Il Sole 24 Ore 29-9-2007 Derivati, UniCredit bocciata di Marco Bellinazzo e Marcello Frisone

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Il Sole 24 Ore 29-9-2007 Derivati, UniCredit bocciata di Marco Bellinazzo e Marcello Frisone La dichiarazione prevista dall'articolo 31 del regolamento Consob non è sufficiente per riconoscere a un'impresa lo status di operatore qualificato. Certo, non si può pretendere dalla banca di verificare caso per caso l'esperienza finanziaria dei clienti che sottoscrivono contratti complessi come i derivati. Tuttavia, è indispensabile che la competenza nell'utilizzo di questi strumenti sia "effettiva" e non semplicemente "dichiarata". Per questo motivo, l'attestazione rilasciata dai clienti sulla base dell'articolo 31 non deve essere «indeterminata», ma deve contenere l'elencazione di fatti, operazioni o negozi che provino il concreto possesso dei requisiti richiesti per gli operatori qualificati. Soltanto in questo caso la banca può non osservare le regole di cautela dettate per i rapporti con i risparmiatori "normali". Con questa motivazione il Tribunale di Torino – che aggiunge così un ulteriore tassello a favore delle imprese intestatarie di contratti derivati rivelatisi con il passar del tempo "capestro" – ha chiarito in modo più preciso rispetto a pronunce precedenti (si veda l'articolo in basso) gli obblighi posti a carico delle banche nella gestione degli swap. In realtà, la Prima sezione del tribunale torinese, presieduta da Giacomo Oberto, ha depositato lo scorso 18 settembre due sentenze "gemelle" (la n. 5928 e la n. 5930) relative alla sottoscrizione di alcune operazioni di Irs (Interest rate swap) da parte di due imprese (la «Torneria automatica piemontese» e la «Fast.Loc.») presso «UniCredit Banca d'impresa». Le analogie tra le operazioni e la prassi seguita in entrambi i casi dall'istituto hanno portato a due distinte decisioni supportate però dalle medesime argomentazioni. Il caso. Tra il 2000 e il 2001 le due imprese hanno sottoscritto contratti derivati (così come tante altre aziende che scrivono alla rubrica «Derivati chiari») per coprire i rischi connessi all'eventuale rialzo dei tassi di interesse su finanziamenti ottenuti dalla stessa banca. In realtà, le operazioni hanno provocato perdite per entrambe le aziende di oltre 150mila euro. Il Tribunale di Torino ha dichiarato inefficace l'autocertificazione prevista dall'articolo 31 sottoscritta dai rappresentanti legali delle due società. Di conseguenza ha risolto per colpa dell'istituto tutti i contratti swap, condannando UniCredit banca d'impresa (che ricorrerà alla Corte d'appello, si veda l'articolo sotto) al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. La dichiarazione. Il Tribunale di Torino analizzando la valenza dell'articolo 31 del regolamento Consob 11522/98 ha precisato che questa norma prevederebbe - per una sola categoria di investitori, costituita da società o persone giuridiche - una sorta di autocertificazione "automatica" del possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni di strumenti finanziari. Ma così non è, e per due motivi. In primo luogo - è il ragionamento dei giudici torinesi - il secondo comma dello stesso articolo 31 evidenzia come il possesso della «specifica competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari» sia un "prerequisito" della (necessaria) dichiarazione scritta. In secondo luogo, la delega contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 del Tuf demanda alla Consob di assicurare che i comportamenti degli intermediari rispondano "concretamente" alle diverse esigenze degli investitori (su questo punto la Commissione ha già comminato al gruppo UniCredit sanzioni per 780mila euro, si veda «Plus24» dell'8 settembre). «Perciò - sottolinea Viviana Buoninconti, componente del collegio legale che ha difeso le due imprese - il Tribunale di Torino ha concluso che la dichiarazione ex articolo 31 può assumere valenza confessoria solo qualora non sia indeterminata e contenga l'elencazione di fatti effettivamente indicativi di una competenza e un'esperienza in campo finanziario. Altrimenti si tratta della mera formulazione di un'opinione». L'obbligo d'informare. Non essendo efficace la "dichiarazione", UniCredit aveva il dovere di rispettare nei rapporti con le due imprese quelle norme che impongono all'intermediario obblighi di correttezza, d'informazione, di adeguatezza e di trasparenza a tutela degli investitori e dei mercati finanziari (riassunti dall'articolo 21 del Tuf e indicati negli articoli 27, 28, 29, 61 e 62 del regolamento Consob 11522/98). Viceversa, non sono emerse dall'istruttoria processuale prove relative all'acquisizione da parte della banca di notizie sugli obiettivi del cliente, sulla sua propensione al rischio o sulla sua complessiva situazione economica. Nè risulta essere stato consegnato alle due imprese il documento sui rischi generali degli investimenti, ovvero un'informazione più specifica sulle conseguenze degli strumenti finanziari utilizzati. UniCredit, perciò, non può aver compiuto alcuna attendibile valutazione sull'adeguatezza dei contratti agli scopi dei clienti. CONSOB Delibera n. 16070 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali della società UniCredit Banca d'Impresa spa in relazione a carenze procedurali afferenti l'operatività in prodotti derivati OTC LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, e le successive modificazioni; VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative; VISTE le lettere di contestazione del 22 agosto 2006, con le quali - in esito all'attività di vigilanza, anche ispettiva, condotta nei confronti di UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. in merito all'operatività in prodotti derivati over the counter (OTC) posta in essere nei confronti della clientela nel periodo 1 gennaio 2003/21 luglio 2005 - è stato dato avvio, per la "Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni", a procedimento sanzionatorio nei confronti degli esponenti aziendali Sigg.ri Mario Fertonani, Renzo Piccini, Piero Gnudi, Giovanni Desiderio, Alessandro Riello, Alessandro Profumo, Giampaolo Giampaoli, Franco Andreetta, Pietro Modiano, Luca Majocchi, Luca Cordero di Montezemolo, Francesco Farinelli, Mauro Saviola, Giulio Sapelli, Giuseppe Pichetto, Girolamo Marchi, Luigi Lunelli, Callisto Fedon, Paolo Cavazzuti, Roberto Nicastro, Diana Bracco, Massimo Calearo, Mario Aramini, Paolo Bonamini, Giuseppe Benini, Michele Rutigliano, Vincenzo Nicastro, Federica Bonato, Domenico Insenga, Fabio Bolognini, Eugenio Calini, Ferdinando Brandi, Carlo Scarenzio, Giorgio Bonavida, nonché nei confronti della stessa UniCredit Banca d'Impresa S.p.A., in qualità di responsabile in solido ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d), dello stesso d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per non essersi l'Intermediario dotato di procedure interne idonee a garantire l'efficiente, ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento in relazione alla citata operatività; CONSIDERATO che la società UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. e gli esponenti aziendali di cui sopra sono stati altresì resi edotti, con le citate note del 22 agosto 2006, della facoltà di presentare deduzioni difensive; VISTA la nota del 9 novembre 2006, con la quale UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. ha formulato deduzioni in merito ai fatti oggetto di contestazione, alle quali hanno dichiarato di aderire tutti gli esponenti aziendali sopra citati; VISTE le note dell'8 e del 9 novembre con le quali i Sigg.ri Bracco, Brandi e Majocchi, nel dichiarare di aderire alle deduzioni formulate dalla Società, hanno altresì presentato, ciascuno per proprio conto, ulteriori deduzioni in merito alla relativa posizione; VISTA la Relazione istruttoria del 19 marzo 2007, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari e Agenti di Cambio ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dagli interessati, esprimendo motivato avviso nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione; VISTE le note del 28 marzo 2007, con le quali è stato comunicato a tutti gli esponenti aziendali di cui sopra e, in qualità di responsabile in solido, alla società UniCredit Banca d'Impresa S.p.A., l'avvio della "Parte istruttoria della decisione" relativa al procedimento sanzionatorio di cui alle suddette lettere di contestazione ed è stata inoltrata ai medesimi copia della predetta Relazione istruttoria, indicando altresì la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle medesime; VISTA la nota del 30 aprile 2007, con la quale UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. ha formulato deduzioni integrative, alle quali hanno dichiarato di aderire tutti gli esponenti aziendali di che trattasi; VISTE le note del 27 aprile 2007 e del 30 aprile 2007 con le quali i Sigg.ri Modiano, Brandi e Bracco, nel dichiarare di aderire alle deduzioni formulate dalla Società, hanno altresì presentato, ciascuno per proprio conto, ulteriori deduzioni in merito alla relativa posizione; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 23 luglio 2007, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, avuto riguardo agli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle Parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, con conseguente violazione da parte degli esponenti aziendali sopra indicati dei citati artt. 21, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/98 e 56 del Regolamento Consob n. 11522/98; RITENUTA conclusivamente accertata l'inadeguatezza delle procedure interne di UniCredit Banca d'Impresa S.p.A., disciplinanti l'operatività in prodotti derivati over the counter (OTC), in quanto rivelatesi - nel periodo oggetto di accertamenti sopra richiamato - carenti sia in generale, sia con riguardo agli specifici profili oggetto di contestazione (selezione delle operazioni oggetto dell'attività di negoziazione con la clientela, selezione della clientela potenziale per la prestazione del servizio, pricing delle operazioni oggetto dell'attività di negoziazione con la clientela, vigilanza sulle attività svolte dal personale); VISTO l'art. 190 del d.lgs. n. 58/98, nel testo vigente all'epoca dei fatti oggetto di accertamento