Bond Alitalia. Consob ma non Bankitalia risponde ai rilievi

in Comunicati stampa
BOND ALITALIA: CONSOB-MA NON BANKITALIA- RISPONDE AI RILIEVI DI ADUSBEF IN MERITO AL PIAZZAMENTO DEI BOND AI RISPARMIATORI ! A SEGUITO DI UN AUMENTO DI CAPITALE DEL 19.6.2002-DICE CONSOB- IL TESORO HA SOTTOSCRITTO IL 62,4 DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, MENTRE RISPARMIATORI E BANCHE HANNO IN MANO IL 37,6 PER CENTO CIRCA. Dopo le mancate risposte alle richieste di chiarimenti, inviata il 22.4.2004 dall?Adusbef a Consob e Bankitalia in merito all?emissione di bond Alitalia,ieri è stato presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Roma,chiedendo di accertare le dinamiche che hanno consentito di piazzare ai risparmiatori obbligazioni prive di rating il cui rischio è stato paragonato a quello di Cirio. Nella lettera di risposta, arrivata oggi, indirizzata anche al ministro dell?economia ed al Governatore della Banca d?Italia,dr. Antonio Fazio,il presidente della Consob Lamberto Cardia conferma che il 37,6 per cento di quelle obbligazioni sarebbero in mano ai risparmiatori privati. ?In data 26 giugno 2002,Alitalia SPA ha depositato presso la Consob,a seguito di nulla osta da quest?ultima comunicato in data 25 giugno 2002,il prospetto informativo di sollecitazione e di quotazione relativo all?offerta di opzione ai soci delle medesima società di n. 1.934.710.890 azioni ordinarie Alitalia del valore nominale di Euro 0,37 ciascuna e di n. 1.934.710.890 Obbligazioni Convertibili del ?prestito Alitalia 2,9 per cento 2002-2007 convertibile?-scrive il presidente della Consob Cardia. ?Per quanto attiene ai presupposti giuridici dell?operazione,come risulta dal citato prospetto,il CDA Alitalia, avvalendosi della delega conferita dall?Assemblea straordinaria dei soci del 28.5.2002,avea deliberato dia aumentare il capitale sociale,a pagamento ed in via inscindibile,per un massimo di euro 1.431.686.058,60, mediante emissione,al valore nominale di 0,37 euro delle indicate azioni ed obbligazioni da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell?art.2441 c.c. con l?attribuzione agli stessi di un diritto di sottoscrizione congiunta di un?azione e di una obbligazione convertibile per ogni azione posseduta. La metà di detto aumento di capitale era destinato a servizio della conversione delle citate obbligazioni convertibili sulla base di un rapporto di conversione di un?azione per ogni obbligazione?. ?Con specifico riguardo al quesito ora in esame,si conferma quindi la possibilità di un collocamento presso il pubblico delle obbligazioni oggetto del riferito prospetto?..poiché a granzia del buon esito dell?offerta,il ministero dell?economia,azionista della società con una partecipazione del 62,4 per cento aveva assunto l?impegno di sottoscriverr l?intera quota di offerta allo stesso riservato in opzione. Inoltre Banca IMI, Merril Lynch e Credit Suisse First Boston,in qualità di lead manager,avevano assunto,prima dell?avvio dell?operazione,l?impegno a garantire o a far garantire il buon esito dell?offerta,ad eccezione della parte riservata in opzione all?azionista Ministeroi dell?Economia,qualora l?esito dell?offerta in borsa dei diritti inoptati,ai sensi dell.art.2441 comma 3,c.c., risultassero azioni o obbligazioni convertibili non sottoscritte?. I risultati dell?offerta furono: 1)una sottoscrizione integrale da parte del ministero dell?Economia dei diritti ad esso spettanti di n. 1.207.147.192 azioni ed altrettante obbligazioni convertibili,pari al 62,4 per cento del capitale; 2)sottoscrizione da parte del consorzio di garanzia,di n. 413.121.192 azioni ed altrettante obbligazioni,pari al 21,4 per cento; 3) il 16,25 per cento delle obbligazioni sono state sottoscritte da soggetti di versi da quelli citati. In merito al quesito mosso da Adusbef,secondo quali criteri le Autorità di controllo hanno permesso la vendita di bond Alitalia,la Consob risponde che le ?competenze istituzionali attengono esclusivamente alla verifica del prospetto nonché alla trasparenza dell?informativa resa al mercato?. Da questa risposta si evince che i risparmiatori hanno bond,appioppati loro dalle banche, che rischiano, alla stessa stregua di Cirio,di diventare carta straccia. Segue Il testo integrale della risposta del Presidente Consob
Riportiamo il testo della risposta della Consob datata 30.4.2004, indirizzata ad Adusbef e, per conoscenza, al Ministro dell?economia ed al Governatore della Banca d?Italia OGGETTO: Collocamento di obbligazioni Alitalia Si fa riferimento alla nota del 22 aprile scorso con la quale codesta Associazione ha richiesto a questa Commissione informazioni in ordine ai seguenti profili, tutti concernenti il collocamento nell?anno 2002 di obbligazioni convertibili Alitalia: 1) possibilità del collocamento di tali obbligazioni presso i rispamiatori privati; 2) se risulta che le medesime siano state collocate presso il pubblico ed in quale misura; 3) secondo quali criteri, alla luce delle prerogative di ciascuna, le Autorità di controllo hanno permesso la vendita di bond Alitalia. Al riguardo, per ciascuno degli aspetti sopra richiamati, viene fornita una ricostruzione dell? operazione di che trattasi, sulla base degli elementi informativi resi dalla società Alitalia S.p.A. al mercato al tempo del collocamento delle obbligazioni in parola: 1) Possibilità del collocamento di tali obbligazioni presso i risparmiatori privati In data 26 giugno 2002 Alitalia S.p.A. ha depositato presso la Consob, a seguito di nulla osta da quest?ultima comunicato in data 25 giugno 2002, il prospetto informativo di sollecitazione e di quotazione relativo all?offerta in opzione ai soci della medesima società di n.1.934. 