BANCHE: IL GOVERNO DEL TERZO TRAGICO FANTOZZI, “COM'E' BUONA BANCA INTESA AD AVER ACCETTATO IN DONO DUE BANCHE VENETE PAGATE 1 EURO, CON ANNESSA CAPARRA DI 5 MLD EURO SU 17 MLD DI SOLDI NOSTRI”,HA VARATO INVOTABILE DECRETO INCOSTITUZIONALE, CON 37 DEROGHE A LEGGI E ORDINAMENTO

in Comunicati stampa

COMUNICATO STAMPA

BANCHE:  IL GOVERNO DEL TERZO TRAGICO FANTOZZI, “COM’E’ BUONA BANCA INTESA AD AVER ACCETTATO IN DONO LE DUE BANCHE VENETE PAGATE 1 EURO, CON ANNESSA CAPARRA DI 5 MLD EURO SU 17 MLD DI SOLDI NOSTRI”,HA VARATO INVOTABILE DECRETO INCOSTITUZIONALE, CON 37 DEROGHE A LEGGI E ORDINAMENTO

Nelle 124 pagine (allegate) del contratto di cessione di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza a Banca Intesa San Paolo (allegate), sottoscritto il 26 giugno dal Notaio Marchetti, il più totale stravolgimento delle norme di legge e della Costituzione, con annesso diktat al parlamento sovrano, rivendicato da Intesa San Paolo, con una inaccettabile ed arrogante nota alla stampa del 27 giugno: ”L'esito positivo dell'operazione è subordinato a un percorso di approvazione senza ostacoli del decreto per una  clausola (capestro ndr) risolutiva, che prevede l'inefficacia del contratto e la retrocessione alle banche in liquidazione coatta amministrativa del perimetro oggetto di acquisizione, in particolare nel caso in cui il Decreto Legge non fosse convertito in legge, ovvero fosse convertito con modifiche e/o integrazioni tali da rendere più onerosa per Intesa Sanpaolo l'operazione, e non fosse pienamente in vigore entro i termini di legge”, un vero e proprio ricatto in piena regola a cui sono adusi i banchieri, nell’antica arte di strangolare i contraenti deboli, che stavolta è purtroppo lo Stato, privo di diritto.

Adusbef ha contato ben 37 deroghe alla Costituzione ed a norme imperanti, in tema di diritto costituzionale, fallimentare; ambientale; urbanistico; dei beni culturali; di norme nazionali, comunali e regionali edilizie, urbanistiche, architettoniche, storiche e della normativa Antitrust, invocata per rilevanti interessi generali dell’economia nazionale; da parte di un Governo che appare come il terzo tragico Fantozzi: “Com’è buona Banca Intesa ad aver accettato in dono le due banche venete, pagate 1 euro, con annessa caparra di 5 miliardi di euro versati su 17 mld di euro di soldi pubblici, già appostati in bilancio dal ministro Padoan.  

Alla cessione infatti:” non si applica quanto previsto da I debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni  di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni  o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;  le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività; le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d’Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli; non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali; non si applicano le altre ipotesi di nullità previste da qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile; il cessionario è individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell’entrata in vigore  del  presente  decreto; se la concentrazione che deriva dalla cessione  non  è disciplinata dal regolamento (UE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale;  se la cessione include titoli assistiti da garanzia dello Stato il corrispettivo della garanzia è riconsiderato e, se necessario, rivisto in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6 del citato decreto per tener conto della rischiosità del soggetto garantito”.

  Nell’Italia di governi maggiordomi, che trovano decine di miliardi di euro in pochi minuti per salvare le banche, mentre terremotati, esodati, giovani senza futuro (disoccupati al 37%, oltre il doppio della media UE), disperati impoveriti dai programmi di austerità di Troika e Bce, continuano ad aspettare da anni i comodi di Lorsignori, la propaganda di mass media e cinegiornali Rai a reti unificate, collaterali agli interessi di Bankitalia e banchieri, arriva a far credere che la cessione di Veneto Banca e Popolare di Vicenza a Banca Intesa, saccheggiate da una gestione fraudolenta del credito con il concorso dei distratti controllori Consob e Bankitalia che bisogna citare in giudizio, con il fac simile pubblicato sul sito www.adusbef.it , non sia un generoso regalo, ma al contrario un sacrificio che merita la gratitudine di Gentiloni, Padoan  e dell’intero esecutivo.

