DECRETO FISCALE: CONDONI E FAVORI PER I NOTI EVASORI, DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER GLI ONESTI CONTRIBUENTI NON ISCRITTI A RUOLO. VALUTARE CONVENIENZA INTERESSI MORA CON PRESTITI BANCARI

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COMUNICATO STAMPA

DECRETO FISCALE: CONDONI E FAVORI , DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER I CONTRIBUENTI NON ISCRITTI A RUOLO. VALUTARE CONVENIENZA INTERESSI MORA CON PRESTITI BANCARI 

Sotto la propaganda dell'abolizione di Equitalia, (che risorge come l'Araba Fenice sotto le mentite spoglie di Agenzia della riscossione, con l'Agenzia delle Entrate ancor più vessatoria) e della convenienza alla rottamazione delle cartelle, menzogne dozzinali per ingannare i contribuenti. Nel provvedimento di rottamazione delle cartelle esattoriali evidente la disparità di trattamento tra chi non ha ricevuto l'iscrizione a ruolo e relativa cartella per non aver pagato il suo debito con l'Agenzia delle Entrate, in quanto gli è consentito per legge di beneficiare della cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, e chi invece, ha aderito alle richieste dell'Agenzia delle Entrate formulate tramite avviso bonario, per cui non è stato iscritto a ruolo il suo debito quindi, è obbligato a saldarlo per intero.

Poiché la rottamazione delle cartelle esattoriali è sostanzialmente un condono, in quanto per quelle future resta, comunque, in vigore, l'applicazione degli oneri aggiuntivi i quali, ad esempio per le multe stradali, sono riferibili al tasso vessatorio del 20 % annuo, imposto dall'art. 27 della L. 689/1981 a titolo di interessi per ritardato pagamento, a meno che la Corte Costituzionale, adita dal giudice di pace di Grosseto Adriano Simonetti, non ne dichiari l'incostituzionalità, nell'udienza in camera di consiglio dell'8 gennaio 2018, Giudice relatore Barbera (non si è costituita l'Avvocatura dello Stato),almeno per quanto riguarda l'assenza di un termine perentorio per le Amministrazioni – beneficiarie di tale interesse - per l'iscrivere a ruolo i loro crediti (a differenza del tributario).

Il provvedimento che dovrebbe consentire di non pagare interessi di mora, le sanzioni e le eventuali maggiorazioni degli enti locali sulle cartelle ricevute entro il 31.12.2016, con l'obbligo di farne richiesta entro il 31.3.2017 che dovrà rispondere entro il 31 maggio 2017, prevede di poter estinguere ll debito fiscale, in cinque rate, tre delle quali pari al 70% dell'importo a fine 2917. Le rimanenti due entro entro il 30 settembre del 2018. 

I contribuenti che non hanno problemi di liquidità, possono ottenere sconti anche del 40% del dovuto, gli altri devono valutare se è più conveniente chiedere  i soldi alle banche, ammesso che riescano ad ottenerlo, per pagare le cinque rate, tenersi la cartella esattoriale così com’è ed estinguere il debito (interessi di mora e sanzioni comprese) nelle 72 rate mensili previste dalla rateizzazione di Equitalia. 

La rottamazione delle cartelle, propagandata per incassare circa 1,4 MLD appostati nella legge di bilancio, invece di aiutare i contribuenti onesti che non hanno avuto possibilità di pagare, per sopraggiunte impossibilità economiche, li continuerà a vessare o gettandoli nelle grinfie delle banche, sempre che abbiano accesso al credito, oppure negli elevati interessi di mora applicati da Equitalia. Valutare bene, le scelte più convenienti.

Elio Lannutti (Adusbef) 

Roma,13.11.2016 

 

14/11/2016

Documento n.10426

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