BANCHE: ANATOCISMO,SOPPRESSO CON STABILITA' 2014, LEGALIZZATO DA NORMA APPROVATA COMMISSIONE FINANZE, SE NON MODIFICATA, SARA' OGGETTO INEVITABILI RICORSI GIUDIZIARI.

in Comunicati stampa

BANCHE: ANATOCISMO,SOPPRESSO CON STABILITA’ 2014,  LEGALIZZATO DA NORMA APPROVATA COMMISSIONE FINANZE, SE NON MODIFICATA, SARA’ OGGETTO  INEVITABILI  RICORSI GIUDIZIARI.

 

      La disposizione del nuovo art. 120 TUb è stata trionfalmente, quanto grottescamente, figurata, dalla stampa e dottrina, come una norma che ha determinato "la fine dell’anatocismo”. Detta proclamazione aveva seguito anche la precedente formulazione contenuta nell’art. 1, comma 629, della l. 27 dicembre 2013, n. 147.

    Ma, questa volta, invece di correggere le sbavature della vecchia norma, si è ritenuto opportuno reintrodurre l’anatocismo: infatti l’attuale formulazione dell’art. 120 TUb  costituisce un palese passo indietro rispetto alla precedente formulazione. Per capire se l’anatocismo è stato o no soppresso bisogna rapportare la presente disposizione a quella dedicata dal nostro codice civile alla disciplina dell’anatocismo. Secondo l’art. 1283 c.c. in mancanza di usi normativi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, volta a chiedere gli interessi sugli interessi, o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, con la conseguenza che non è possibile che gli interessi producano a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione.

    La normativa in esame, invece, consente che il correntista, parte contrattuale debolissima e succube del cartello bancario, possa (ovvero DEBBA) autorizzare preventivamente (quindi ex ante, prima della scadenza dell'interesse, e non ex post, come previsto dall’art. 1283 c.c.) l’addebito degli interessi sul conto (cioè la loro capitalizzazione) nel momento in cui questi divengono esigibili, trasformando così detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta di ulteriori interessi. Gli interessi, conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, divengono esigibili per legge il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati ovvero, nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili.

   Ecco che l’anatocismo bancario, con cadenza annuale, è entrato prepotentemente, con una legge dello Stato, nella prassi bancaria, in pieno spregio con tutta la Giurisprudenza che ha vietato la possibilità di configurare l’anatocismo ex ante, ovvero anteriormente alla scadenza degli interessi.

  La norma sull'anatocismo, sbandierato come il divieto all'odiosa capitalizzazione degli interessi su prestiti e fidi, uscito dalla porta è rientrato dalla finestra con l'ingannevole messaggio di un suo divieto, è stato legalizzato vanificando 25 anni di battaglie giudiziarie e pronunce plurime, incontrovertibili e consolidate, l'ennesimo inganno, per favorire gli esclusivi interessi delle banche e danneggiare i consumatori, che oltre al danno devono subire perfino la beffa, sia sugli interessi di mora che potranno produrre ulteriori interessi in contrasto con le consolidate sentenze di Cassazione, che con il consenso preventivo richiesto dalle banche ai consumatori affinché gli interessi passivi possano diventare capitale, se non pagati entro 60 giorni dal 31 dicembre di ogni anno, generando quindi ulteriori interessi.

   L'emendamento, spacciato come soppressivo di una odiosa pratica sulla maturazione degli interessi che non potrà essere inferiore ad un anno, vietando così la trimestralizzazione, stabilisce il principio in base al quale: "gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori" salvo però "quelli di mora", lasciando il consumatore (contraente debole), in balia delle banche (contraente forte), che potrà decidere la sorte degli interessi maturati al 31 dicembre, ossia pagarli entro 60 giorni (il primo marzo dell'anno successivo) oppure trasformarli in capitale e quindi decidere che frutteranno altri interessi, con le banche che potranno "anche preventivamente" e prima della sottoscrizione dei contratti di conto corrente o di carte revolving, chiedere l'assenso alla trasformazione in capitale degli interessi. Un ritorno alla pratica odiosa di anatocismo allo stato puro, che uscito dalla porta rientra così dalla finestra con l'ingannevole messaggio di un suo divieto, tramite l'emendamento dell'onorevole Boccadutri del Pd che stabilisce che "è fatta salva la possibilità per il cliente di autorizzare preventivamente l'addebito degli interessi debitori sul conto o sulla carta decorso un termine di 60 giorni dalla valuta degli interessi medesimi”. Se gli interessi non vengono liquidati entro sessanta giorni, vanno ad aggiungersi al capitale dovuto producendo così nuovi interessi.

  Tale norma se non modificata, con la proposta di un conto a latere sugli interessi scaduti, come suggerito dalla consultazione pubblica di Bankitalia, sarà oggetto di una raffica di ricorsi giudiziari, per ripristinare il diritto, sancito da plurime sentenze di Cassazione.

  

21/03/2016

Documento n.10273

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