nell'ambito del presente procedimento, ai sensi del quale la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è determinata, in casi della specie, tra € 516,00 e € 25.822,00; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: 1) per effetto di quanto sopra, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: • Sig. Mario Fertonani, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 23.800,00; • Sig. Renzo Piccini, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 16.200,00; • Sig. Piero Gnudi, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 16.200,00; • Sig. Giovanni Desiderio, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 16.200,00; • Sig. Alessandro Riello, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (membro del comitato esecutivo nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 20.000,00; • Sig. Alessandro Profumo, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (membro del comitato esecutivo nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 20.000,00; • Sig. Giampaolo Giampaoli, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (membro del comitato esecutivo nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 20.000,00; • Sig. Franco Andreetta, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (membro del comitato esecutivo nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 20.000,00; • Sig. Pietro Modiano, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (membro del comitato esecutivo nel periodo 1/1/2003-12/11/2004): € 19.200,00; • Sig. Luca Majocchi, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-22/7/2003): € 8.000,00; • Sig. Luca Cordero di Montezemolo, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-10/6/2004): € 10.900,00; • Sig. Francesco Farinelli, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 12.400,00; • Sig. Mauro Saviola, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 12.400,00; • Sig. Giulio Sapelli, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 12.400,00; • Sig. Giuseppe Pichetto, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 12.400,00; • Sig. Girolamo Marchi, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 12.400,00; • Sig. Luigi Lunelli, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 12.400,00; • Sig. Callisto Fedon, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 12.400,00; • Sig. Paolo Cavazzuti, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 12.400,00; • Sig. Roberto Nicastro, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 10/9/2003-21/7/2005): € 11.700,00; • Sig.ra Diana Bracco, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 1/1/2003-20/4/2005): € 12.300,00; • Sig. Massimo Calearo, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo 20/7/2004-21/7/2005): € 9.700,00; • Sig. Mario Aramini, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Direttore Generale nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 20.000,00; • Sig. Paolo Bonamini, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (sindaco dall'1° gennaio 2003 al 20/10/2003 e Presidente del Collegio sindacale nel periodo 21/10/2003-21/7/2005): € 20.000,00; • Sig. Giuseppe Benini, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (sindaco effettivo nel periodo 1/1/2003-21/7/2005): € 16.200,00; • Sig. Michele Rutigliano, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (sindaco effettivo nel periodo 9/1/2003-21/7/2005): € 16.200,00; • Sig. Vincenzo Nicastro, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (sindaco effettivo nel periodo 9/1/2003-21/7/2005): € 16.200,00; • Sig.ra Federica Bonato, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (sindaco effettivo nel periodo 21/10/2003-21/7/2005): € 15.300,00; • Sig. Domenico Insenga, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Responsabile del controllo interno nel periodo 1/1/2003-31/1/2005): € 15.800,00; • Sig. Fabio Bolognini, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Marketing e della Direzione Derivati nel periodo 1/1/2003-9/8/2003): € 11.900,00; • Sig. Eugenio Calini, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Commerciale e della Direzione Derivati nel periodo 1/1/2003-19/7/2005): € 16.200,00; • Sig. Ferdinando Brandi, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Derivati nel periodo 13/12/2004-21/7/2005): € 11.900,00; • Sig. Carlo Scarenzio, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Crediti e in staff alla medesima Direzione Crediti nel periodo 1/1/2003-30/9/2003): € 12.400,00; • Sig. Giorgio Bonavida, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Crediti nel periodo 1/7/2003-21/7/2005): € 15.700,00; 2) è ingiunto alla società UniCredit Banca d'Impresa S.p.A., con sede in Verona, via G. Garibaldi, n. 1, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di pagare l'importo complessivo di € 511.200,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti dei soggetti sopra nominativamente indicati. […omissis…] La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data della notifica. Milano, 1° agosto 2007 IL PRESIDENTE Lamberto Cardia

03/10/2007

Documento n.6847

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