  Mentre in Spagna, paese che fa parte della stessa Ue e soggetta ad analoghe regole per risolvere i crac bancari, la crisi del Banco Popular, grande istituto finito sull’orlo del bail-in, è stata risolta in una notte e nel pieno rispetto delle regole UE sulle risoluzioni bancarie, col Santander che ha acquistato l’istituto al prezzo simbolico di 1 euro, con l’impegno ad un aumento di capitale da 7 miliardi di euro entro un mese, per coprire le perdite restanti dopo l’azzeramento del capitale sociale della banca e di varie classi di titoli obbligazionari, con lo stesso Santander che acquistando il Banco, si è caricato i crediti in sofferenza nell’ordine di 51 miliardi di euro, ben più dei 40 miliardi di sofferenza gestiti dalla Sareb, la bad bank messa in piedi dalla Spagna nel 2012  per gestire i crediti tossici delle sue banche; nell’Italia dei governi camerieri, Banca Intesa, al prezzo di  1 euro per l’acquisto delle due banche venete, si è scelto l’argenteria accollando le sofferenze ed i debiti passati e futuri allo Stato, ricevendo in dote 5 mld di euro come caparra dei 17 mld di euro appostati in bilancio dal ministro dell’Economia Padoan.     

  Banca d'Italia dopo il disastro delle banche venete arrivato a 45,8 mld di euro (28,8 mld di perdite, aumenti di capitale, azzeramento valore azioni, sommate a 17 mld di intervento dello Stato), con un costo di 708 euro a famiglia, che poteva essere evitato con l’ordinaria vigilanza ed il divieto delle porte girevoli con lo spiccia faccende dei Governatori di Bankitalia Zonin, ha nominato commissari liquidatori dei due istituti i suoi soliti fiduciari, riesumando vecchie conoscenze.

   Per entrambi le banche c'è l'ex A.D di BpVi Fabrizio Viola, custode di molti segreti nella gestione Mps, verso il quale pende una richiesta di rinvio a giudizio della procura di Milano con l’ex presidente Profumo (promosso A.D. di Leonardo Finmeccanica), per falso in bilancio e manipolazione del mercato: ma il Governatore di Bankitalia Visco ed il ministro Padoan, si scelgono con la dovuta cura e massima attenzione, banchieri indagati.

   Un decreto incostituzionale, perciò invotabile, come ha affermato il Governatore della Puglia Michele Emiliano, da parlamentari che non devono subire in silenzio gli odiosi ricatti di banchieri privati, adusi a socializzare le perdite per privatizzare i lauti profitti e le generose prebende, sempre garantite nella gestione fraudolenta del credito e del risparmio, bruciato per circa 45,8 miliardi di euro a 207.000 famiglie del Veneto nell’ultimo triennio.

Alla cessione non si applica quanto previsto

  1. ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. 
  2. deroga articolo 2741 del codice civile sono esclusi dalla cessione:
  1. le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
  2. i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti   subordinati   derivanti dalle    operazioni    di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento   riferite   alle medesime azioni   o   obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
  3. le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
  1. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d’Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli
    1. 1264 del codice civile,
    2. 2022 del codice civile,
    3. 2355 del codice civile,
    4. 2470 del codice civile,
    5. 2525 del codice civile, 
    6. 2556 del codice civile
    7. 2559, primo comma, del codice civile
    8. articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.
  2. Nei confronti dei debitori   ceduti   la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile. 
  3. Non si applicano i termini   previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
  4. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della  cessione  ai sensi del comma 1. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  5. . Quando la cessione ha ad oggetto beni culturali la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali;
  6. non si applica il comma 6 del dall'articolo 61 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
  7. Al contratto di cessione nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano
    1. l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
    2. l’articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
    3. l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380;
    4. l'articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380;
    5. l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
    6. non si applicano le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.  47.
    7. non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali
    8. non si applicano le altre ipotesi di nullità previste da qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.
  8. Il cessionario è individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell’entrata in vigore   del   presente   decreto
  9. Se la concentrazione che deriva dalla cessione   non   è disciplinata dal regolamento (UE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.
  10. Se la cessione include titoli assistiti da garanzia dello Stato il corrispettivo della garanzia è riconsiderato e, se necessario, rivisto in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6 del citato decreto per tener conto della rischiosità del soggetto garantito.

                                                                                                                                                                                                                                             

07/04/2017

Documento n.10553

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