Azionisti Banco di Nopoli. Il Tribunale dà ragione ai consumatori.

in Comunicati stampa

AZIONISTI DEL BANCO DI NAPOLI: IL TRIBUNALE DI NAPOLI ACCOGLIE LE RAGIONI DEI CONSUMATORI CONDANNANDO IL BANCO DI NAPOLI ALLA RESTITUZIONE DEL MALTOLTO.

Il Tribunale di Napoli, con due storiche sentenze difficilmente ribaltabili, ha accolto le ragioni di Adusbef e dei consumatori ed ha condannato il Banco di Napoli alla restituzione del maltolto. Dopo l?allegra gestione del credito e del risparmio che aveva portato il Banco di Napoli ad un crack di 12.000 miliardi di vecchie lire addossato alla collettività,Adusbef aveva denunciato alla Procura della Repubblica la disinvolta gestione ed intentato azioni civili per far risarcire gli azionisti il cui valore delle azioni era stato completamente azzerato, anche grazie agli omessi controlli di Consob e di Bankitalia. Nell?ottobre 1991 il Banco di Napoli, a seguito della sua trasformazione da Istituto di Diritto Pubblico in società per azioni, deliberava un aumento di capitale sociale attraverso l?emissione di nuove azioni, offerte al pubblico sulla base del prospetto informativo n. 2125/91, depositato alla Consob in data 7 novembre 1991, e dalla stessa successivamente approvato. Il Banco nel proporre al pubblico le azioni di nuova emissione, si presentava nel Prospetto come società florida con un patrimonio netto di 3.619,9 miliardi di lire. Confidando nelle notizie contenute nei documenti informativi ed ufficiali relativi all?andamento patrimoniale del Banco di Napoli,controllati da Consob e Banca d?Italia, comprovanti una florida situazione patrimoniale ed economica del Banco di Napoli, molti risparmiatori sono stati indotti anche tramite gli sportelli della rete, ad acquistare le sue azioni ordinarie. Solo con lettera datata 6 settembre 1996 il Banco di Napoli SPA informava i propri azionisti della gravissima perdita e del conseguente azzeramento dell?intero capitale sociale costituito dalle azioni ordinarie, offrendo agli stessi azionisti un impraticabile ristoro (sia per l?assoluta incertezza sulle sorti dell?istituto, che per le reali perdite). Lo stesso Ministero del Tesoro proponeva ed otteneva l?avvio di azioni di responsabilità contro il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale ed i dirigenti del Banco di Napoli in carica dal 1991 al 1994. A sua volta il Banco di Napoli citava davanti al Tribunale di Milano la propria società di revisione, la Price Waterhouse, chiedendo (per la non veridicità dei bilanci a partire dal 1991) un risarcimento danni per lire 2.000 miliardi di vecchie lire. Il Banco di Napoli presentava altresì alla Procura della Repubblica un esposto che ha portato alla condanna (ancora non definitiva) degli organi della società per vari reati societari. Tale allegra gestione del credito e del risparmio avvenuta all?ombra della Banca d?Italia,che partecipò mediante il direttore della sede di Napoli a tutte le riunioni del cda del Banco, ha indotto ADUSBEF ad intraprendere azioni covili per far ristorare i gravissimi danni inferti a decine di migliaia di piccoli azionistiche inviarono numerose lettere di messa in mora e di interruzione dei termini prescrizionali scaricate dai siti www.adusbef.it e www.studiotanza.it ed inviate al Banco di Napoli, Banca d?Italia e Consob.Per tali risparmiatori si spalancano le porte dei risarcimenti,mentre con differenti procedimenti giudiziari, Adusbef cercherà di far condannare,per omessa vigilanza,il ?gatto? Consob,che approvò un prospetto basato su bilanci falsi e la ?volpe? Bankitalia,responsabili indiretti di un crack annunciato, addossato alla collettività e mai evitato. In calce si trascrive uno stralcio importante della sentenza, che verrà pubblicata sul sito www.adusbef.it ed inviata a richiesta. Roma,19.6.2003 Scrive,tra l?altro, il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, dott.ssa Efisia Baciano: ?Ancora deve rilevarsi che l?azzeramento del capitale costituisce il danno insorto a carico dell?attore a distanza di tempo, quale conseguenza causalmente riconducibile a comportamento colpevole del banco di Napoli, consistente nell?aver redatto un Prospetto informativo atto a trarre in errore l?investitore ed a determinarlo all?acquisto delle azioni. Invero, se il Prospetto, così come redatto, non avesse indotto il M. all?acquisto delle azioni, questi non avrebbe subito il danno derivante dall?azzeramento delle stesse. Né può ritenersi che il detto azzeramento sia stato determinato da fattori sopravvenuti, con efficacia causativa esclusiva. Invero, come rilevato dal CTU Sciarelli (proc. to: Tessival s.p.A. c/ Banco Napoli), l?andamento della quotazione del banco di Napoli si discostava, soprattutto a partire dal 1993 dalle medie di settore, con un trend sfavorevole che si accentuava drammaticamente verso la fine del periodo in esame. Non poteva comunque affermarsi che l?influenza di fattori di mercato indipendenti dall?entità del patrimonio aziendale ( cfr. tabella alla pagina 70 delle relazione) , fosse stata determinante. Invero , pur essendosi registrata una congiuntura particolarmente difficile nel 1992, gli andamenti dell?economia nel periodo 1991-1995 non si poteva ritenere avessero concorso al deprezzamento del valore delle azioni ordinarie del Banco di Napoli. In forza delle considerazioni sopra espresse è ritenuto pertanto superfluo l?esame di ulteriori aspetti della vicenda in esame, in quanto ininfluenti ai fini del decidere, il convenuto Banco di Napoli deve essere condannato al risarcimento in favore dell?attore della somma di euro 6197,48 ( lire 12 milioni ) alla quale dovranno aggiungersi, trattandosi di un debito di valore, rivalutazione di interessi come da dispositivo. Non si ritiene di dover liquidare ulteriori somme in favore dell?attore, con riferimento in particolare a quanto richiesto a titolo di lucro cessante, non avendo l?attore fornito alcun elemento probatorio concreto, atto a dimostrare quale sarebbe stato l?utilizzo effettivo del denaro e quale il relativo rendimento, che avrebbe dovuto comunque superare la rivalutazione della somma impiegata, già riconosciuta. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile con numero R.G.2593/01 , pendente tra M. Michele ed il Napoli SpA, disattesa ogni altra domanda, così provvede: -accoglie la domanda dell?attore e per l?effetto condanna il convenuto Banco di Napoli al risarcimento , in favore dell?attore, della somma di euro 6197,48.detta somma deve essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT dal fatto al soddisfo e devono alla stessa aggiungersi gli interessi sulla minor somma risultante dalla divisione della suddetta cifra per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto, via via annualmente rivalutato sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto e sino a quelle della presente pronunzia, nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo; -condanna il convenuto al pagamento in favore di M. Michele delle spese di giudizio, così quantificate : euro 900,00 per spese, euro 1301,20 per diritti ed euro 1600,00 per onorario.Il tutto oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge?. Napoli, 1/4/2003 IL GIUDICE UNICO

20/06/2003

Documento n.3273

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