ILLEGITTIME LE MULTE ELEVATE CON DISPOSITIVI di controllo e regolazione del traffico, nonchè DI accertamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione IN ASSENZA DI TARATURA

in Articoli e studi

Autore: Avv. Daniele Imbò

Con riferimento agli apparecchi in questione, quali dispositivi autovelox, photored, ecc…, sin dal 2005 Adusbef aveva affermato l’imprescindibilità della c.d. taratura, al fine di legittimare le sanzioni amministrative.

 

Tale indirizzo ha avuto un grande seguito nelle aule di giustizia ma a fare chiarezza definitiva sull’argomento è intervenuta la Corte Costituzionale, il Giudice delle Leggi, confermando la validità dei principi espressi in materia da Adusbef e quindi affermando la necessità di sottoporre a taratura gli apparecchi in discorso.

 

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S., nella parte in cui non prevede che “le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario” non siano obbligatoriamente sottoposti a taratura annuale o periodica presso appositi centri e non anche dalle società costruttrici.

Tale procedura si rende necessaria al fine di accertare se lo strumento elettronico, indiscutibilmente “soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione” abbia subito alterazione in ordine alla sua funzionalità.

 

A tale principio sostanziale va collegato anche quello processuale che prevede un “inversione dell’onere della prova”.

 

In sostanza, sarà la PA chiamata in giudizio a fornire prova della taratura (e dell’infrazione in generale) altrimenti la sanzione sarà annullata.

 

 

Sino a questa fondamentale sentenza, la n. 113/2005 della Corte Costituzionale, tra le numerosissime altre pronunce, il Giudice di Pace di Lecce, aderendo alle tesi di Adusbef, aveva compiutamente osservato che:

“(…) Anche per quanto concerne la contestazione sulla mancanza della taratura dell’apparecchiatura Photored F17/A, l’opposizione è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.

In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.

L'operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 come "Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando". Essa è necessaria in quanto costituisce l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed in conseguenza anche l'unico metodo per verificare l'eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l'uso. Secondo quanto indicato dalla norma UNI 30012, alla nota 23 della voce "taratura", "Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria”.

La taratura dell’apparecchiatura deve essere certificata da appositi centri SIT, coma previsto dalla L. 273/1991”. Per quanto esposto, poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un apparecchiatura non utilizzata secondo le condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, peraltro, da una apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato”.

Con riferimento agli apparecchi in questione, quali dispositivi autovelox, photored, ecc…, sin dal 2005 Adusbef aveva affermato l’imprescindibilità della c.d. taratura, al fine di legittimare le sanzioni amministrative.

 

Tale indirizzo ha avuto un grande seguito nelle aule di giustizia ma a fare chiarezza definitiva sull’argomento è intervenuta la Corte Costituzionale, il Giudice delle Leggi, confermando la validità dei principi espressi in materia da Adusbef e quindi affermando la necessità di sottoporre a taratura gli apparecchi in discorso.

 

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S., nella parte in cui non prevede che “le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario” non siano obbligatoriamente sottoposti a taratura annuale o periodica presso appositi centri e non anche dalle società costruttrici.

Tale procedura si rende necessaria al fine di accertare se lo strumento elettronico, indiscutibilmente “soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione” abbia subito alterazione in ordine alla sua funzionalità.

 

A tale principio sostanziale va collegato anche quello processuale che prevede un “inversione dell’onere della prova”.

 

In sostanza, sarà la PA chiamata in giudizio a fornire prova della taratura (e dell’infrazione in generale) altrimenti la sanzione sarà annullata.

 

 

Sino a questa fondamentale sentenza, la n. 113/2005 della Corte Costituzionale, tra le numerosissime altre pronunce, il Giudice di Pace di Lecce, aderendo alle tesi di Adusbef, aveva compiutamente osservato che:

“(…) Anche per quanto concerne la contestazione sulla mancanza della taratura dell’apparecchiatura Photored F17/A, l’opposizione è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.

In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.

L'operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 come "Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando". Essa è necessaria in quanto costituisce l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed in conseguenza anche l'unico metodo per verificare l'eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l'uso. Secondo quanto indicato dalla norma UNI 30012, alla nota 23 della voce "taratura", "Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria”.

La taratura dell’apparecchiatura deve essere certificata da appositi centri SIT, coma previsto dalla L. 273/1991”. Per quanto esposto, poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un apparecchiatura non utilizzata secondo le condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, peraltro, da una apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato”.

Se hai ricevuto una multa invia una mail ad [email protected] con oggetto "AUTOVELOX"

 

26/09/2017

Documento n.10594

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