Caso Cirio. Accertare responsabilità di banche ed Autorità di vigilanza

in Comunicati stampa

COMUNICATO STAMPA
INSOLVENZA CIRIO: ACCERTARE LA RESPONSABILITA? DI BANCHE ED AUTORITA? VIGILANTI (BANKITALIA E CONSOB) CHE HANNO PERMESSO DI ADDOSSARE AGLI OBBLIGAZIONISTI, I RISCHI INSITI NELL?ATTIVITA BANCARIA. QUEI BOND CIRIO NON POTEVANO ESSERE VENDUTI AI RISPARMIATORI: E? QUANTO EMERGE DALLA FEDELE TRADUZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO, REDATTO IN INGLESE,CHE LE AUTORITA? VIGILANTI ERANO TENUTE A CONOSCERE !

Nella scandalosa questione delle obbligazioni Cirio,disinvoltamente appioppate dalle banche a decine di migliaia di risparmiatori,il nodo da sciogliere non è tanto la valutazione patrimoniale delle società,che sembrano avere un patrimonio netto negativo per 180 milioni di euro,né il deposito di atti con richieste di fallimento presentati in Tribunale. La vera questione riguarda la prassi, probabilmente suggerita da qualche autorità vigilante,di alleggerire l?enorme rischio a carico degli istituti di credito,che avevano concesso crediti allegri ad un finanziere d?assalto, per addossarlo ai risparmiatori con operazioni illecite e disinvolte, che devono essere indagate e sviscerate in tutta la loro ampiezza e gravità dai giudici dei Tribunali e probabilmente anche dalla magistratura penale. Consob e Banca d?Italia avevano l?obbligo di impedire che le obbligazioni Cirio,con un rischio elevatissimo,fossero vendute al pubblico dei risparmiatori ! Questa eloquente verità viene inconfutabilmente evinta dalla fedele traduzione del prospetto,redatto in lingua inglese che recita testualmente: ??la banca collocante ha concordato e fatto presente che non ha offerto o venduto,né saranno offerte o vendute obbligazioni in Italia,a seguito di sollecitazione di pubblico risparmio,e la vendita di obbligazioni in Italia dovrà essere negoziata unicamente su base individuale con ?Investitori Professionali?.Pertanto la Banca collocante ha fatto presente ed ha concordato che le obbligazioni non possono essere offerte,vendute o consegnate e nemmeno il prospetto informativo od altro materiale relativo alle obbligazioni può essere distribuito o reso disponibile in Italia salvo nei seguenti casi: a) acquisto fatto da società di investimento o da intermediario bancario e/o finanziario autorizzato a condurre tale attività in base al d.l. 385 del 1.9.1993 (legge bancaria) e dl.n.58,Regolamento Consob n.11971 e ad ogni altra norma applicabile; b) in osservanza dell?art.129 della Legge Bancaria e delle disposizioni attuative della Banca d?Italia,in base ai quali l?emissione,il commercio ed il collocamento di strumenti finanziari in Italia è soggetto alla preventiva comunicazione alla Banca d?Italia; c) in osservanza di qualsiasi altra richiesta di comunicazione applicabile o di limite che possano essere imposti dalla Consob o dalla Banca d?Italia?.?. Consob e Banca d?Italia,che fanno finta di scandalizzarsi su una vicenda inquietante e che non era stata finora denunciata alle autorità penali,conoscevano bene,in quanto per legge erano tenute a conoscere la pericolosità insita in obbligazioni con un elevatissimo profilo di rischio. Il prospetto recita ancora: ? La Banca Collocante ha fatto presente ed ha concordato che nessuna obbligazione è stata offerta,venduta o trasferita,né verrà offerta,venduta o trasferita,direttamente o indirettamente,a individui o ad altri soggetti di diritto,né in Olanda né altrove,eccetto che a coloro che acquistano o investono in strumenti finanziari in ragione della loro professione (banche,società finanziarie,società di investimento,compagnie di assicurazioni,fondi pensione,altri investitori istituzionali e imprese commerciali che regolarmente,come attività collegata investono in titoli finanziari) e ha evidenziato a tale scopo una limitazione nelle vendite,nell?offerta,negli annunci pubblicitari ed in qualsiasi altro documento inerente le obbligazioni?. ?Nessuna azione è stata o sarà intrapresa dall?Emittente,dal Garante o dalla Banca collocante per permettere un?offerta pubblica delle obbligazioni,laddove tale azione sia richiesta dall?ordinamento giuridico???. La sintesi di questo documento,che inchioda banche ed Autorità Vigilanti alle loro gravissime responsabilità,fa parte degli atti di citazione che Adusbef ed Intesa dei Consumatori si accingono a depositare nei competenti Tribunali.

22/05/2003

Documento n.3209

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