"La Corte ha, implicitamente, spazzato l'orientamento elucubrato da ABI e Bankitalia, ovvero dall'operato dell'Ortro (dal greco Ορθρος) filobancario e suoi adepti (forse sarebbe stato meglio fare riferimento a Cerbero), secondo il quale, quand'anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, quest'ultima debba essere calcolata coi criteri dei decreti ministeriali....". Commento di Antonio Tanza,uno dei pochi titolati a dibattere sull'usura, diversamente da sciacalli,magliari, profittatori,imbroglioni,che si sono arricchiti con le sentenze di Cassazione e Corte Costituzionale prodotti dai ricorsi Adusbef e legali,capeggiati avv.Tanza Presidente Adusbef.

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Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 luglio – 4 ottobre 2017, n. 23192, Presidente Scaldaferri – Relatore Ferro, hanno recentemente confermato l’assunto del Tribunale di Matera, rel. Dott.ssa Tiziana Caradonio, decreto del 18-19 maggio 2016, con il quale si è ritenuto che la banca deve essere ammessa al passivo con riferimento alla sola sorte capitale, non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori: come emerso dalla c.t.u., al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava”.

 La banca ricorreva alla Suprema Corte asserendo che: al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà originaria del tasso di mora e posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia”.

 La S.C., com’è noto, la Corte, condannando la banca ai sensi dell’art. 13, co. 1- bis e quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, al versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13, ha semplicemente letto le norme, statuendo:

<<1. l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;

2. il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità “è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso” (Cassazione civile, sez. VI, 06 Marzo 2017, ordinanza n. 5598, Est. Rosa Maria Di Virgilio Cass.; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)>>.

 Ancor prima già la S.C. aveva ritenuto che:

 “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”. Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 350 09 gennaio 2013

La Corte ha, anche implicitamente, spazzato l’orientamento elucubrato dall’ABI e da Bankitalia, ovvero dall’operato dell’Ortro (dal greco Ορθρος) filobancario e dai suoi adepti (forse sarebbe stato meglio fare riferimento a Cerbero), secondo il quale, quand’anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, quest’ultima dovesse venire calcolata con i criteri dettati dai decreti ministeriali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo quanto affermato dalla stessa Banca d’Italia e dalla sua nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013 (ci occuperemo a breve del valore dato all’operato di Bankitalia da parte della più lucida giurisprudenza).

Ciò posto, il tormentone che ha invaso i tribunali a partire dal 2014 in poi è stato quello della disquisizione se al tasso corrispettivo dovesse aggiungersi o meno quello di mora. Ebbene, anche detta risposta è di palese evidenza: dipende dalle clausole contrattuali.

In linea teorica, è di tutta evidenza che sia irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un tasso creativo, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.

Si è trattato di una stortura adoperata da noti soggetti, spacciatesi per associazioni dai nomi più coloriti, al fine di creare delle false aspettative nei clienti delle banche al sol fine di lucrare sulle disgrazie e vendere perizie di fatto inutilizzabili giudizialmente.

La diversità ontologica e funzionale degli interessi corrispettivi, destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito, e moratori, destinati,  nella eventuale fase patologica del rapporto, a sanzionare l’inadempimento del cliente, esclude che per la verifica del superamento delle soglie usura di un contratto di mutuo si debba procedere ad una loro sommatoria.

Ma cosa succede se la banca in contratto ha previsto espressamente che in caso di inadempimento all’interesse corrispettivo debba sommarsi quello moratorio? Ovvero se al momento dell’inadempimento alla rata comprensiva già comprensiva di sorte capitale ed interesse corrispettivo, debba sommarsi l’interesse di mora?

E’ evidente che, in questo caso, per espressa convenzione contrattuale, la sommatoria è prevista e che, dunque, il calcolo dell’usura vada operato seguendo il contratto. In alcuni di questi casi ci si trova di fronte alla banca che, in sede di esecuzione immobiliare, somma tranquillamente gli interessi corrispettivi con i moratori.

Si pongono in questo solco sia la S.C., sez. VI, con l’ordinanza n. 5598 del 06 Marzo 2017, con la quale viene cassata la sentenza impugnata che aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, che una serie di  altre sentenze di merito:

 

Considerando anche gli interessi di mora per i quali il contratto prevede il calcolo “su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto”, il TEG calcolato dal ctu supera il tasso soglia. Nella fattispecie il piano di ammortamento eL8; “alla Francese” con rate costanti nel tempo costituite da una quota di interessi, calcolati sul debito residuo della rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra la rata e la quota interessi. Secondo il contratto gli interessi di mora, come sopra precisato, vengono calcolati, quanto alle rate scadute e non pagate, anche sulla parte di interessi corrispettivi della rata medesima, determinando il superamento del tasso soglia. Nella fattispecie il calcolo degli interessi di mora ai fini della determinazione del TEG risulta imposto dalle previsioni contrattuali e determina il superamento del tasso soglia. Non rileva che in base alla deliberazione CICR 9 febbraio 2000 art. 3 possa essere contrattualmente stabilito per i finanziamenti che siano dovuti interessi sulla rata di mutuo comprensiva di interessi, in quanto ciò esclude la illegittimità dell’anatocismo ma non che di questo, in quanto remunerazione del credito, non debba tenersi conto ai fini del calcolo del TAEG. Tribunale di Prato, dott. Maria Novella Legnaioli, sentenza n. 651/2016 pubbl. il 11/06/2016.

 

Se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del primo sarebbe nulla ex art. 1815, II comma, c.c., è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora. Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva di interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi, questa, di difficile verificazione. Tribunale di Treviso 11 aprile 2014

Nel caso in cui il contratto statuisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori, ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio. Mentre se il contratto statuisce che la mora si aggiunge al tasso corrispettivo e si calcola sull'intera rata, la sommatoria è ammessa e di poi va confrontata con il TEG. Tribunale di Parma 25 luglio 2014

 “Occorre verificare il singolo contratto e stabilire se esso preveda interessi di mora in caso di inadempimento e se gli stessi siano sostitutivi dell’interesse corrispettivo. Infatti se la previsione contrattuale statuisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori, ai fini del calcolo del Teg e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio…. Se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti (legge 108/96 e successive modifiche)… Prevedendo il contratto che gli interessi di mora non si sostituiscono a quelli corrispettivi, ma si sommino a questi(quindi su ogni rata già formata da quota capitale e quota interessi corrispettivi) si può concludere che, applicando la normativa al contratto de quo anche gli interessi di mora siano da computare ai fini del TEGM e pertanto quest’ultimo sfora il tasso soglia(vigente al momento della stipula) ed il contratto di mutuo sia usurato ab origine quindi trova applicazione la sanzione civilistica dell’art.1815 c.c ultimo comma” (Tribunale di Parma, sezione fallimentare procedura numero 26/2013 – Giudice delegato dott. Pietro Rogato).

Avv. Antonio TANZA

Presidente Adusbef 

23/10/2017

Documento n.10607

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