RCAUTO. ANTITRUST AVVIA INDAGINE CONOSCITIVA, PREZZI AUMENTATI NONOSTANTE LE RIFORME

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ANTITRUST RC AUTO: ANTITRUST AVVIA INDAGINE CONOSCITIVA, PREZZI AUMENTATI NONOSTANTE LE RIFORME COMUNICATO STAMPA L’analisi dovrà individuare gli eventuali correttivi da introdurre per dare una spinta competitiva al settore. I dati statistici indicano aumenti significativi tra il 2009 e il 2010 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 6 maggio 2010, ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva sul settore della Rc Auto. L’indagine dovrà individuare le cause per le quali, nonostante i numerosi interventi legislativi e regolatori degli ultimi cinque anni finalizzati a rendere il comparto più competitivo, i prezzi continuino a registrare incrementi significativi e generalizzati. L’analisi punterà a ricostruire l’andamento dei prezzi effettivi e dei costi del settore, con particolare riguardo all’entrata in vigore della procedura di risarcimento diretto: dopo tre anni di applicazione del nuovo sistema, l’attesa riduzione dei costi, con effetti benefici sui consumatori, non si è verificata. Per questo occorre capire se la riforma, nella sua concreta attuazione, abbia prodotto la necessaria spinta competitiva o se, al contrario, occorra introdurre correttivi per rimuovere eventuali ostacoli alla piena produzione degli attesi effetti pro-concorrenziali. Verranno a questo fine analizzate le diverse politiche di controllo dei costi dei risarcimenti adottate dalle compagnie, le politiche commerciali effettuate in termini di ristrutturazione dei portafogli clienti, aree del territorio nazionale coperte, tipologie di veicoli assicurati e rischi assunti, con conseguenti effetti sulla domanda e sul confronto competitivo dell’offerta. La Rc Auto è uno dei mercati principali nel settore assicurativo: nel 2009, la raccolta premi ha superato i 17 miliardi di euro, con un’incidenza del 46,3% sul totale rami danni e del 14,4% sul portafoglio complessivo. Secondo i dati Istat, inoltre, nel 2007 ciascuna famiglia ha speso in media, per l’assicurazione dei mezzi di trasporto privati, 940 euro annui, pari all’1,2% del PIL. Roma, 17 maggio 2010 L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 maggio 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO l’articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l’Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l’evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata; VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, e, in particolare, l’articolo 17, relativo alle indagini conoscitive di natura generale; CONSIDERATI i seguenti elementi: 1. Il ramo R.C. autoveicoli terrestri (di seguito, anche “RCA”) risulta essere, in Italia, uno dei mercati principali nel settore assicurativo, registrando, nel 2009, una raccolta di premi pari ad oltre 17 miliardi di euro, con un’incidenza del 46,3% sul totale rami danni e del 14,4% sul portafoglio complessivo (1). Tale comparto si conferma pertanto come uno dei principali segmenti dal lato dell’offerta. 2. Peraltro, la spesa per l’assicurazione RCA costituisce una voce significativa anche dal lato della domanda, considerati l’elevato numero di veicoli in circolazione e l’obbligatorietà della copertura. Secondo dati ISTAT, nel 2007 ciascuna famiglia ha speso in media, per l’assicurazione dei mezzi di trasporto privati, 940 euro annui, pari all’1,2% del PIL. (1) Fonte: elaborazione su dati ISVAP. 3. Dal punto di vista concorrenziale, l’Autorità, data l’incidenza di tale mercato e le peculiarità che ne hanno caratterizzato l’evoluzione, è più volte intervenuta – sia con segnalazioni, sia attivando i poteri istruttori conferitile dalla legge n. 287/90 e dalla normativa comunitaria – al fine di rimuovere gli ostacoli ad uno sviluppo concorrenziale del settore e di incentivare un più efficace confronto competitivo a vantaggio dei consumatori finali. Infatti, si noti che nell’ultimo quinquennio il settore RCA è stato interessato da numerosi interventi di carattere legislativo e regolamentare finalizzati ad incentivare il confronto competitivo tra gli operatori e la mobilità degli assicurati. Tra le innovazioni si segnala, in particolare, la procedura di risarcimento diretto, introdotta in occasione dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, anche “CAP”). 