CRACK DEIULEMAR (LA PARMALAT DELL’ACQUA): AVV. MONICA CIRILLO (ADUSBEF CAMPANIA) HA CITATO KPMG E CONSOB A RISARCIRE I DANNI OBBLIGAZIONISTI TRUFFATI

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COMUNICATO STAMPA

 

CRACK DEIULEMAR (LA PARMALAT DELL’ACQUA): AVV. MONICA CIRILLO (ADUSBEF CAMPANIA) HA CITATO KPMG E CONSOB A RISARCIRE I DANNI OBBLIGAZIONISTI TRUFFATI

 

   Nel crack della Deiulemar compagnia di navigazione di Torre del Greco (Napoli) che ha coinvolto 13.000 risparmiatori per un valore di circa 800 milioni di euro, il pubblico ministero Paolo D'Ovidio all’ultima udienza del processo penale che si sta celebrando a Roma, ha chiesto dure condanne per gli autori: 16 anni di reclusione per i fratelli Pasquale e Angelo Della Gatta, figli di uno dei tre fondatori del gruppo armatoriale, Giovanni Battista Della Gatta; 13 di reclusione nei confronti dell'unico fondatore della società ancora in vita, Giuseppe Lembo;  7 anni  per la sorella Micaela Della Gatta, sei e mezzo per la loro madre Lucia Boccia; otto anni di reclusioni per Giovanna Iuliano, cinque per Maria Luigia Lembo, vedova del "capitano” e fondatore Michele Iuliano.

    Se la sentenza di primo grado della Parmalat del mare (o se si preferisce dell’acqua), dove Adusbef è parte civile, sarà  resa nota nell'udienza programmata per il 23 maggio 2014, un altro filone di inchiesta molto più delicato per i distratti vigilanti (non ammessi per la prima parte civile al processo), si celebrerà nell’udienza fissata il 3 luglio 2014.

     Si legge nell’atto di citazione depositato contro Consob e KPMG dagli avv. Cirillo (delegati Adusbef Campania):

“La soc. Deiulemar Compagnia di Navigazione s.p.a, d'ora innanzi indicata come DCN, viene costituita con atto del 19 giugno 1969 su iniziativa di Iuliano Michele (deceduto in data 9.5.2012), Lembo Giuseppe  e Della Gatta Giovanni Battista (deceduto nel 1994). La stessa denominazione è in parte l'acronimo dei tre cognomi dei soci fondatori e non è mai stata modificata dalla data di costituzione. La DCN era iscritta al Registro delle imprese di Napoli al n. 002520070925 ed aveva sede legale in Torre del Greco alla via Tironi n. 3. La società inoltre, con provvedimento CONSOB del 13.10.2004, è stata iscritta nell'Elenco degli Emittenti strumenti finanziari, nella specie titoli obbligazionari, diffusi tra il pubblico in misura rilevante, di cui all'art. 116 del TUIF, tenuto dalla Consob sussistendo i requisiti previsti dal TUIF stesso e dal regolamento Consob di attuazione.

b) accertare e dichiarare l'inadempimento ai loro doveri e/o la cooperazione all'inadempimento dell'obbligo di corretta informativa, da parte dei soggetti tenuti ai controlli interni ed esterni - e cioè dei sindaci: sigg.ri Restino Luis Santo, Bellia Giorgio e Gionti Corrado, della società di revisione KPMG S.p.A. e della Consob - la cui colpevole omissione ha contribuito al prodursi dell'evento;

c) accertare e dichiarare la responsabilità e/o corresponsabilità dei convenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, per i fatti commissivi ed omissivi posti in essere, nella produzione dei danni procurati agli attori, i quali non avrebbero investito i propri risparmi nella società se avessero conosciuto la reale esposizione debitoria della società e/o che la stessa operava al di fuori dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia; 

d) conseguentemente, condannare in solido i convenuti, nelle rispettive qualità, al risarcimento del danno da ciascun attore sopportato, come indicato nel presente atto, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.

   Dopo che il Tribunale ha respinto la beffarda richiesta di costituzione  parte civile della distratta autorità e la sentenza n. 6681/2011, Terza sezione civile di Cassazione che ha condannato la Consob a risarcire per omessa vigilanza un gruppo di risparmiatori che avevano perso i loro risparmi su sollecitazione della Sfa, Adusbef ha ottime possibilità di far condannare Consob e KPMG a rifondere gli obbligazioni truffati da Deiulemar.

 

                                                                                                          Elio Lannutti (Presidente Adusbef)

Roma, 22.3.2014

 

 

 

 

 

22/03/2014

Documento n.9378

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