CORONAVIRUS PREVISTA LA SOSPENSIONE DEI MUTUI NEL DECRETO CURA ITALIA : CONVIENE SOSPENDERE ? O MEGLIO VALUTARE.

in Articoli e studi

Con il  DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Denominato anche Decreto Cura Italia e pubblicato sulla  GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020 il nostro Governo ha previsto all’art.  Art. 54 l’Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”    

Con tale articolo vi è la possibilità di chiedere la sospensione dei mutui, ovviamente a certe condizioni.

Il beneficio consiste nello stop al pagamento di 18 rate ed interessa lavoratori dipendenti, collaboratori e titolari di partita Iva colpiti dalla crisi, e riguarda i mutui per l’acquisto della prima casa per un valore massimo dell’immobile di 250mila euro.

Non esiste un limite di reddito da dimostrare con l’Isee ma sì di tempo: l’agevolazione durerà fino a dicembre 2020.

Le ragioni per cui è possibile chiedere la sospensione del pagamento di 18 rate del mutuo devono essere le seguenti :

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato o la cassa integrazione superiore a 30 giorni:
  • la cessazione del lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • la morte del titolare del mutuo o il riconoscimento di grave handicap o invalidità superiore all’80%;
  • la riduzione del fatturato di oltre il 33% dal 21 febbraio 2020 per gli autonomi.

Va da sé che tutte queste circostanze devono essere state dettate dall’emergenza coronavirus. Significa che chi, ad esempio, ha perso il lavoro a gennaio, cioè prima che l’epidemia interessasse formalmente il nostro Paese, non avrà diritto a questa agevolazione.

Il Fondo Gasparrini, che finanzierà questa agevolazione, pagherà alle banche il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Pertanto  l’altra metà dovrà pagarla il mutuatario alla ripresa dei versamenti.

 Può essere avvantaggiato chi ha un debito residuo scarso e sta già pagando più quota capitale che interessi.

La domanda per accedere al beneficio, va presentata in banca.

 In attesa che il ministero renda noti ulteriori chiarimenti, conviene allegare questa documentazione:

  • per i lavoratori dipendenti: dichiarazione dell’azienda in cui si attesta la cassa integrazione o il licenziamento;
  • per i collaboratori: dichiarazione dell’azienda in cui si attesta che hanno perso il lavoro;
  • per lavoratori autonomi e liberi professionisti: autocertificazione in cui si attesta di avere subìto la riduzione di un terzo del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, facendo riferimento all’ultimo trimestre del 2019, a causa della chiusura o della riduzione dell’attività per le disposizioni legate all’emergenza coronavirus.

 

Non sarà la banca a decidere sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo ma la Consap, cioè la società pubblica che gestisce l’agevolazione.

 La risposta arriverà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Verranno sospesi gli interessi di mora al momento della richiesta, nel caso il mutuatario fosse ammesso al beneficio e fosse già in ritardo con il pagamento di qualche rata.Per quanto riguarda, invece, l’entrata in vigore, il ministero dell’Economia dovrà specificare le modalità di attuazione

Ma prima di decidere di accedervi sarebbe opportuno, porsi una domanda : Ma davvero conviene? E non c'è altro un altro modo per salvare il bilancio familiare?

 Ma in questo periodo il consiglio degli addetti ai lavori è quello  di evitare in tutti modi la scelta della sospensione, magari tenendola come ultima possibilità. si rischia infatti di precludere la strada della surroga del mutuo, che oggi è possibile e con cui si possono  abbattere le rate, visto che i tassi sono di fatto al minimo storico.

Pertanto prima di prendere soluzioni affrettate, sarebbe opportuno avviare una trattativa con la banca, valutando  la possibilità della surroga e quindi alleggerendo di fatto  la rata, e allungare gli anni di ammortamento. Considerando anche il fatto che se si decide di sospendere il mutuo, al termine del periodo di sospensione il finanziamento ripartirà da dove si era bloccato; il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione e il mutuatario dovrà comunque corrispondere alla banca anche la metà degli interessi maturati sulle rate non versate.

                                  Avv. Massimo Campanella ( Componente del Direttivo nazionale Adusbef)

23/03/2020

Documento n.14806

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK