIA (SP), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore Avv.to Giacomo Gualtieri, con studio in Milano, Via Sant’Antonio n. 11; difeso altresì dall’Avv. Mario Bonati, con studio in Parma, Strada degli Ospizi Civili n. 2/B; 17. BONICI Giovanni nato 11 1 agosto 1967 a BORGO VAL DI TARO (PR), elettivamente domiciliato pressa lo studio dall’Avv. Antonino Tuccari, con studio in Parma, Via Petrarca n. 8; difeso dallo stesso; 18. BOCCHI Gianfranco nato il 12 agosto 1959 a COLLECCHIO (PR), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Piero Magri, con studio in Milano Via Morosini n. 39; altresì difeso dall’Avv. Salvatore Pino, con studio in Milano, Via Morosini n. 39 19. PESSINA PESSINA Claudio nato il 20 gennaio 1952 a COLLECCHIO (PR), elettivamente domiciliato presso la studio del proprio difensore di fiducia Avv.to Oreste Giambellini, con studio in Milano, Largo Augusto n. 1; difeso altresì dall’Avv.to Salvatore Pino, con studio in Milano, Via Morosini n. 39; 20. PETRUCCI Andrea nato il 21 giugno 1956 a AJACCIO (FRANCIA), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.to Luca D’Auria in Milano, Via Donizetti n. 24; difeso altresì dall’Avv.to Alfredo Carpinelli, con studio in Milano Via Fontana n. 5; 21. GORRERI Franco nato il 16 febbraio 1952 a COLLECCHIO (PR), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv.to Mario Bonati in Parma, Strada degli Ospizi Civili n. 2/B, difeso altresì dall’Avv.to Romano Corsi del Foro di Reggio Emilia; 22. MAMOLI Adolfo nato il 29 aprile 1945 a MILANO (MI), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore Avv.to Giovanni Paolo Accinni in Milano, Via Carducci n. 22; difeso altresì dall’Avv.to Cesare Giordanengo, con studio in Torino via Ettore De Sonnaz n. 11; 23. ROVELLI Giuseppe, nato a Firenze il I2 maggio 1957, elettivamente domiciliato presso lo studio del propria difensore Avv.to Giovanni Paolo Accinni, in Milano Via Carducci n. 22; difeso altresì dall’avvocato Cesare Giordanengo con studio in Torino, Via Ettore De Sonnaz n. 11; 24. PENCA Lorenzo nato il 6 maggio 1946 a PAVIA (PV), elettivamente domiciliato in Arona, via Liberazione n. 81; difeso dall’Avv.to Salvatore Stivala con studio in Milano, Via Podgora n. 6; 25. BIANCHI Maurizio nato il 26 luglio 1950 a COMO (CO), elettivamente domiciliato presso la propria la propria residenza sita in Como, Via XX Settembre n. 30, difeso di fiducia dall’Avv. Salvatore Stivala, con studio in Milano, Via Podgora a 6; 26. ZINI Gian Paolo nato il 18 agosto 1958 a REGGIO NELL’ EMILIA (RE), elettivamente domiciliato presso no studio del proprio difensore di fiducia avv.to Massimo Di Noia, in Milano Corso Venezia n. 40; altresì difeso dall’ Avv.to Francesca Carangelo del Foro di Milano; imputati come in atti: I del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 e n. 2 c.p., 2637 codice civile, in concorso tra loro e con altri, perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffondevano, in tempi diversi e per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa - presso la quale sono tenuti e scritture contabili ed i libri sociali (pure della controllante Coloniale spa), e che si occupa (anche attraverso la gestione del sito internet) della diffusione dei comunicati stampa nonché dei rapporti con le istituzioni, il mercato e la comunità finanziaria - notizie false, con le quali fornivano rassicurazioni circa la solidità finanziaria del gruppo Parmalat, invece in crisi a far data per lo meno dal 1999, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano. Realizzando, altresì, condotte tutte (e anche separatamente) idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni riferibili al gruppo PARMALAT, facendo conseguire a detti strumenti finanziari un valore notevolmente superiore rispetto a quello che avrebbero potuto e dovuto esprimere. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone, nonché, limitatamente a TANZI Calisto, TONNA Fausto, DEL SOLDATO Luciano di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, e, limitatamente a TANZI Calisto, TONNA Fausto, DEL SOLDATO Luciano, TANZI Stefano, FERRARIS Alberto Maurizio di aver diretto l’azione delle persone che sono concorse nel reato. II del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112, n. 1 e n. 2, c.p., 2638 codice civile, in relazione agli artt. 114 e 115 t.u.m.f., in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Parmalat Finanziaria spa (società quotata alla Borsa Valori di Milano e compresa nel mib 30) e del gruppo; in particolare, a partire dal luglio 2003, alle richieste della CONSOB, indirizzate sia agli amministratori di Parmalat Finanziaria spa sia al Collegio Sindacale che ai revisori (Deloitte & Touche S.p.A. e Grant Thornton S.p.A.), di informazioni sulla situazione finanziaria del Gruppo Parmalat, sulla consistenza e le modalità di gestione della liquidità nonché sull’entità delle emissioni obbligazionarie del Gruppo Parmalat, tenuto conto dei bonds asseritamene riacquistati al 30.06.2003, gli amministratori di Parmalat Finanziaria spa e gli organi di controllo, rispondevano con note trasmesse alla CONSOB (il riferimento é alle "risposte", sia della PARMALAT FINANZIARIA, sia del Collegio Sindacale, sia dei revisori DELOITTE e GRAN THORNTON, nel corso del 2003, in atti), comunicando dati, dapprima lacunosi, poi palesemente falsi con riferimento al reale ammontare della Posizione Finanziaria Netta del gruppo. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo più di cinque persone, nonché, limitatamente a TANZI Calisto, TONNA Fausto, DEL SOLDATO Luciano di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, e, limitatamente a TANZI Calisto, TONNA. Fausto, DEL SOLDATO Luciano, TANZI Stefano, FERRARIS Alberto Maurizio di aver diretto l’azione delle persone che sono concorse nel reato. III del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7, 112 n. 1 e n. 2 c.p., 2624 commi 1 e 2 codice civile, in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine far conseguire ai responsabili del gruppo Parmalat un ingiusto profitto, nelle relazioni di certificazione emesse a Milano dalla società Deloitte & Touche in relazione ai bilanci civilistici e consolidati di Parmalat Finanziarla spa, riguardanti gli esercizi 1999 - 2002 e semestrale 2003 nonché del bilancio consolidato della subholding Parmalat spa, consapevolmente e con l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestavano il falso ed occultavano informazioni rilevanti sulle effettive condizioni economiche della predetta società sottoposta a revisione, in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sociali e cagionando agli stessi un danno patrimoniale di rilevante entità. Con le circostanze aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone, nonché, limitatamente a MAMOLI, ROVELLI, TANZI Calisto, PENCA, BIANCHI, TONNA, DEL SOLDATO di aver promosso e organizzato la cooperazione nel reato nonché di aver diretto l’azione delle persone che sono concorse nel reato. IV del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7, 112 n. 1 e n. 2 c.p., 2624 commi 1 e 2 codice civile, in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine far conseguire ai responsabili del gruppo Parmalat un ingiusto profitto, essendo la Grant Thorton incaricata della revisione dei bilanci civilistici di alcune società del gruppo (tra le quali la BONLAT e la PARMALAT spa), nelle attività di certificazione effettuate, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni. Con le circostanze aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone, nonché, limitatamente a MAMOLI, ROVELLI, TANZI Calisto, PENCA, BIANCHI, TONNA, DEL SOLDATO di aver promosso e organizzato la cooperazione nel reato nonchè di aver diretto l’azione delle persone che sono concorse nel reato. Processo penale, rubricato altresì a carico di: B 1. SALA Luca nato l’1 dicembre 1963 a MILANO (MI), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore avv.to Salvatore Catalano, con studio in Milano, Via Cesare Battisti n. 23; 2. LUZI Antonio, nato il 8 aprile 1972 a FANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv. Salvatore CATALANO, con studio in Milano, Via Cesare Battisti n. 23; 3. MONCADA Luis, nato il 4 maggio 1956 a MANAGUA, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Gionata Scaglia, con studio in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 54; difeso dallo stesso; (GIURALAROCCA - per il quale si procede separatamente) imputati come in atti del delitto p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1 e 2, 81 cpv, 61n. 2 ,7 ed 11 c.p. 2637 c.c., perché , in concorso tra loro. Nonchè con TANZI Calisto, TONNA, DEL SOLDATO, BARILI, FERRARIS (quali consiglieri del CDA di Parmalat Finanziaria spa), MAMOLI e ROVELLI (quali revisori della Deloitte & Touche) ZINI (quale consulente). Con le aggravanti di aver commesso il fatto in numero superiore a cinque persone e cagionando un danno di rilevante entità ai risparmiatori ed abusando, Sala, Luzi e Moncada, del rapporto professionale con la BofA. I1 Sala, altresì,in qualità di organizzatore. Processo