INTERNET: MANO PESANTE DELLA CASSAZIONE SUI SITI CHE FORNISCONO LA POSSIBILITA' DI SCARICARE GRATUITAMENTE FILM E CD

in Articoli e studi
Mano pesante della Cassazione sui siti web che forniscono agli utenti la possibilità di scaricare gratuitamente da Internet opere complete protette dal diritto d'autore come film e cd - e il primo a farne le spese potrebbe essere il sito svedese "Pirate Bay", leader nel libero scambio di file audio e video… Giovanni Negri per il Sole 24 Ore Mano pesante della Cassazione - e il primo a farne le spese potrebbe essere il sito svedese "Pirate Bay", leader nel libero scambio di file audio e video - sui siti web che forniscono agli utenti la possibilità di scaricare gratuitamente da Internet, tramite la messa a disposizione di chiavi di accesso, opere complete protette dal diritto d'autore come film e cd. La Corte, con la sentenza n. 49437 depositata ieri e destinata a costituire un punto di riferimento nella delicata materia del diritto penale del web, ha annullato l'ordinanza, favorevole a «Pirate Bay» con la quale il tribunale del riesame di Bergamo aveva cancellato la pronuncia del Gip che da una parte aveva stabilito il sequestro del sito svedese e aveva, dall'altra, imposto ai provider italiani di bloccarne l'accesso. La Cassazione adesso ha rinviato la questione di nuovo al tribunale di Bergamo che dovrà decidere tenendo conto di questo principio di diritto: «sussistendo gli elementi del reato di cui all'articolo 171 ter comma 2 lettera a-bis) legge 633/41, il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita di diffusione nella rete internet di opere coperte da diritto d'autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione internet escludano l'accesso al sito al limitato fine di precludere l'attività di illecita diffusione di tali opere». La sentenza sottolinea innanzitutto le modalità con le quali è avvenuta la (presunta, per ora, visto che si tratta di confermare o meno una misura cautelare come il sequestro) violazione del diritto d'autore. La Corte precisa così che, nel caso di «Pirate Bay», la diffusione dell'opera coperta dal diritto d'autore non avviene dal centro (il sito web) alla periferia (gli utenti) che riceve i file per via telematica, pratica di downloading, «ma da utente (che effettua l'uploading) ad utenti che lo ricevono». Quindi da pari a pari, peer to peer, non essendoci un centro che possiede l'opera e la trasferisce agli utenti che accedono al sito.
Il problema che allora si pone è quello della responsabilità del titolare del sito che mette in comunicazione gli utenti che commettono l'illecito con l'attività di uploading. La Corte osserva che se il sito web si limitasse a mettere a disposizione il protocollo di comunicazione, come quello peer to peer, per permettere la condivisione di file contenenti l'opera coperta da diritto d'autore, ed il loro trasferimento tra utenti, il titolare non sarebbe responsabile. Discorso diverso se vengono indicizzate le informazioni che arrivano dagli utenti, tutti potenziali autori di uploading, in maniera tale che queste informazioni «anche se ridotte al minimo ma pur sempre essenziali perché gli utenti possano orientarsi chiedendo il downloading di quell'opera piuttosto che un'altra sono in tal modo elaborate e rese disponibili nel sito, ad esempio attraverso un motore di ricerca». L'attività di trasporto, a quel punto, non è più «agnostica», ma si caratterizza come trasporto di dati contenenti materiale coperto da diritto d'autore. Ed allora è vero che lo scambio dei file avviene da utente a utente, ma l'attività del sito web è quella che permette lo svolgimento di tutte le operazioni e, per questo nella lettura della Cassazione, esiste un apporto causale alla condotta illecita che può essere inquadrato giuridicamente nel concorso di persone, in base al quale l'attività di concorso nel reato può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione o contributo, di ordine materiale o psicologico, a tutte o solo alcune della fasi dell'illecito. Nessun decentramento così, malgrado la tecnologia peer to peer, della condotta illegale di diffusione di opera coperta da copyright.

26/12/2009

Documento n.8362

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK