CONTRIBUENTI AL BIVIO nel 2019: ROTTAMARE I DEBITI CON IL FISCO O CONTESTARE?

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CONTRIBUENTI AL BIVIO nel 2019: ROTTAMARE I DEBITI CON IL FISCO O CONTESTARE?

Le novità fiscali di fine anno 2018 rendono appetibili ed allettanti le varie definizioni agevolate, ma attenzione: è opportuno valutare bene i requisiti per rientrare nella definizione agevolata e soprattutto se i debiti Erariali sono ancora esigili (tra prescrizione e vizi di notifica)!

NOVITA’ FISCALI per i debiti già affidati all’AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE

1) ROTTAMAZIONE TER: sulla scia delle due precedenti edizioni, introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), con il nuovo art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 si è introdotta la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). Presentando la domanda di adesione, entro il 30 aprile 2019, si può chiudere la partita pagando il residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Rispetto alle precedenti “Definizioni” vi sono importanti vantaggi a favore del contribuente:

- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni, di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno;

- un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;

- un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019.

 2) “STRALCIO” DEI DEBITI: l’articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018 conv. con modifiche in L. n. 136/2018, prevede “lo stralcio” ovvero l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti di importo fino a 1.000 Euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010!

3) IL NUOVISSIMO “SALDO E STRALCIO”: novità finale contenute nella Legge di bilancio 2019, di cui a lungo si è parlato, è il saldo e stralcio anche della sorte capitale dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Il comma 184 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, infatti, prevede espressamente che i debiti, diversi da quelli di cui allo “stralcio” sopra evidenziato (all’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018), delle sole persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti esclusivamente da omessi versamenti di imposte risultanti a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti versando una somma così determinata:

- 16% degli importi dovuti con ISEE familiare fino a euro 8.500,00;

- 20% degli importi dovuti con ISEE familiare da euro 8.500,01 a euro 12.500,00;

- 35% degli importi dovuti con ISEE familiare da euro 12.500,01 a euro 20.000,00.

Si dovrà manifestare, con apposita dichiarazione, la volontà di procedere alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2019, attestando la presenza dei requisiti per fruirne e indicando i debiti che si intendono definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento; il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

 ATTENZIONE: è opportuno effettuare una valutazione del tuo debito, poichè potrebbe essere in parte o addirittura totalmente prescritto, ovvero potresti non aver ricevuto un atto determinante perché non notificato.

 Alcuni esempi:

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEL CREDITO ERARIALE: attenzione alle date! Vanno controllate minuziosamente tutte le date, compreso l’anno di riferimento del debito, l’anno di consegna del ruolo al Concessionario della riscossione e l’anno di notifica della cartella, dell’avviso di addebito e degli atti interruttivi vari.

La prescrizione e la decadenza potrebbero essere già maturate per i tuoi debiti: alcune IMPOSTE, TASSE e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIONI (INPS, INAIL) si prescrivono non in 10 anni come da sempre sostenuto dagli Enti pubblici, bensì in 5 anni!! Lo dice la Cassazione!

RECENTISSIMA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 930 del 17.01.2018: chiarisce definitivamente che solo in presenza di una sentenza passata in giudicato il termine di prescrizione può quantificarsi in decennale, pertanto anche dopo la notifica della cartella di pagamento e delle intimazioni non opposte resta sempre quinquennale!

 NOTIFICHE NULLE: il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento è sicuramente uno degli aspetti più complessi da valutare, poiché capita che il contribuente non abbia concretamente ricevuto l’atto che l’Ente assume di aver notificato.

Ecco alcuni interessanti interventi della Corte di Cassazione:

- Corte di Cassazione - SENTENZA N. 25079 del 26 NOVEMBRE 2014: in tema di notifiche per irreperibilità relativa non basta la sola spedizione della raccomandata “informativa” del deposito dell’atto presso la casa comunale ma è necessaria l’effettiva ricezione di quest’ultima da parte del contribuente, in caso contrario la notifica è inesistente.

- Corte di Cassazione - ordinanza n. 3010 del 7 febbraio 2018: La notifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata da Poste private è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria, anche dopo l’entrata in vigore (10 settembre 2017) delle modifiche apportate dalla Legge n. 124/2017, in merito alla possibilità di notificazione attribuita anche agli operatori privati.  Gli operatori privati infatti non sono legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali, se non dopo il rilascio delle licenze individuali ad opera dell’AGCOM, ad oggi ancora NON rilasciate. La Cassazione ha stabilito che tutte le notifiche di atti tributari sostanziali e processuali effettuate da Poste private sino a quando non saranno rilasciate le licenze individuali da parte dell’AGCOM, sono inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria.

 

Avv. Mario Fasano

 

 

Per maggiori informazioni scrivici ad [email protected] con oggetto "cartelle riscossione"

 

10/01/2019

Documento n.12293

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