penale, rubricato altresì a carico di, quali civilmente responsabili: C 1. ITALAUDIT spa (già Grant Thornton spa), con sede in Milano, Largo Angusto n. 2, responsabile ex art. 25- ter comma 1 lett. g), r), s), 2 d. lgs. 231/01 in relazione ai delitti di cui agli artt. 2624, 2637, 2638 c.c., perché, non avendo adottato alcun modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione di reati, rendeva possibile a: - PENCA Lorenzo, presidente del consiglio di amministrazione della società di revisione Grant Thornton spa, - BIANCHI Maurizio, consigliere di amministrazione della società di revisione Grant Thornton spa, la consumazione dei reati indicati ai capi a), b), c), d), reati commessi nell’interesse della Grant Thornton spa, che, nel corso degli anni, manteneva, prima, il mandato di revisore del gruppo Parmalat, poi - quando si era reso necessario per legge l’avvicendamento - il mandato dì revisore secondario (con Deloitte & Touche revisore primario). Con la circostanza aggravante del rilevante profitto a favore dell’ente. 2. D.T. spa (già Deloitte & Touche spa) - Deloitte & Touche spa (gia Nuova Deloitte & Touche Italia spa) in quanto cessionaria del ramo d’azienda relativo alla certificazione obbligatoria, con sede in Milano, Via Olona n. 2, responsabili ex art. 25- ter comma 1 lett. g), r), s), 2 d. lgs- 231/01 - la prima fino al 30.07.2003, la seconda dal 31.07.2003 al dicembre 2003 - in relazione ai delitti di cui agli artt. 2624, 2637, 2638 c.c., perché, non avendo, entrambe, adottato alcun modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione di reati, essendosi limitate a recepire manuali tecnico - operativi ad uso del personale verificatore, rendeva possibile a: - MAMOLI Adolfo, amministratore delegato di D.T. spa (già Deloitte & Touche spa), - ROVELLI Giuseppe, consigliere di 1nmministrazione di D.T. spa (già Deloitte & Touche spa), la consumazione dei reati indicati ai capi a), b), c), d), reati commessi nell’interesse della D.T. spa (già Deloitte & Touche spa), che, nel corso degli anni, acquisiva e manteneva il mandato di revisore primario del gruppo Parmalat (con revisore secondario Grant Thornton spa). Con la circostanza aggravante del rilevante profitto a favore dell’ente. 3. Bank of America - filiale italiana, con sede in Milano Corso Matteotti, responsabile ex art. 25- ter comma 1 lett. r), 2 d.lgs. 23.11.2001 in relazione al delitto di cui all’art. 2637 c.c., perché, non avendo adottato alcun modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione di reati, radeva possibile a: - SALA Luca responsabile del team corporate finance and relationship management, - LUZI Antonio componente del team corporate finance and relationship management di cui era responsabile SALA, - MONCADA Luis responsabile portafoglio credito della filiale italiana di Bank of America, la consumazione. del reato di cui al capo e), commesso nell’interesse anche della Bank of America, che, nel corso degli anni, ha realizzato, quale dealer, quasi tutti gli US Private Placements per il gruppo Parmalat nonché le operazioni meglio indicate sub e). Con la circostanza aggravante del rilevante profitto a favore dell’ente. * * * * * Osservando, tra l’altro, in DIRITTO Relativamente al contestato reato di aggiotaggio (art. 2637 c.c.), si osserva, come già statuito da questo Tribunale con sentenza dell’11 novembre 2002 (in Foro Ambrosiano 2003, 235) che: "La nuova fattispecie incriminatrice di aggiotaggio su strumenti finanziari prevista dall’art. 2637 c.c. non differisce in termini sostanziali da quelle di cui all’art. 181 d. lg. 24 febbraio 1998 n. 58 e all’art. 5 l. 17 maggio 1991 n. 157: l’inserimento dell’avverbio "concretamente" non ha infatti in alcun modo modificato la struttura della condotta penalmente illecita perché l’idoneità ad alterare il mercato, già richiesta dalle precedenti norme incriminatrici, non poteva che essere valutata concretamente con un giudizio di prognosi postuma, ossia in aderenza alle circostanze di fatto in cui la condotta incriminatrice era stata realizzata. Inoltre detta norma sanziona non solo il compimento di operazioni simulate ma anche la realizzazione di "altri artifici" in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa l’andamento reale del mercato." In dottrina (cfr. Teresa PROCACCIANTI " Aggiotaggio su strumenti finanziari" in "Dizionario dei reati contro l’economia" a cura di G. MARINI e C. PATERNITI, Milano, 2000, 101 e ss.) si è parimenti sostenuto che il soggetto passivo del reato di aggiotaggio va