4. Proprio in merito alla procedura di risarcimento diretto rileva osservare che essa è stata indicata a più riprese dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come soluzione auspicabile(2) in un’ottica di superamento delle criticità che il mercato RCA aveva manifestato negli anni successivi alla liberalizzazione. Tale innovativa modalità risarcitoria, infatti, comporta l’estensione del confronto competitivo dall’ambito tradizionale dei premi e delle garanzie, a quello dei servizi liquidativi, con potenziali effetti incentivanti rispetto alla propensione alla mobilità degli assicurati italiani. Una procedura risarcitoria gestita direttamente dalla compagnia del danneggiato, inoltre, rende possibile l’adozione di inedite politiche di controllo dei costi dei risarcimenti da parte delle imprese e agevola più efficienti azioni di contrasto dei fenomeni di moral hazard che, nella procedura di risarcimento tradizionale, risultano essere agevolati dalla occasionalità e terzietà del rapporto tra assicurazione del responsabile e danneggiato. L’Autorità ha quindi ravvisato nell’adozione di tale schema uno strumento per la rimozione delle asimmetrie informative tipiche della relazione principal/agent e per la costituzione di un più chiaro e diretto rapporto tra compagnia e assicurato, nonché un mezzo idoneo a consentire (2) In tal senso si vedano le risultanze dell’indagine IC19 – Indagine conoscitiva sul settore assicurazione autoveicoli, conclusa il 17 aprile 2003, 185ss., 209ss.. Si vedano, inoltre, le seguenti segnalazioni: AS301 – Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle Assicurazioni, del 1 giugno 2005, in Boll. n. 22/05, 46ss.; AS309 – Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle Assicurazioni Private, del 28 luglio 2005, in Boll. n. 28/05, 45ss.; AS324 – Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, del 3 febbraio 2006, in Boll. n. 4/06, 47ss.; AS396 – Introduzione di modiche all’articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, del 29 maggio 2007, in Boll. n. 20/07, 196ss.. un più efficace controllo dei costi, in un’ottica di effettivo contenimento dei prezzi finali. 5. Nonostante tali aspettative, però, a oltre tre anni dalla sua applicazione, le evidenze di mercato mostrano il permanere di alcuni profili di criticità. Da denunce pervenute all’Autorità, nonché da dati statistici diffusi da organismi pubblici e privati, risulta che il livello dei premi applicati dalle compagnie per i contratti RCA avrebbe conosciuto negli ultimi anni incrementi significativi e generalizzati. In particolare, dal 2009 al 2010 si sarebbero registrati aumenti medi del 15%, con punte sino al 22% per i ciclomotori e di oltre il 30% per l’assicurazione dei motocicli. Emerge pertanto l’utilità di un approfondimento, in ottica concorrenziale, delle cause di tale tendenza. 6. A fronte della evoluzione del quadro normativo e delle connesse aspettative di sviluppo in senso più marcatamente concorrenziale del mercato in considerazione, si ravvisa, preliminarmente, l’esigenza di addivenire ad una ricostruzione attendibile dell’andamento dei prezzi effettivi e dei costi del settore RCA, specie in relazione temporale con l’entrata in vigore e a regime della nuova procedura risarcitoria. L’analisi di tali dinamiche potrebbe anche contribuire ad una migliore comprensione della struttura di costi e ricavi che caratterizzano il settore e ad una più agevole individuazione di eventuali aree di criticità su cui intervenire. 7. Per quanto concerne più specificamente la procedura di risarcimento diretto è opportuno muovere da una approfondita analisi delle modalità con le quali alla stessa è stata data attuazione, avuto riguardo sia all’architettura del relativo apparato legislativo, regolamentare e convenzionale, sia a singoli istituti e disposizioni che ne regolano i diversi profili sostanziali e operativi. È poi necessario verificare se nella fase di concreta implementazione della stessa si siano o meno prodotti incentivi al confronto competitivo tra gli operatori. Sotto tale profilo assumono rilievo, ad esempio, le modalità e le tecniche con le quali viene determinato l’importo del forfait, i parametri ed i criteri sottesi alle decisioni adottate di volta in volta in ordine all’introduzione di correttivi al sistema di compensazione, nonché le diverse politiche di controllo dei costi dei risarcimenti adottate dalle compagnie. 8. Infine, dal punto di vista degli effetti prodotti dalla applicazione del risarcimento diretto, rilevante è anche l’analisi di come la nuova procedura risarcitoria abbia inciso sulla politica commerciale adottata dalle imprese di assicurazione in termini di ristrutturazione dei portafogli clienti, aree del territorio nazionale coperte e/o di tipologie di veicoli assicurati e/o di rischi assunti, con conseguenti effetti sulla domanda e sul confronto competitivo dell’offerta. 9. In considerazione degli elementi sopra evidenziati, ed in ragione della rilevanza economica del settore assicurazione RCA, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende procedere ad un’indagine conoscitiva volta a verificare l’andamento di prezzi e costi in tale settore, nonché le possibili implicazioni concorrenziali della disciplina attuativa della procedura di risarcimento diretto e delle concrete modalità di implementazione della stessa, al fine di individuare possibili aree di criticità, nonché di proporre azioni ed interventi idonei a rimuovere eventuali ostacoli alla piena produzione degli attesi effetti pro-concorrenziali. Tutto ciò premesso e considerato DELIBERA di procedere, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un’indagine conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore R.C. Auto. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

17/05/2010

Documento n.8606

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