710.890 Azioni ordinarie Alitalia del valore nominale di 0,37 ciascuna e di n.1.934.710.890 Obbligazioni Convertibili del prestito" Alitalia 2.9 % 2002-2007 convertibile" . Per quanto attiene ai presupposti giuridici dell ? operazione, come risulta dal citato prospetto, il Consiglio di Amministrazione di Alitalia S.p.A., in data 19.06.2002, avvalendosi della delega conferita dall? Assemblea straordinaria dei Soci del 28.05.2002, aveva deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un massimo di Euro 1.431.686.058,60, mediante emissione, al valore nominale (Euro 0,37) delle sopra indicate azioni ed obbligazioni da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell?art.2441 c.c. con l?attribuzione agli stessi di un diritto di sottoscrizione congiunta di una azione e di una obbligazione convertibile per ogni azione posseduta. La metà di detto aumento di capitale era destinato a servizio della conversione delle citata obbligazioni convertibili sulla base di un rapporto di conversione di una azione per ogni obbligazione . Inoltre, la società Alitalia S.p.A., con comunicato stampa del 19.06.2002 aveva informato il mercato di avere ottenuto la ratifica della Commissione Europea, la quale aveva escluso che l? operazione in parola potesse configurarsi come aiuto di Stato Il prospetto informativo relativo alI? operazione è stato poi pubblicato in ottemperanza agli artt.94 e 116 del D.Lgs.n.58/98. Con specifico riguardo al quesito ora in esame, si conferma quindi la possibilità di un collocamento presso il pubblico delle obbligazioni oggetto del riferito prospetto, risultando rispettate le disposizioni in materia di sollecitazione all?investimento di cui agli artt. 94 e ss.del D.Lgs. n° 58/98 Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della sollecitazione, come rilevabile dal prospetto informativo, nel periodo dal 1 ° luglio 2002 al 22 luglio 2002 è avvenuta I? offerta dei diritti di opzione relativi alle azioni ed alle obbligazioni di nuova emissione; detti diritti sono stati negoziabili dall? 1 al 12 luglio 2002 compresi; i diritti di opzione non esercitati entro il 22 luglio 2002 sono stati offerti in Borsa dalla società. ai sensi dell?art.2441. comma 3. c.c.. Come descritto nel citato prospetto informativo, a garanzia del buon esito dell?offerta, il Ministero dell ?Economia e delle Finanze, azionista della società con una partecipazione del 62,4% , aveva assunto l? impegno di sottoscrivere l? intera quota di offerta allo stesso riservata in opzione. Inoltre, Banca IMI S.p.A., Merril Lynch e Credit Suisse First Boston, in qualità di lead manager, avevano assunto, prima dell?avvio dell?operazione, l?impegno a garantire e/o a far ~arantire il buon esito dell?offerta, ad eccezione della parte riservata in opzione all?azionista Ministero dell?Economia e delle Finanze, qualora all?esito dell?offerta in Borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell?art.2441, comma 3, c.c., risultassero azioni o obbligazioni convertibili non sottoscritte . 2 ) Risultati dell?offerta In conformità alI? art.13 , comma 7, del regolamento approvato con delibera Consob n.11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, in data 22.08.2002 la società Alitalia S.p.A. ha pubblicato i risultati dell ? offerta in opzione di cui al più volte citato prospetto dichiarando che l? offerta medesima risultava integralmente sottoscritta con le modalità di seguito descritte: - sottoscrizione integrale da parte del Ministro dell ?Economia e delle Finanze dei diritti ad esso spettanti ed in particolare di n.1.207 .147.192 azioni ed altrettante obbligazioni convertibili ( per una quota pari al 62,4%); - Secondo quali criteri, alla luce delle prerogative di ciascuna, le Autorità di controllo hanno permesso la vendita di bond Alitalia.sottoscrizione da parte del consorzio di garanzia, in adempimento dell? impegno da esso assunto, di n.413.121.192 azioni e di n.413.121.192 obbligazioni(pari ad una quota del 21,4%, rispettivamente delle azioni e delle obbligazioni di nuova emissione). Dalle suddette informazioni rese da Alitalia S.p.A. si desume che il 16,25% delle obbligazioni sono state sottoscritte da soggetti diversi da Quelli citati ai precedenti alinea. 3) Secondo quali criteri, alla luce delle prerogative di ciascuna, le Autorità hanno permesso la vendita di bond Alitalia Con riferimento ai profili sollevati in tale ultimo quesito, si rappresenta che ove ? nel casoin esame ? venga effettuata una offerta al pubblico di strumenti finanziari, le competenze istituzionali della Consob attengono esclusivamente alla verifica del rispetto degli obblighi informativi disposti dagli art. 94 e ss. Del citato D. Lgs. N° 58/98 nonché al controllo della correttezza e della trasparenza dell?informativa resa al mercato nel prospetto informativo di sollecitazione e/o ammissione alla quotazione ufficiale. In ipotesi, poi, di eventuali successive transazioni sul mercato secondario, si applica la disciplina di cui alla Parte Il del D.Lgs.n.58/98 riguardante le attività di intermediazione finanziaria. Distinti saluti Firma del Presidente Cardia

05/05/2004

Documento n.3919

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