individuato all’interno di quel mercato tutelato dall’art. 2637 c.c. e che gli effetti della condotta penalmente rilevante, di chi altera la regolare formazione delle quotazioni di mercato, colpiscono tutti coloro che pongono in essere abitualmente o occasionalmente operazioni su titoli, azioni o altri strumenti finanziari. Rientra, pertanto, a pieno titolo anche "l’investitore medio che, accostandosi una tantum alla borsa, sconoscendo la situazione reale del mercato, decida di acquistare o vendere titoli le cui quotazioni non ne rispecchiano il reale valore". In tal senso si confronti in Giurisprudenza, anche, la sentenza, emessa sempre dal Tribunale di Milano, il 7 dicembre 1994 (pubblicata in Giur. Com. 1996, II, 695, commentata da Stefano GALLI), dove, i giudici, dopo essere arrivati alla sicura qualificazione della informazione come "price sensitive" considerando il tipo e le quantità dei titoli interessati dall’operazione, concludevano che si trattava di notizia atta a influenzare le decisioni dell’investitore medio, se questi l’avesse conosciuta. L’investitore medio è quindi, sia individuo sia categoria di persone, il parametro che come tale rende la influenza sensibile ed è, pertanto, soggetto passivo del reato di aggiotaggio. Relativamente ai responsabili civili, ed in particolar modo la Grant Thornton S.p.A, si osserva che quest’ultima era la società di revisione incaricata della revisione contabile del sottogruppo Parmalat S.p.A. coinvolta nell’inchiesta per il reato di false comunicazioni sociali ai soci (azionisti) ed ai creditori (obbligazionisti) sul riacquisto di bonds emessi da Parmalat Finance Corporation da parte della società off-shore Bonlat, appartenente al medesimo gruppo, al prezzo di 2,9 miliardi di dollari, nel luglio e settembre 2003. L’operazione venne regolata su un conto corrente presso la Bank of America intestato alla Bonlat, conto poi risultato inesistente. L’operazione sortì l’effetto di diminuire l’importo dei titoli, e dunque dei debiti, nel bilancio consolidato del gruppo. Di tale, come di altre falsità contabili la società di revisione era sicuramente a conoscenza. Nell’attività di revisione, veniva infatti omesso scientemente di rilevare la carenza di riscontri delle causali dei finanziamenti o delle cessioni di crediti a favore di società facenti capo a Tanzi e l’assenza di giustificazione di rapporti sottostanti tra la Parmalat S.p.A. e le diverse società beneficiari. Furono proprio detti revisori (nelle persone di Bianchi Maurizio e Penca Lorenzo) a suggerire la creazione della "società-pattumiera" Bonlat, con sede alle isole Cayman, alla quale vennero poi sistematicamente trasferiti tutti i debiti delle società del gruppo, sempre a mezzo di false scritturazioni contabili sull’inesistente c/c della Bank of America. Come è ben noto, relativamente alla natura dell’incarico affidato alla società di revisione la prevalente dottrina2 e la unanime giurisprudenza3 propendono per la qualificazione come mandato (conforta tale opinione il richiamo al primo comma dell’art. 2407 c.c. da parte dell’art. 164 D.Lgs. n. 58/98, cd. Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria, TUIF). Dalla natura di mandato del contratto intercorrente tra le parti discende l’obbligo del revisore di comportarsi con la diligenza incombente sul mandatario. Ma il parametro da applicarsi, come avviene per i sindaci, non sarà quello della diligenza media del "buon padre di famiglia", ma è piuttosto quello della diligenza qualificata4 alla quale si riferisce il secondo comma dell’art. 1176 c.c. Una diligenza che presuppone una peritia artis quale è appunto attestata dall’iscrizione della società nello speciale Albo ed alla luce della quale deve essere valutato il grado di responsabilità che consegua ad eventuali comportamenti negligenti e giudicato il comportamento concreto tenuto nell’espletamento dell’incarico 5. Opinione conforme a quanto ora esposto, in tema cioè di grado di diligenza che la società di revisione è tenuta a prestare, è espressa anche dalla giurisprudenza6. Per ciò che concerne l’inadempimento dell’obbligo di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, inoltre, non avendo imposto alla Parmalat l’adozione di un sistema di controllo più efficiente e non essendosi preoccupati di crearsi un loro sistema di controllo adeguato, la Grant Thornton non solo ha violato un suo preciso obbligo contrattuale, ma ha altresì creato le premesse per la violazione di un altro importantissimo obbligo. Si allude, ovviamente, all’obbligo di "controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 c.c.", già previsto dall’art. 1, D.P.R. n. 136/75 ed oggi confermato dall’art. 155 TUIF, nonché al dovere di informare "senza indugio la Consob ed il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili" (cfr. art. 155, comma 2, TUIF). Inoltre per ciò cha attiene all’abusivo rilascio di certificazione in assenza dei relativi presupposti, si osserva che l’attività del revisore si conclude con una "certificazione" (oggi denominata "giudizio sui bilanci") che svolge una duplice funzione: attesta l’attività svolta dal revisore e, soprattutto, esprime un parere sulla conformità del bilancio ai fatti amministrativi contabilmente rilevanti ed alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. La certificazione del bilancio è dunque un giudizio sull’idoneità dei documenti aziendali affluiti alla contabilità a rappresentare correttamente gli eventi aziendali e le operazioni di gestione, sulla corretta rilevazione di questi documenti nella contabilità sistematica e quindi sulla appropriata derivazione del bilancio dalla contabilità7. La società è inoltre chiamata ad esprimere con la certificazione un giudizio di legittimità anche per quanto attiene alla valutazioni, verificando ed attestando che queste siano state eseguite secondo corretti principi contabili8. All’esito della propria indagine il revisore non ha di fronte margini per scelte discrezionali, ma una secca alternativa: può rilasciare la certificazione o non rilasciarla affatto (i.e. rilasciare un giudizio positivo, ovvero positivo con rilievi, o negativo di bilancio, o dichiarare l’impossibilità di esprimerlo). La negligente omissione di sistematici controlli e di verifiche ed ispezioni fisiche ha fatto sì che la società di revisione esprimesse valutazioni positive in presenza di dati che, ove analizzati, avrebbero dovuto portarli ad un giudizio fortemente critico. Da tanto deriva che anche e soprattutto il comportamento della predetta società di revisione ha concorso ad occultare lo stato di dissesto delle società emittenti i bonds, e dunque a generare nel mercato dei risparmiatori il convincimento che tali emittenti fossero più che solvibili. Conseguentemente, anche alle società civilmente responsabili, vanno addebitati, a titolo di responsabilità extracontrattuale, i danni patrimoniali subiti dagli obbligazionisti. Causa pretendi e petitum La costituzione di Parte Civile degli esponenti è diretta al fine di concorrere all’accertamento della penale responsabilità degli imputati e di ottenere la restituzione delle somme indebitamente erogate per l’acquisto di azioni e/o obbligazioni e titoli, oltre agli interessi legali, dalla data dell’esborso, aumentata di rivalutazione monetaria, all’effettivo soddisfo. Risparmiatore Titolo acquistato Capitale Data Oltre alla restituzione delle somme andrà riconosciuto agli utenti il risarcimento dei danni, materiali e morali, subiti a causa della condotta illecita degli imputati. Infatti dalla violazione dei doveri professionali e delle norme penali e civili di cui si è detto sopra da parte dei soggetti attualmente indagati dalla Procura di Milano (Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e delle Società di Revisione) discende l’obbligo del risarcimento del danno conseguenza del proprio inadempimento, sulla base dell’art.1223 c.c., sia sotto il profilo della perdita subita (danno emergente) che sotto quello del mancato guadagno (lucro cessante). Ma oltre al danno patrimoniale, l’aver perduto (per buona parte) i sacrifici del proprio lavoro comporta un patimento, un’emotional disturbance, una variazione del senso della realtà e di adeguamento agli altrui codici, ecc.. che va inquadrata in una lesione della qualità dell’esistenza, intesa come complesso di libera e completa esplicazione della personalità umana (danno alla vita di relazione - danno esistenziale). I danni subiti possono, in via del tutto provvisoria, essere così quantificati, salvo la diversa valutazione che verrà operata in giudizio a mezzo di apposita CTU che sin da ora si invoca: RISPARMIATORE CAPITALE DANNO MORALE DANNO BIOL. ESISTENZIALE ------------ Ovviamente oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’investimento all’effettivo soddisfo, oltre al risarcimento del lucro cessante per gli interessi al tasso dei BOT emessi alla data dell’investimento. Salvezze illimitate Milano, 5 ottobre 2004 Con osservanza. Avv. Antonio TANZA

02/10/2004

Documento n.4161

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