GRATUITA' PER LE CURE E PER GLI ESAMI DIAGNOSTICI URGENTI: L'ADUSBEF OTTIENE LA CONDANNA DEL SISTEMA SANITARIO AL RIMBORSO DI COSTOSISSIMI ESAMI ESEGUITI DAI PAZIENTI PRESSO STRUTTURE PRIVATE

in Comunicati stampa

Il Tribunale di Lecce ha confermato la condanna della Regione Puglia al rimborso di spese diagnostiche sostenute da numerosi ammalati oncologici.

Secondo l’insostenibile tesi dell’avvocature regionale, la gratuità delle cure e degli esami diagnostici sarebbe garantita solo se effettuati in regime di ricovero e non invece per quelli eseguiti in regime ambulatoriale.

I pazienti, rappresentati dall’avv. Massimo Todisco dell’Adusbef, hanno invece dimostrato che il diritto alla salute è – in presenza di determinate condizioni di urgenza – inviolabile e indifferente alle passività di bilancio delle regioni che gestiscono il servizio sanitario.

Pertanto nel caso in cui la prestazione diagnostica o di cura sia urgente e il servizio pubblico o privato convenzionato non sia in grado di soddisfare le esigenze del paziente, e questi si veda costretto a pagarle di tasca propria, potrà poi chiederne il rimborso.

Il principio ha dunque carattere generale e può ovviamente essere esteso a tutti gli esami appropriati ed urgenti, anche al di là di patologie oncologiche.

La pronuncia fa giustizia del contrasto fra patto di stabilità e vincoli di bilancio (imposti agli stati membri dalle norme contabili europee) e tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, fra i quali vi sono senza dubbio il diritto alla dignità umana e alla salute, il cui nucleo essenziale non può mai essere sacrificato in ragione dell’inadeguatezza delle risorse pubbliche.

In altre parole lo Stato, laddove la prestazione medica sia urgente e indifferibile, deve garantirla anche in assenza di fondi immediatamente disponibili.

Il Tribunale ha evidenziato con forza che la normativa di settore regionale è destinata a soccombere dinanzi alla forza “del diritto alla salute, diritto di valenza costituzionale, che ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione in funzione della dignità umana non può che assumere prevalenza rispetto a qualunque diritto concorrente di natura patrimoniale e, comunque, rispetto a qualsivoglia valutazione di carattere economico”.

La sentenza si muove nel solco già tracciato negli anni dalla Cassazione ed espresso laddove si è affermato che “nell'ipotesi che a fondamento della domanda di un assistito dal servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla Regione, vengano dedotte ragioni di urgenza (che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica), manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione, non essendo rilevante in contrario la eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento dei motivi di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti (quali la esistenza delle risorse del servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali), non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto, tutelabile innanzi al giudice ordinario” (Cass. civ. SS.UU., 117/99) o ancora che “il necessario riferimento alla tutela della dignità umana, consente di ritenere che le condizioni di salute oggetto della previsione costituzionale coincidano non solo con l'approntamento di mezzi destinati alla guarigione del soggetto colpito ma anche con quant'altro possa farsi per alleviare il pregiudizio non solo fisico ma, se si vuole, esistenziale dell'assistito, quantomeno in ragione di tutto ciò che manifesti concreta utilità ad alleviare la limitazione funzionale ancorché senza apprezzabili risultati in ordine al possibile regresso della malattia” (Cass. civ. 9969/12).

Pertanto il diritto alla salute va attuato nella misura più ampia possibile, in modo tale da poter tutelare la dignità umana, senza che esigenze di bilancio possano legittimare il rifiuto alle cure gratuite e comportare quindi un inammissibile sacrificio del decoro del paziente.

Se hai sostenuto il costo di esami o prestazioni mediche urgenti e indifferibili perché le strutture pubbliche non erano in grado di eseguirle in tempi compatibili con le tue esigenze mediche, invia una mail ad [email protected] con oggetto "RIMBORSO SPESE MEDICHE" per ricevere la richiesta di rimborso da inviare alla regione e alla asl.

 

 

 

15/09/2017

Documento n.10578

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