BANCHE POPOLARI e DIRITTO di RECESSO

in Comunicati stampa

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), su ricorso presentato anche da Adusbef, ha pronunciato in data odierna un’ORDINANZA con la quale dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in ordine al decreto-legge n. 3/2015, ed alla circolare della Banca D’Italia che imponevano alle Banche con attivo patrimoniale pari o superiore ad 8 miliardi di euro di capitale sociale di trasformarsi in Spa, limitando nel tempo e nell’importo l’esercizio ed il diritto di recesso. Stando al dettato normativo, infatti, il nuovo comma 2-ter dell’articolo 28 del TUB dispone che: “Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.”.

Il Consiglio di Stato, come detto, ha formulato cinque diversi quesiti alla Corte europea, chiedendo di pronunciarsi sulla legittimità di alcuni punti, tra cui questo del diritto di recesso che come Adusbef abbiamo sollevato sin dal primo momento, dichiara il Presidente Avv. Antonio Tanza.
Non è ammissibile che il rimborso dei soci recedenti sia differito o limitato, anche per un tempo indeterminato, in palese violazione del diritto di proprietà riconosciuto dalla Costituzione e dalla Unione Europea.

Costituiscono ulteriori motivi di dubbio del Consiglio di Stato 2) l’imposizione di una soglia oltre la quale sia obbligatoria la trasformazione, 3) limitazioni al rimborso della quota del socio in caso di recesso, per evitare la possibile liquidazione della banca trasformata, in relazione alla regolamentazione degli aiuti di stato, 4) la facoltà di rinviare il rimborso per un periodo illimitato e di limitarne in tutto o in parte l' importo, 5) la violazione del diritto di godere della proprietà dei beni di cui all' art. 16 E dell'art. 17 Della carta dei diritti fondamentali dell' unione europea.

Attendiamo, ora che l’Unione Europea riconosca finalmente ciò che sosteniamo da tempo: il diritto di proprietà non può essere compresso in tale modo ai danni dei risparmiatori.
Roma, 26 ottobre 2018
Il Presidente

26/10/2018

Documento n.10786

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