Blackout. Le delibere dell?Autorità per l?energia obbligano al rimborso.

in Comunicati stampa
Comunicato dell?Intesa dei Consumatori BLACK OUT: SULLA PROSSIMA BOLLETTA DELL?ELETTRICITA? DEVE ESSERE RIMBORSATO IL CORRISPETTIVO DELLE VECCHIE 50.000 LIRE AD OGNI UTENTE L?OBBLIGO DERIVA DALLE DELIBERE DELL?AUTORITA? DELL?ENERGIA N. 202/99 E 220/02 SE RANCI NON CONOSCE LE SUE STESSE DELIBERE DEVE DIMETTERSI UNICA DEROGA ALL?OBBLIGO AUTOMATICO DI RIMBORSO SE VIENE PROCLAMATO LO STATO DI CALAMITA? NATURALE CHE E? DA ESCLUDERSI NEL CASO VERIFICATOSI IN ITALIA Il Presidente Ranci che ha escluso indennizzi per il black out elettrico deve dimettersi perché non conosce le sue stesse delibere. Ad affermarlo è l?Intesa dei consumatori, che rivela oggi una importante verità che riguarda gli utenti. In base infatti alla delibera dell?Autorità dell?energia 202/99 punto 6.3 in caso di interruzione dell?erogazione dell?energia elettrica è dovuto un indennizzo automatico che la delibera 220/02 fissa in 50.000 vecchie lire per le famiglie e 100.000 vecchie lire per altre utenze. Anche se si accertasse - cosa ben difficile visto che sembra ormai certo che si sia trattato di errore umano - che l?evento è stato dovuto ad una causa di forza maggiore L?INDENNIZZO SAREBBE DOVUTO EGUALMENTE!!!. Infatti l?art. 23 della delibera 220/02 recita così: ?CAUSE DI MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito: a. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall?autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti di terzi; b. cause imputabili all?utente, quali la mancata presenza dell?utente ad un appuntamento concordato con l?esercente per l?effettuazione di sopralluoghi necessari all?esecuzione della prestazione richiesta o per l?esecuzione della prestazione stessa, ovvero qualsiasi altro fatto imputabile all?utente; c. cause imputabili all?esercente, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b). ? Quindi nessuna deroga scatta nel caso in questione. Ogni utente, afferma l?Intesa dei consumatori - dovrà avere l?indennizzo previsto automaticamente in bolletta entro 60 giorni . In caso di ritardo l?indennizzo dovuto in base agli artt. 24 e25 della stessa delibera , si raddoppia.

30/09/2003

Documento n.3451

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