Cirio-Del Monte. Che fine ha fatto il Comitato di sorveglianza ?

in Comunicati stampa
COMUNICATO DELL?INTESA DEI CONSUMATORI CIRIO-DEL MONTE: CHE FINE HA FATTO IL COMITATO DI SORVEGLIANZA? L?INTESA DEI CONSUMATORI, LA PIU? RAPPRESENTATIVA IN SEDE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, CHE AVEVA INDICATO AL MINISTERO DELLE ATTIVITA? PRODUTTIVE UN PROPRIO CANDIDATO, ATTENDE RISPOSTE ! ENTRO IL 13.11.03 LA DOMANDA DEI CREDITORI DI AMMISSIONE AL PASSIVO ! L?art. 45 del d.lgs. 8.7.99 n. 270 (Prodi-bis), stabilisce che entro 15 giorni dalla nomina del commissario straordinario, il ministro dell?Industria nomina con proprio decreto un comitato di sorveglianza composto da 3 a 5 membri. Poiché sono 3 i commissari Cirio, il comitato di sorveglianza si presume deve essere composto da 5 membri, anche in rappresentanza dei risparmiatori e delle loro associazioni. Ma sulla vicenda Cirio e sulle inoppugnabili responsabilità delle banche che hanno appioppato a 35.000 risparmiatori i rischi derivanti da concessioni allegre del credito come sulla mancata vigilanza di Consob e Bankitalia impegnate in un indecente azione allo scaricabarile, tutti ?meno che l?Intesa dei Consumatori ed i Tribunali che indagano per reati gravissimi - hanno interesse a far scendere una cappa di silenzio ed a mettere la mordacchia. Intanto è sceso il silenzio sulla nomina del Comitato di Sorveglianza previsto dalla legge Prodi ! L?Intesa dei Consumatori, che sulla vicenda Cirio, oltre ad essere la più rappresentativa in sede giudiziale ed extragiudiziale con migliaia di deleghe, avendo il sacrosanto diritto di designare almeno uno dei cinque componenti nel comitato di Sorveglianza (Comitato che dovrà verificare l?operato dei commissari straordinari, anche chiedendo quelle azioni revocatorie contro le banche che i commissari giudiziari si sono ben guardati finora dal richiedere),ha formalizzato al ministero delle attività produttive, un proprio prestigioso candidato ! Come mai dal ministero non è arrivata alcun segnale ? E come mai, su una delicata vicenda che riguarda il destino di 35.000 risparmiatori oltre a quello di migliaia di lavoratori ed al prestigio di un?azienda già fiore all?occhiello dell?Italia, non vengono prese decisioni trasparenti e tempestive? Forse per far scadere i termini fissati dal Tribunale fallimentare per insinuarsi al passivo, che per Cirio Holding è del 13 novembre e per Cirio Finanziaria per il 28 novembre ? E qualora il Trusty di Londra non dovesse presentare una domanda collettiva di ammissione al passivo fallimentare entro i termini indicati, come mai il ministero non pubblicizza le procedure per dare modo ai singoli creditori di non perdere il diritto insinuarsi nei termini fissati dalla legge? L?Intesa dei Consumatori, riservandosi il diritto di impugnare eventuali decisioni che escludano nella rosa dei membri del comitato di sorveglianza un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori pubblica stralci delle decisioni dei commissari giudiziari in merito al disseto Cirio. COMUNICAZIONI AI CREDITORI DELLE SOCIETA? PREMESSO: a) che con sentenza depositata in data 7 agosto 2003 - ed affissa in data 13 agosto 2003 - il Tribunale di Roma, ai sensi dell?art. 3 del d. lgs. 8.7.1999, n. 270, ha dichiarato lo stato di insolvenza delle società CIRIO HOLDING s.p.a., CIRIO FINANZIARIA s.p.a. in liquidazione, CIRIO DEL MONTE ITALIA s.p.a., nominando Giudice Delegato il dott. Vincenzo Vitalone e Commissari Giudiziali i sottoscritti e fissando per l?esame dello stato passivo l?udienza dell?11 novembre 2003; b) che tale sentenza ha assegnato ai creditori delle società insolventi (CIRIO HOLDING s.p.a., CIRIO FINANZIARIA s.p.a. in liquidazione, CIRIO DEL MONTE ITALIA s.p.a.) ed ai terzi che vantano diritti mobiliari su beni in possesso delle società il termine di giorni 90 dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in Cancelleria delle domande di ammissione al passivo; c) che con successiva sentenza depositata in data 14 agosto 2003 - ed affissa in data 28 agosto 2003 - il Tribunale di Roma, ai sensi dell?art. 3 del d. lgs. 8.7.1999, n. 270, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società CIRIO DEL MONTE N. V., nominando Giudice Delegato il dott. Vincenzo Vitalone e Commissari Giudiziali i sottoscritti e fissando per l?esame dello stato passivo l?udienza del 18 novembre 2003; d) che tale sentenza ha assegnato ai creditori della società insolvente (CIRIO DEL MONTE N. V.) ed ai terzi che vantano diritti mobiliari su beni in possesso della società il termine di giorni 90 dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in Cancelleria delle domande; invitano tutti creditori delle società insolventi ed i terzi che vantano diritti mobiliari su beni in possesso delle dette società a presentare le loro domande di ammissione al passivo presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare (in Roma, viale delle Milizie, 3/e), entro 90 giorni dal 13 agosto 2003 (per le società CIRIO HOLDING s.p.a., CIRIO FINANZIARIA s.p.a. in liquidazione, CIRIO DEL MONTE ITALIA s.p.a.) ed entro 90 giorni dal 28 agosto 2003 (per la società CIRIO DEL MONTE N.V.). La domanda di ammissione al passivo (in bollo da euro 10,33) deve indicare il cognome ed il nome del creditore, il domicilio eletto in Roma, l?ammontare della somma pretesa, il titolo dal quale il credito deriva e le eventuali ragioni di prelazione. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione giustificativa (sia in ordine al titolo del credito, sia in ordine alle eventuali ragioni di prelazione). Nel caso in cui il richiedente si avvalga del patrocinio di un avvocato, la procura dovrà essere in bollo da euro 10,33. In caso di mancata elezione di domicilio in Roma, tutte le notificazioni saranno eseguite presso la Cancelleria del Tribunale. prof. avv. Luigi Farenga dott. Mario Resca prof. avv. Attilio Zimatore

03/11/2003

Documento n.3536

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