ASSICURAZIONI A PUNTI SULLA SALUTE: GENERALI VUOLE IMPORTARE UN SISTEMA (APP) DI CONTROLLO A DISTANZA SUGLI STILI DI VITA, VIOLANDO LA PRIVACY PER SPE

in Comunicati stampa

COMUNICATO STAMPA

ASSICURAZIONI A PUNTI SULLA SALUTE: GENERALI VUOLE IMPORTARE UN SISTEMA (APP) DI CONTROLLO A DISTANZA SUGLI STILI DI VITA, VIOLANDO LA PRIVACY PER SPECULARE PERFINO SULLA SALUTE E FARE AFFARI D’ORO, DIETRO IL MIRAGGIO DEGLI SCONTI.

   Alcune compagnie che stipulano assicurazioni ramo vita e salute, hanno una valanga di contenziosi  con i loro clienti che hanno corrisposto salate polizze, ai quali non offrono alcuna copertura o rimborso (già al primo raffreddore), vogliono importare un sistema di controllo sulla salute, monitorando il loro stile di vita con apposita app, Health pact.

   Adusbef e Federconsumatori, ritenendo illecito introdurre in Italia l’intrusivo sistema americano di controllo sulla salute degli assicurati, un sistema ‘a punti’ che il Gruppo Generali diretto dal dott. Mario Greco, vorrebbe importare in Italia, Germania e mercato europeo, per controllare  la salute dei clienti tramite il monitoraggio intrusivo sul loro stile di vita con un’apposita App, hanno subito posto il problema all’Autorità Garante della Privacy, all’Ivass ed al ministero della salute.

    La stipula di una polizza sanitaria con allegato health pact, letteralmente “patto per la salute”, in cui si impegna a fare sport e tenere controllata la salute sottoponendosi regolarmente a visite dal medico di base e da specialisti, offrendo all’assicurazione di vigilare continuamente sulla sua condizione di salute, dietro il miraggio di sconti e regali, può essere pericoloso perché soggetto ad una schedatura di massa di dati sensibili inviolabili.

    Altro che rafforzare il rapporto con i clienti ed influenzare positivamente il loro comportamento, con i più sani che sono i migliori per noi- come ha spiegato il dottor Mario Greco- una vera e propria invasione vantaggiosa nella privacy che permette alle compagnie di selezionare la clientela di serie A e B, elaborando schedature di massa e traffico di dati sensibili sulle persone umane, per la stipula dei contratti.

    Poiché già oggi nella giungla delle clausole contrattuali delle polizze ‘vita’ e ‘salute’, le compagnie chiudono l’ombrello al primo raffreddore negando il giusto risarcimento al primo ‘sinistro’ denunciato non informando come vengono elaborati i dati sulla salute, come vengono scambiati, chi può accedervi, costituire assicurazioni di serie A, che si accordano con i clienti più “sani”, e di serie B, ai quali addossare i rischi,è inaccettabile.

                                                       Elio Lannutti (Adusbef) – Rosario Trefiletti (Federconsumatori)

Roma, 25.11.2014 

 VADEMECUM PER INFORMARE E TUTELARE PREVENTIVAMENTE GLI ASSICURATI

DALLE CLAUSOLE ABUSIVE E DAI PATTI LEONINI DEI CONTRATTI ASSICURATIVI.

 

1)     Attenzione alla clausola che fornisce un potere sproporzionato alla Compagnia: Recesso in caso di sinistro: "Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni ecc”. In tal caso comunque la Compagnia deve rimborsare  la parte di premio per il periodo dalla disdetta al termine originario della polizza.

 2)     Attenzione ai tempi di denuncia del sinistro (articolo 1913, primo comma, del codice civile): “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”. A volte nelle condizioni di contratto tale clausola  viene sostituita con una  più favorevole al cliente: “entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto la possibilità”.

 3)     Attenzione:  i soli risultati di analisi cliniche non bastano. E' necessario altresì allegare il certificato del medico curante. Le compagnie vogliono accertare la causalità tra gli esami effettuati e l’evento riscontrato fin dall'inizio dal medico curante. Le compagnie pretendono l'originale di tale certificato.

 4)     Attenzione: Le spese mediche sostenute dall’assicurato dovranno essere documentate mediante regolare ricevuta fiscale o fattura, altrimenti la compagnia non accetterà di procedere al rimborso. Le spese relative a medicinali dovranno essere documentate mediante regolare scontrino fiscale.

25/11/2014

Documento n.9903

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK