Antitrust. Comunicato: segnalazione alle istituzioni su storture art. 118 TUB

in Articoli e studi
BANCHE: ANTITRUST, RIVEDERE NORME SU MODIFICHE UNILATERALI A CONTI CORRENTI Segnalazione inviata a Governo, Parlamento, Cicr e Banca d'Italia. No a comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Allungare il periodo per il diritto di recesso. Revisione della normativa primo passo per eliminare distorsione concorrenza Le disposizioni che consentono alle banche di modificare le condizioni contrattuali applicate alla clientela tramite comunicazioni in Gazzetta ufficiale, e con soli 15 giorni validi per il diritto di recesso, vanno riesaminate alla luce delle tutele previste dal codice al Consumo. Lo sottolinea l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia. La segnalazione, approvata dall'Autorità nella riunione del 24 maggio 2006, sottolinea come il riesame della normativa vigente sia essenziale per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza nel settore bancario. L'Autorità sta infatti constatando come la concreta modalità di applicazione della disciplina in vigore comporti l'instaurarsi di ostacoli allo sviluppo concorrenziale del mercato dei servizi bancari. La riforma della normativa è peraltro solo un primo passo al quale dovrà seguire l'eliminazione di una serie di elementi problematici sulle politiche di offerta dei servizi da parte delle banche, emersi dai primi risultati dell'indagine conoscitiva avviata. La segnalazione esamina in particolare l'art. 118 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, (TUB) e la sua attuazione prevista dalla delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (CICR) del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari). In base a queste disposizioni le variazioni riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, con apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione decorrono i 15 giorni utili ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Per l'Autorità si tratta di disposizioni che non appaiono pienamente conformi con quanto previsto dal Codice del Consumo, perché non contengono alcun riferimento al "giustificato motivo" che deve essere all'origine delle modifiche alla condizioni contrattuali e non prevedono una informazione adeguata con congruo preavviso verso il cliente per l'esercizio del diritto di recesso, i cui tempi sono eccessivamente ridotti. Nella segnalazione l'Autorità ricorda che in base al Codice del Consumo sono abusive, e quindi illecite, le clausole che impongono un significativo squilibrio a sfavore del consumatore nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto. Le disposizioni in esame, che peraltro non trovano analogie né nella normativa né nella prassi prevalente a livello internazionale, favoriscono il mantenimento di una situazione nella quale le banche detengono un potere di mercato tale da poter praticare condizioni di offerta peggiori di quelle che si realizzerebbero in presenza di una dinamica competitiva. La quasi totalità delle banche opera infatti nei limiti consentiti dalla normativa, sia pur con l'eccezione di alcuni istituti. In alcuni casi la modifica unilaterale viene utilizzata per l'introduzione di nuove voci di costo, talvolta per variazioni di carattere individuale e non generalizzate, oppure arrivando in alcuni casi a vere e proprie modifiche della stessa struttura del contratto. Il risultato è che, secondo i primi risultati dell'indagine conoscitiva, il numero di correntisti che si è concretamente avvalso del diritto di recesso previsto dall'art. 118 è stato, nell'ultimo biennio, assolutamente marginale. Nella segnalazione l'Autorità sottolinea peraltro come le auspicabili modifiche normative non appaiono idonee a eliminare tutti gli ostacoli esistenti alla mobilità della clientela connessi ad altri profili normativi e di condotta delle banche. In particolare, sulla base dei primi dati acquisiti, l'Autorità evidenzia alcuni aspetti problematici che andrebbero rimossi: 1) la difficoltà, per la clientela bancaria, di conoscere le variazioni contrattuali e di comprenderne concretamente l'entità e l'impatto sulla spesa complessiva di tenuta del conto corrente; 2) gli impedimenti alla ricerca di condizioni di offerta alternative in tempi rapidi e con costi contenuti: le condizioni contrattuali di conto corrente presentano una elevata eterogeneità nelle voci di costo tali da rendere di difficile lettura il contenuto dei singoli contratti offerti dalle banche, limitando quindi la possibilità di comparare le diverse proposte contrattuali; 3) l'impossibilità, per il cliente, di fare affidamento su un contratto con condizioni contrattuali con durata minima nota: la molteplicità delle variazioni unilaterali comunicate dalle banche, crea uno stato di incertezza sulla permanenza delle condizioni contrattuali prescelte che disincentiva la ricerca e il passaggio a migliori offerte alternative, che potrebbero anch'esse non essere durature; 4) il disincentivo al trasferimento verso altra banca a causa della difficoltà di esercitare il recesso con tempi e costi contenuti: i tempi e i costi di trasferimento del rapporto di conto corrente risultano strettamente dipendenti da numerosi diversi altri servizi offerti al correntista dalla medesima banca (domiciliazione delle utenze, carta di credito, eventuali finanziamenti e mutui, conto titoli, ecc..), ognuno dei quali, pur basandosi su un singolo rapporto contrattuale, cessa di regola di essere erogato in caso di recesso dal contratto di conto corrente. L'ulteriore incremento dei tempi e dei costi di uscita risulta spesso frutto di una scelta strategica delle banche che mina alla radice la stessa possibilità di mobilità dal lato della domanda. Roma, 26 maggio 2006

27/05/2006

Documento n.6008

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK